{"id":348,"date":"2024-07-12T15:11:52","date_gmt":"2024-07-12T13:11:52","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/?p=348"},"modified":"2024-07-12T15:11:52","modified_gmt":"2024-07-12T13:11:52","slug":"concessioni-balneari-legittima-lacquisizione-gratuita-delle-opere-da-parte-dello-stato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/2024\/07\/12\/concessioni-balneari-legittima-lacquisizione-gratuita-delle-opere-da-parte-dello-stato\/","title":{"rendered":"Concessioni Balneari: legittima l&#8217;acquisizione gratuita delle opere da parte dello Stato"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone wp-image-349\" src=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2024\/07\/shutterstock_2174926639-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"575\" height=\"383\" srcset=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2024\/07\/shutterstock_2174926639-300x200.jpg 300w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2024\/07\/shutterstock_2174926639-768x511.jpg 768w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2024\/07\/shutterstock_2174926639.jpg 1000w\" sizes=\"(max-width: 575px) 100vw, 575px\" \/><\/p>\n<p>Ieri \u00e8 stata pubblicata la sentenza della <strong>Corte di giustizia<\/strong> che ha ritenuto <strong>compatibile<\/strong> con il <strong>diritto UE<\/strong> la <strong>normativa italiana<\/strong> \u2013 segnatamente, l\u2019<strong>articolo 49 del Codice della navigazione<\/strong> \u2013 che permette allo <strong>Stato<\/strong> di acquisire la <strong>propriet\u00e0<\/strong> delle opere edilizie costruite dal <strong>concessionario<\/strong> di un\u2019<strong>area demaniale<\/strong>. La Corte ha ritenuto che l\u2019<strong>acquisizione gratuita<\/strong> delle opere non amovibili realizzate sul <strong>suolo pubblico<\/strong> non sia in contrasto con il diritto europeo, n\u00e9 possa rappresentare un limite alla <strong>libert\u00e0 di stabilimento<\/strong> degli operatori economici.<br \/>\nLa Corte di giustizia ha risposto alla questione interpretativa sollevata dal <strong>Consiglio di Stato<\/strong> con l\u2019ordinanza n. 8010 del 15 settembre 2022 a seguito dell\u2019impugnazione, da parte di un\u2019impresa titolare di una <strong>concessione balneare<\/strong>, del provvedimento comunale di <strong>acquisizione gratuita<\/strong> delle opere costruite sull\u2019area concessa. L\u2019ente concedente, rilevata la difficolt\u00e0 di rimozione delle opere edificate per l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 balneare, le ha qualificate come <strong>pertinenze demaniali<\/strong>, acquisendone la propriet\u00e0 alla scadenza del titolo concessorio in virt\u00f9 della regola civilistica dell\u2019<strong>accessione<\/strong>, senza riconoscere alcun indennizzo al concessionario. Il <strong>Consiglio di Stato<\/strong> ha dato atto che, effettivamente, il codice della navigazione prevede, all\u2019articolo 49, che le opere non amovibili costruite sull\u2019area demaniale sono acquisite dallo <strong>Stato<\/strong> alla scadenza della concessione senza alcun compenso o rimborso, a meno che l\u2019atto di concessione non contenga previsioni di segno contrario. Il Giudice amministrativo d\u2019appello ha richiamato l\u2019indirizzo giurisprudenziale consolidato per cui l\u2019acquisizione a titolo gratuito delle opere qualificabili come <strong>pertinenze demaniali<\/strong> si applica anche in caso di rinnovo della concessione, implicando il rinnovo &#8211; a differenza della proroga &#8211; una nuova concessione in senso proprio, dopo l\u2019estinzione della concessione precedente alla relativa scadenza: l\u2019effetto acquisitivo di cui all\u2019articolo 49 del codice della navigazione, quindi, opera in via automatica.<br \/>\nTuttavia, il Consiglio di Stato ha dubitato della compatibilit\u00e0 di tale norma con il principio europeo della <strong>libert\u00e0 di stabilimento<\/strong> degli operatori economici, dal momento che la previsione dell\u2019accessione automatica al <strong>demanio marittimo<\/strong> delle opere costruite dal concessionario renderebbe meno appetibile lo stabilimento in Italia delle imprese straniere interessate alla gestione del bene demaniale, imponendo loro la futura cessione a titolo gratuito di quanto realizzato a proprie spese per l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 balneare. Allo stesso tempo, risulterebbe violato il principio di <strong>proporzionalit\u00e0<\/strong>, in quanto una tale restrizione dei diritti del concessionario non troverebbe corrispondenza in alcuna specifica finalit\u00e0 di interesse pubblico. Con la sentenza dell\u201911 luglio 2024 (causa C\u2011598\/22) la Corte di giustizia ha concluso per la compatibilit\u00e0 della normativa nazionale con il principio eurounitario di <strong>proporzionalit\u00e0<\/strong> delle restrizioni delle libert\u00e0 fondamentali rispetto alla realizzazione degli obiettivi di interesse generale perseguiti, osservando come la previsione dell\u2019accessione gratuita sia destinata a operare indistintamente nei confronti di tutti gli operatori esercenti l\u2019attivit\u00e0 balneare in Italia. Inoltre, la disciplina contenuta nel codice della navigazione non ha quale obiettivo principale quello di regolare le condizioni di stabilimento degli operatori economici interessati, ma soprattutto produce effetti restrittivi della <strong>libert\u00e0 di stabilimento<\/strong> che sono solo eventuali. Infatti, l\u2019articolo 49 del codice della navigazione prevede espressamente la possibilit\u00e0 per le parti di derogare per contratto, cio\u00e8 attraverso l\u2019inserimento di apposite clausole nell\u2019atto di concessione, al principio dell\u2019acquisizione senza alcun indennizzo o rimborso delle opere non amovibili. Le parti possono, dunque, stabilire in via consensuale un diverso regime giuridico delle pertinenze demaniali alla scadenza della concessione e la regola dell\u2019accessione risulta applicabile nelle ipotesi residuali in cui non sia stata prevista una regola alternativa: perci\u00f2 l\u2019accessione non pu\u00f2 essere considerata una modalit\u00e0 di cessione forzosa delle opere costruite dal concessionario. Infine, il Giudice europeo ha avuto cura di specificare che la circostanza che si tratti del rinnovo di una concessione non rileva ai fini dell\u2019applicazione dell\u2019accessione gratuita, poich\u00e9 mediante il rinnovo si verifica una successione tra due titoli concessori diversi e non un\u2019estensione della durata del titolo originario, come accade nel caso della proroga. Il che \u00e8 perfettamente coerente con i dettami della normativa europea sull\u2019affidamento delle concessioni (comprese quelle balneari) che pu\u00f2 avvenire soltanto all\u2019esito di una procedura concorrenziale che ponga tutti gli operatori economici interessati su un piano di parit\u00e0, secondo regole certe e criteri di assegnazione predeterminati.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><p>Ieri \u00e8 stata pubblicata la sentenza della Corte di giustizia che ha ritenuto compatibile con il diritto UE la normativa italiana \u2013 segnatamente, l\u2019articolo 49 del Codice della navigazione \u2013 che permette allo Stato di acquisire la propriet\u00e0 delle opere edilizie costruite dal concessionario di un\u2019area demaniale. La Corte ha ritenuto che l\u2019acquisizione gratuita delle opere non amovibili realizzate sul suolo pubblico non sia in contrasto con il diritto europeo, n\u00e9 possa rappresentare un limite alla libert\u00e0 di stabilimento degli operatori economici. 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