{"id":309,"date":"2024-03-01T09:40:55","date_gmt":"2024-03-01T08:40:55","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/?p=309"},"modified":"2024-03-01T09:43:04","modified_gmt":"2024-03-01T08:43:04","slug":"sensori-angolo-cieco-potesta-normativa-dei-comuni-in-materia-di-circolazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/2024\/03\/01\/sensori-angolo-cieco-potesta-normativa-dei-comuni-in-materia-di-circolazione\/","title":{"rendered":"Sensori angolo cieco: potest\u00e0 normativa dei comuni in materia di circolazione stradale"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" class=\"wp-image-310 alignleft\" src=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2024\/03\/shutterstock_2206321951-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"575\" height=\"384\" srcset=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2024\/03\/shutterstock_2206321951-300x200.jpg 300w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2024\/03\/shutterstock_2206321951-768x512.jpg 768w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2024\/03\/shutterstock_2206321951.jpg 1000w\" sizes=\"(max-width: 575px) 100vw, 575px\" \/>Con la <strong>sentenza n. 1884 del 26 febbraio 2024<\/strong>, il <strong>Consiglio di Stato<\/strong> ha confermato la legittimit\u00e0 delle delibere con cui il <strong>Comune di Milano<\/strong> ha introdotto il divieto di accesso e di circolazione all\u2019interno delle zone a traffico limitato cc.dd. \u201c<strong>Area B<\/strong>\u201d e \u201c<strong>Area C<\/strong>\u201d dei veicoli ingombranti sprovvisti di sensori per segnalare la presenza di pedoni e ciclisti in coincidenza con il c.d. \u201c<strong>angolo cieco<\/strong>\u201d, cio\u00e8 la fascia spaziale che sfugge alla visibilit\u00e0 del guidatore. Il divieto, in vigore dal <strong>1\u00b0 ottobre<\/strong> scorso, era venuto meno per effetto della <strong>sentenza n. 2770 del 23 novembre 2023<\/strong>, con la quale il <strong>TAR milanese<\/strong> aveva annullato gli atti adottati dall\u2019amministrazione comunale, ritenendo che la regolazione della circolazione stradale per ragioni di ordine e sicurezza pubblica non rientrasse tra le competenze assegnate ai comuni dal <strong>Codice della Strada<\/strong> (v. articolo 7 del <strong>Decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285<\/strong>). Il <strong>Consiglio di Stato<\/strong>, invece, ha analizzato pi\u00f9 approfonditamente la normativa contenuta nel <strong>Codice della Strada<\/strong> e ha evidenziato che il potere degli <strong>enti locali<\/strong> (comuni compresi) di disciplinare la circolazione sul proprio territorio attraverso l\u2019istituzione di zone a traffico limitato non \u00e8 limitato alle sole esigenze di prevenzione dell\u2019inquinamento e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale. Infatti, i comuni possono anche delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato in considerazione degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull\u2019ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. Quindi, le delibere adottate dal <strong>Comune di Milano<\/strong> si inseriscono nell\u2019ambito delle competenze che la normativa di settore riserva ai comuni, affinch\u00e9 questi possano disciplinare la circolazione stradale nella maniera pi\u00f9 confacente alle esigenze del proprio territorio, in attuazione del principio di <strong>prossimit\u00e0 territoriale<\/strong>. Tale principio, di derivazione eurounitaria, significa che le decisioni devono essere prese dagli enti che operano il pi\u00f9 vicino possibile ai loro destinatari. Nel caso specifico, si tratta dei comuni, che possono decidere di introdurre delle limitazioni al traffico veicolare urbano sulla base delle esigenze locali di regolamentazione e contenimento del traffico o della distribuzione delle funzioni urbanistiche (ad es., per limitare il transito dei mezzi pesanti nel centro abitato e salvaguardare il centro storico). Riconosciuto il potere dei comuni di introdurre un divieto di circolazione a tutela degli interessi specifici del territorio, il <strong>Consiglio di Stato<\/strong> ha riconosciuto anche che tale potere consente di prevedere delle deroghe a tale divieto, limitandolo dal punto di vista spaziale, temporale, dei veicoli destinatari e delle loro caratteristiche. Per tali ragioni, il <strong>Consiglio di Stato<\/strong> ha riformato la sentenza di primo grado e ha ritenuto legittimo il divieto di accedere e circolare in determinate zone della citt\u00e0, in determinati orari e giorni della settimana imposto dal <strong>Comune<\/strong> ai veicoli ingombranti privi di sistemi capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti in prossimit\u00e0 della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede (c.d. \u201c<strong>angolo cieco<\/strong>\u201d) e di emettere un segnale di allerta. Il divieto risulta giustificato dalla finalit\u00e0 di fare tutto il possibile per ridurre considerevolmente gli incidenti, purtroppo anche mortali, che vedono coinvolti utenti deboli della strada e veicoli ingombranti, riconducibili all\u2019assenza di sistemi avanzati in grado di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti situati nelle immediate vicinanze del veicolo stesso. Nella pratica, il divieto di circolazione contenuto nelle delibere del <strong>Comune di Milano<\/strong> si applica ai seguenti tipi di veicoli, secondo la classificazione operata dal <strong>Codice della Strada<\/strong> (articolo 47 del <strong>Decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285<\/strong>):<\/p>\n<ul>\n<li>destinati al trasporto di persone, aventi pi\u00f9 di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t (categoria M2);<\/li>\n<li>destinati al trasporto di persone, aventi pi\u00f9 di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t (categoria M3);<\/li>\n<li>destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t (categoria N2);<\/li>\n<li>destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t (categoria N3).<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019accesso e la circolazione di tali veicoli all\u2019interno della zona a traffico limitato saranno sempre possibili il sabato, la domenica, nei giorni festivi e nei giorni lavorativi dalle 19,30 alle 7,30, mentre nei giorni lavorativi dalle 7,30 alle 19,30 saranno consentiti esclusivamente se i veicoli siano dotati di dispositivi per il superamento del pericolo dell\u2019<strong>angolo cieco<\/strong> e di un apposito adesivo che segnali tale pericolo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><p>Con la sentenza n. 1884 del 26 febbraio 2024, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimit\u00e0 delle delibere con cui il Comune di Milano ha introdotto il divieto di accesso e di circolazione all\u2019interno delle zone a traffico limitato cc.dd. \u201cArea B\u201d e \u201cArea C\u201d dei veicoli ingombranti sprovvisti di sensori per segnalare la presenza di pedoni e ciclisti in coincidenza con il c.d. \u201cangolo cieco\u201d, cio\u00e8 la fascia spaziale che sfugge alla visibilit\u00e0 del guidatore. 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