duranti1Dottor Duranti, come funziona la detraibilità dei mutui prima casa?

Chiariamo innanzitutto che la detrazione è calcolata unicamente sugli interessi (e quindi non sul capitale) dovuti sui mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale, cioè quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Il beneficio fiscale è riconosciuto, nella misura del 19 per cento, su un importo massimo di 4mila euro.

 

Chi ne può usufruire?

Ne beneficia il contribuente che ha proceduto all’acquisto, e quindi è intestatario del mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare. Facciamo attenzione però a delimitare correttamente il concetto di “familiare”: più precisamente, ai fini della detrazione in esame, nella casa vi devono abitare il coniuge oppure un parente entro il terzo grado o un affine entro il secondo: in altre parole, si tratta di figli, fratelli, nonni, nipoti, zii, suoceri, generi e nuore … Sono invece esclusi, ad esempio, i cugini.

 

Si può beneficiare della detrazione solo se il proprietario è residente?

Non è detto: oltre all’ipotesi, appena vista, in cui nell’abitazione viva un familiare dell’intestatario del mutuo, la legge ammette altri casi in cui il soggetto che porta in detrazione tali spese non coincida con colui che usufruisce della casa. Basti pensare al “nudo proprietario”, cioè al proprietario dell’immobile che sia ad esempio gravato da un usufrutto in favore di un’altra persona: ovviamente anche in tale evenienza devono ricorrere tutte le altre condizioni prescritte dalla legge. La detrazione non spetta invece all’usufruttuario, in quanto egli non ha acquistato l’unità immobiliare.

 

E in caso di separazione legale e di divorzio?

Finché non intervenga l’annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari anche il coniuge separato. In presenza di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, semprechè in quell’immobile abbiano la propria dimora abituale i suoi familiari.

 

Se il mutuo è intestato a più soggetti?

Ciascun cointestatario può usufruire della detrazione soltanto per la propria quota di interessi.

 

Le spese per la mediazione immobiliare sono detraibili?

No. In generale, gli oneri accessori sui quali è possibile calcolare la detrazione sono rappresentati dalle spese necessarie alla stipula del contratto di mutuo, e quindi l’onorario del notaio, le eventuali iscrizioni e cancellazioni di ipoteche, le spese di perizia, la penalità per anticipata estinzione del mutuo. Ne sono invece escluse le spese di assicurazione dell’immobile, le imposte dovute per il passaggio di proprietà (Iva, registro e imposte ipotecarie e catastali) e – come accennato – il compenso dovuto all’agenzia immobiliare.

 

Il mutuo per la seconda casa si può detrarre?

No. Non sono previste detrazioni per i mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall’acquisto dell’abitazione principale, come ad esempio per l’acquisto della seconda casa.

 

E per chi vive in affitto? Non c’è niente?

Si che ci sono le detrazioni, alle quali possono accedere gli inquilini titolari di un regolare contratto di locazione e in possesso di determinati requisiti reddituali. Norme ancor più di favore sono poi riservate ai giovani tra i 20 e i 30 anni, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e per gli inquilini di alloggi sociali. Si deve peraltro trattare sempre della casa nella quale il contribuente vive abitualmente. A questo proposito si tenga presente che da quest’anno, a determinate condizioni, è deducibile dal reddito complessivo, nella misura del 20 per cento, il costo relativo all’acquisto o alla costruzione di immobili abitativi da destinare alla locazione.


Per i lavori di ristrutturazione come funziona la normativa?

Come per gli anni passati, sono detraibili le spese sostenute per gli interventi di natura edilizia effettuati sulle abitazioni. La detrazione in esame – sulla quale è intervenuta anche l’ultima legge di Stabilità – è pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015.


Ne beneficia solo il proprietario dell’immobile?

No. Possono usufruirne anche il titolare di un diritto reale (come ad esempio l’usufruttuario), l’inquilino che occupa l’immobile sulla base di un valido titolo giuridico, il familiare convivente del possessore dell’immobile, purché abbia sostenuto le relative spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

 

Quali sono i lavori per i quali è possibile usufruire di una detrazione?

Si tratta degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati sulle abitazioni e loro pertinenze, a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile; per gli interventi aventi ad oggetto parti comuni dei condomini, invece, è agevolata anche la manutenzione ordinaria. Parimenti agevolati sono gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi. La stessa agevolazione è estesa agli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne, alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune. Ma scorrendo il dettato normativo si nota come l’ambito applicativo della detrazione sia estremamente ampio, interessando anche, ad esempio, gli interventi di bonifica dall’amianto e quelli finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all’eliminazione di barriere architettoniche, così come le opere finalizzate ad evitare gli infortuni domestici.

 

E per i lavori di risparmio energetico?

Per essi la detrazione è pari al 55 per cento, per le spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1° gennaio al 5 giugno 2013, e al 65 per cento per quelle sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014. Per le spese sostenute dal 2011 al 2014 la detrazione dev’essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo. Rientrano in questa misura gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti e quelli riguardanti l’involucro di edifici esistenti, l’installazione di pannelli solari e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale; si tenga presente che sono detraibili anche le spese relative alle prestazioni professionali, comprese quelle sostenute per la certificazione.

 

Ci sono altri casi particolari?

Spenderei due parole sul cosiddetto “bonus arredo”, cioè la detrazione prevista a favore dei contribuenti che usufruiscono della detrazione di cui parlavamo sopra, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, e nel periodo compreso dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 abbiano proceduto all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione è riconosciuta nella misura del 50 per cento su un ammontare massimo di 10mila euro per ciascuna unità immobiliare, e dev’essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

 

La detrazione su quali acquisti è riconosciuta?

Rientrano tra i grandi elettrodomestici frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici. Aggiungiamo poi che sono detraibili anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

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