{"id":315,"date":"2024-03-18T06:30:49","date_gmt":"2024-03-18T05:30:49","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/?p=315"},"modified":"2024-03-17T23:24:18","modified_gmt":"2024-03-17T22:24:18","slug":"equo-compenso-le-contraddizioni-di-anac-tra-normativa-e-prassi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/2024\/03\/18\/equo-compenso-le-contraddizioni-di-anac-tra-normativa-e-prassi\/","title":{"rendered":"Equo compenso: le contraddizioni di ANAC tra normativa e prassi"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" class=\"wp-image-316 alignleft\" src=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2024\/03\/shutterstock_755856148-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"575\" height=\"384\" srcset=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2024\/03\/shutterstock_755856148-300x200.jpg 300w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2024\/03\/shutterstock_755856148-768x513.jpg 768w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2024\/03\/shutterstock_755856148.jpg 1000w\" sizes=\"(max-width: 575px) 100vw, 575px\" \/>L\u2019espressa previsione, all\u2019interno del <strong>Codice dei contratti pubblici<\/strong>, del divieto di prestazioni d\u2019opera intellettuale a titolo gratuito e le nuove disposizione in materia di <strong>equo compenso<\/strong> delle prestazioni professionali hanno dato il via a un dialogo a distanza tra gli attori del sistema degli appalti: l\u2019<strong>Autorit\u00e0 Nazionale Anticorruzione (ANAC)<\/strong> sul fronte regolatorio e gli ordini e i collegi professionali dal lato degli operatori economici. Oggetto di discussione \u00e8 il coordinamento, e per l\u2019effetto la corretta applicazione, della disciplina sull\u2019equo compenso negli affidamenti di servizi di <strong>architettura e ingegneria<\/strong> che hanno a oggetto le attivit\u00e0 di progettazione.<\/p>\n<p>Il <strong>d.lgs. n. 36\/2023<\/strong>, in vigore dal 1\u00b0 aprile 2023 e pienamente efficace dal 1\u00b0 luglio, prevede espressamente che le prestazioni d\u2019opera intellettuale non possano essere rese gratuitamente in favore delle pubbliche amministrazioni e che, in ogni caso, queste ultime debbano applicare il principio dell\u2019equo compenso per la loro remunerazione.<\/p>\n<p>La <strong>L. n. 49\/2023<\/strong> sull\u2019equo compenso, entrata in vigore il 20 maggio 2023, \u00e8 applicabile anche alle prestazioni svolte nell\u2019interesse delle pubbliche amministrazioni e impone il rispetto delle tabelle ministeriali per la determinazione dei corrispettivi approvate, per i servizi di architettura e ingegneria, con <strong>D.M. 17 giugno 2016<\/strong>. La l. n. 49\/2023, inoltre, abroga la norma contenuta nel \u201c<strong>Decreto Bersani<\/strong>\u201d, che aveva a suo tempo disposto l\u2019abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che fissavano delle tariffe obbligatorie per le attivit\u00e0 libero-professionali (art. 2, comma 1, lett. a), D.L. n. 223\/2006). Pu\u00f2 affermarsi, quindi, che la l. n. 49\/2023 abbia nuovamente introdotto delle tariffe fisse o minime per il calcolo dei compensi professionali.<\/p>\n<p>Questa rapida evoluzione normativa ha creato difficolt\u00e0 alle stazioni appaltanti nella redazione degli atti di gara, dovendo individuare quali importi assumere per calcolare i compensi professionali e individuare la base d\u2019asta.<\/p>\n<p>Secondo il <strong>Codice<\/strong> previgente, i corrispettivi previsti dalle tabelle ministeriali erano da intendersi come \u201ccriterio o base di riferimento\u201d per la determinazione della base d\u2019asta (art. 24, comma 8, d.lgs. n. 50\/2016), mentre l\u2019attuale Codice dispone che \u201cI predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell\u2019individuazione dell\u2019importo da porre a base di gara dell\u2019affidamento\u201d (art. 41, comma 15, d.lgs. n. 36\/2023).<\/p>\n<p>La questione, dunque, \u00e8 se i compensi di cui al <strong>D.M. 17 giugno 2023<\/strong> costituiscano delle tariffe minime e inderogabili, andando a costituire una componente fissa del costo dell\u2019appalto non soggetta a ribasso.