Hai voglia a parlare di Fisco amico, di sportello aperto al cittadino e di chiarezza comunicazionale. La verità è che per interfacciarsi con il personale dell’Agenzia delle Entrate (ma badate bene che lo stesso discorso potrebbe valere anche per altri settori di quel contorto e immenso ginepraio dell’Amministrazione pubblica) servirebbe un traduttore o un sistema che permetta di decifrare uno dei linguaggi più complessi con cui cittadini e imprenditori si trovano a dover fare i conti tutti i giorni.

Di che parlo? Del burocratese.

Per capire di che si tratta, riporto qui la segnalazione di Paolo Federici, titolare di una azienda che gestisce trasporti internazionali. Lui ne ha scritto sul suo blog, ma vale la pena portare alla luce il caso anche qui.

Succede che l’imprenditore si pone questa domanda: “Se devo fatturare un’operazione di trasporto ad un mio corrispondente giapponese, sulla fattura ci andrà applicato il bollo da due euro sì o no?”.

Un dubbio che nasce dall’esigenza di voler rispettare le norme fiscali e soprattutto di non rischiare di incorrere in sanzioni. E quindi Federici che fa? La cosa più logica, almeno nei paesi più evoluti: scrive agli organi competenti.

Prima all’Associazione commercio estero che, probabilmente dopo aver sentito il parere dell’Agenzia delle Entrate, risponde così:

Le fatture superiori al 77.47 euro
NON sono soggette a imposta di bollo se:
– Operazioni non imponibili art. 8a – art. 8b  
– Operazioni non imponibili art. 9 (solo se servizi internazionali diretti a esportazioni di merci)
Sono soggette a imposta di bollo se:
– Operazioni non imponibili art. art. 8 c – art. 8bis (escluse se dirette all’esportazione)
– Operazioni fuori campo iva art. 7
– Operazioni escluse art. 15
– Operazioni non imponibili art. 9 (negli altri casi)

Che vuol dire? Ah, saperlo.

Non contento, Federici stavolta scrive direttamente all’Agenzia dell’Entrate. Che risponde così:

È  soggetto all’imposta di bollo di 2 euro fin dall’origine ciascun esemplare di fatture, cartacee ed elettroniche, nonché i documenti aventi un importo complessivo superiore a 77,47 euro emessi per le seguenti operazioni:
· operazioni escluse dal campo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 15 del Dpr 633/1972
· operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10 del Dpr 633/1972
· operazioni fuori campo Iva per carenza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale (7 ter)
· operazioni non imponibili relative a operazioni assimilate alle esportazioni, ai servizi internazionali, ai servizi connessi agli scambi internazionali, le cessioni agli esportatori abituali o esportazioni indirette. Nel caso in cui nella fattura vengano evidenziati sia importi assoggettati a Iva sia importi non assoggettati, con l’importo non assoggettato di ammontare superiore a 77,47 euro, come indicato nella circolare ministeriale 1/301333 del 1984 e nella 98/2001, il bollo è dovuto.

Ci vorrebbe un pool di commercialisti per decifrare la risposta. Comunque, non c’è due senza tre e così l’imprenditore continua a chiedere lumi. E scrive alla Direzione dell’Agenzia delle Entrate. La risposta è il capolavoro del parossismo:

“Gentile contribuente, fermo restante la correttezza della risposta precedentemente fornita, considerando che sul punto esistono delle perplessità formulate dai vari operatori del settore, Le consigliamo di presentare apposita istanza di interpello ordinario ai sensi dell’art. 11 delle legge n. 2012/2000”.

Insomma, alla fine Federici non ha ottenuto una risposta chiara. Eppure sarebbe bastato un sì o un no.

C’è da indignarsi o no?

Tag: , , , , , , ,