{"id":142,"date":"2023-10-25T06:00:10","date_gmt":"2023-10-25T04:00:10","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/?p=142"},"modified":"2023-10-25T00:21:52","modified_gmt":"2023-10-24T22:21:52","slug":"qa-consorzio-artigiano-e-attivita-di-ingegneria-e-architettura","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/2023\/10\/25\/qa-consorzio-artigiano-e-attivita-di-ingegneria-e-architettura\/","title":{"rendered":"Q&amp;A: Consorzio artigiano e attivit\u00e0 di ingegneria e architettura"},"content":{"rendered":"<p><strong>Pu\u00f2 un consorzio artigiano concorrere ad una gara pubblica per l&#8217;affidamento delle attivit\u00e0 di ingegneria e architettura?<\/strong><\/p>\n<p>Per rispondere al quesito se un <strong>consorzio artigiano<\/strong> possa <strong>concorrere<\/strong> ad una <strong>gara pubblica<\/strong> per l\u2019affidamento delle <strong>attivit\u00e0 di ingegneria e architettura<\/strong>, occorre analizzare e mettere a confronto la previsione generale dettata dal <strong>Codice dei contratti pubblici<\/strong> per individuare gli <strong>operatori economici<\/strong> ammessi alla partecipazione alle gare pubbliche, contenuta nell&#8217;<strong>art. 65, D. Lgs. n. 36\/2023<\/strong>, e quella specificamente dedicata agli operatori economici delle procedure di affidamento dei servizi d\u2019ingegneria e architettura, di cui al successivo <strong>art. 66<\/strong>. Mentre l&#8217;<strong>art. 65, d.lgs. n. 36\/2023<\/strong> annovera i <strong>consorzi tra imprese artigiane<\/strong> tra gli operatori economici ammessi a partecipare alle gare in generale, il successivo <strong>art. 66<\/strong> non li contempla espressamente quali soggetti ammessi a partecipare alle procedure per l&#8217;affidamento dei <strong>servizi di ingegneria e architettura<\/strong>.<\/p>\n<p>Tra tali soggetti rientrano, ovviamente, i \u201c<strong>prestatori di servizi di ingegneria e architettura<\/strong>\u201d, nei quali lo stesso <strong>art. 66<\/strong> include i \u201c<strong>consorzi<\/strong>\u201d, senza nulla specificare in ordine alla loro natura (comma 1, lett. a), e i \u201c<strong>consorzi stabili di societ\u00e0 di professionisti<\/strong> e di societ\u00e0 di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura\u201d (comma 1, lett. g).<\/p>\n<p>Quindi, sulla base del dato letterale della norma, sembra che possano <strong>concorrere<\/strong> tutti i consorzi che prestino i <strong>servizi di architettura e ingegneria<\/strong>, a prescindere dal fatto che si tratti di consorzi tra cooperative o di <strong>consorzi artigiani<\/strong>, e i soli <strong>consorzi stabili<\/strong> che rispondano alle caratteristiche prescritte dalla norma, e cio\u00e8 che siano composti da almeno tre consorziati attivi nei servizi di ingegneria e architettura).<\/p>\n<p>I <strong>consorzi<\/strong> cui fa riferimento la lett. a) sono, dunque, i consorzi costituti da imprese cooperative e quelli tra imprese artigiane individuati quali operatori economici, rispettivamente, dalla lett. b) e dalla lett. c) dell&#8217;<strong>art. 65<\/strong>.<\/p>\n<p>Inoltre, con <strong>sentenza dell&#8217;11 giugno 2020 (causa C-219\/19)<\/strong>, la <strong>CGUE<\/strong> ha affermato il principio per cui \u201cqualora un ente sia abilitato in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato <strong>servizi di ingegneria e di architettura<\/strong> nello Stato membro interessato, esso non pu\u00f2 vedersi negato il diritto di <strong>partecipare<\/strong> a una procedura di aggiudicazione di un <strong>appalto pubblico<\/strong> avente ad oggetto la prestazione degli stessi servizi\u201d (pt. 26 della sentenza).<\/p>\n<p>L&#8217;invocata pronuncia della <strong>CGUE<\/strong> \u00e8 stata resa in risposta al quesito interpretativo sollevato dal <strong>TAR Lazio Roma<\/strong> con ordinanza n. 2644 del 28\/02\/2019 che si era, invece, assestato sulla conclusione opposta.<\/p>\n<p>A maggior ragione, dunque, deve ritenersi consentita la partecipazione dei <strong>consorzi artigiani<\/strong> che svolgono <strong>attivit\u00e0 di ingegneria e architettura<\/strong>, non potendosi, alla luce del principio enunciato dalla <strong>CGUE<\/strong> ma anche a tutela dei principi della libera concorrenza e di massima partecipazione, escludere dalla platea dei concorrenti operatori economici qualificati.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><p>Pu\u00f2 un consorzio artigiano concorrere ad una gara pubblica per l&#8217;affidamento delle attivit\u00e0 di ingegneria e architettura? Per rispondere al quesito se un consorzio artigiano possa concorrere ad una gara pubblica per l\u2019affidamento delle attivit\u00e0 di ingegneria e architettura, occorre analizzare e mettere a confronto la previsione generale dettata dal Codice dei contratti pubblici per individuare gli operatori economici ammessi alla partecipazione alle gare pubbliche, contenuta nell&#8217;art. 65, D. Lgs. n. 36\/2023, e quella specificamente dedicata agli operatori economici delle procedure di affidamento dei servizi d\u2019ingegneria e architettura, di cui al successivo art. 66. 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