<\/p>\n<p>Un\u2019interpretazione sistematica delle nuove normative sembra suggerire una risposta affermativa: il riconoscimento del principio dell\u2019equo compenso negli appalti pubblici e l\u2019abrogazione del divieto di introdurre delle tariffe minime depongono nel senso della inderogabilit\u00e0 dei parametri ministeriali per la determinazione dei corrispettivi.<\/p>\n<p>Va segnalato che l\u2019<strong>ANAC<\/strong> \u00e8 intervenuta a pi\u00f9 riprese sulla questione, evidenziando il quadro di incertezza creato dalla rapida successione degli interventi legislativi e auspicando un ulteriore intervento, questa volta per fare chiarezza.<\/p>\n<p>Con comunicato del 27 giugno 2023, il Presidente dell\u2019Autorit\u00e0 ha rimesso la questione alla Cabina di Regia presso la Presidenza del Consiglio, al fine di evitare pareri difformi e l\u2019insorgere di contenzioso.<\/p>\n<p>Con delibera n. 343 del 20 luglio 2023, l\u2019<strong>ANAC<\/strong> ha ipotizzato che le procedure per l\u2019affidamento dei servizi di architettura e ingegneria dovrebbero essere costruite come gare a prezzo fisso, in quanto le tariffe ministeriali costituirebbero, per effetto della <strong>L. n. 49\/2023<\/strong>, parametri inderogabili per la determinazione dei compensi professionali.<\/p>\n<p>Nello schema del bando-tipo n. 2\/2023 per l\u2019affidamento dei contratti di servizi di architettura e ingegneria di importo superiore alla soglia comunitaria (la cui consultazione si \u00e8 conclusa il 1\u00b0 marzo), l\u2019Autorit\u00e0 ha promosso il confronto con gli <strong>stakeholder<\/strong> indicando tre possibili modalit\u00e0 per la strutturazione delle procedure:<\/p>\n<ol>\n<li>gare a prezzo fisso (rappresentato dai corrispettivi determinati come da tabelle ministeriali) con confronto concorrenziale limitato alla sola componente qualitativa dell\u2019offerta<\/li>\n<li>gare da aggiudicarsi sulla base del criterio dell\u2019offerta economicamente pi\u00f9 vantaggiosa con possibilit\u00e0 di applicare il ribasso esclusivamente alle spese generali, mantenendo fissi i compensi professionali<\/li>\n<li>inapplicabilit\u00e0 alle gare d\u2019appalto della <strong>L. n. 49\/2023<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Quest\u2019ultima posizione \u00e8 stata sposata dall\u2019ANAC nella delibera n. 101 del 28 febbraio 2024 \u2013 in piena contraddizione con la posizione assunta nel luglio 2023 &#8211; che ha ritenuto legittima la scelta della stazione appaltante di includere nella base d\u2019asta ribassabile anche i corrispettivi dei professionisti in ragione dell\u2019assenza, all\u2019interno degli atti di gara, di una previsione espressa sull\u2019applicazione dell\u2019equo compenso e degli attuali dubbi in ordine alla portata applicativa della L. n. 49\/2023.<\/strong><\/p>\n<p>Quindi <strong>ANAC<\/strong> da un lato promuove procedure di affidamento basate su tariffe fisse e inderogabili per le prestazioni professionali, come delineato nella delibera del 20 luglio 2023; dall&#8217;altro, con la delibera del 28 febbraio 2024, riconosce la legittimit\u00e0 di includere i corrispettivi dei professionisti all&#8217;interno della base d&#8217;asta ribassabile, in assenza di una chiara applicazione dell&#8217;equo compenso. <strong>Questa inversione di tendenza mette in evidenza le contraddizioni interne all&#8217;ANAC.<\/strong><\/p>\n<p>Non si pu\u00f2 sottacere che Delibere come quella del 28 febbraio 2024 vanno a creare dubbi (oltre che contraddizioni della stessa <strong>ANAC<\/strong>) che devono essere sciolti quanto prima, per evitare che interpretazioni disomogenee della normativa (chiara) generino contenziosi, aumenti di spesa ma soprattutto il rallentamento degli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria, che assumono un\u2019importanza strategica nella programmazione delle infrastrutture pubbliche per lo sviluppo del Paese.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><p>L\u2019espressa previsione, all\u2019interno del Codice dei contratti pubblici, del divieto di prestazioni d\u2019opera intellettuale a titolo gratuito e le nuove disposizione in materia di equo compenso delle prestazioni professionali hanno dato il via a un dialogo a distanza tra gli attori del sistema degli appalti: l\u2019Autorit\u00e0 Nazionale Anticorruzione (ANAC) sul fronte regolatorio e gli ordini e i collegi professionali dal lato degli operatori economici. 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