{"id":392,"date":"2024-10-10T07:00:58","date_gmt":"2024-10-10T05:00:58","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/?p=392"},"modified":"2024-10-09T21:45:08","modified_gmt":"2024-10-09T19:45:08","slug":"la-corte-di-giustizia-dellunione-europea-dice-no-allescussione-automatica-della-cauzione-provvisoria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/2024\/10\/10\/la-corte-di-giustizia-dellunione-europea-dice-no-allescussione-automatica-della-cauzione-provvisoria\/","title":{"rendered":"La Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea dice no all&#8217;escussione automatica della cauzione provvisoria"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone wp-image-393\" src=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2024\/10\/shutterstock_1067673713-300x199.jpg\" alt=\"\" width=\"575\" height=\"381\" srcset=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2024\/10\/shutterstock_1067673713-300x199.jpg 300w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2024\/10\/shutterstock_1067673713-768x508.jpg 768w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2024\/10\/shutterstock_1067673713.jpg 1000w\" sizes=\"(max-width: 575px) 100vw, 575px\" \/><\/p>\n<p>\u00ab<em>I <strong>principi di proporzionalit\u00e0<\/strong> e di <strong>parit\u00e0 di trattamento<\/strong>, nonch\u00e9 l&#8217;<strong>obbligo di trasparenza<\/strong>, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede l&#8217;<strong>incameramento automatico della cauzione provvisoria<\/strong> costituita da un offerente a seguito dell&#8217;<strong>esclusione<\/strong> di quest&#8217;ultimo da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi, anche qualora il servizio di cui trattasi non gli sia stato aggiudicato<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>Questo \u00e8 il principio di diritto enunciato dalla <strong>Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea<\/strong> nella sentenza n. 403 del 26 settembre 2024, in risposta alla questione interpretativa posta dal <strong>Consiglio di Stato<\/strong> con l&#8217;ordinanza n. 5950 del 16 giugno 2023 sulla compatibilit\u00e0 con il diritto europeo delle norme interne che prevedono l&#8217;incameramento della garanzia provvisoria come conseguenza automatica dell&#8217;esclusione.<\/p>\n<p>La questione \u00e8 da tempo dibattuta in giurisprudenza ed \u00e8 stata oggetto di numerosi rinvii pregiudiziali del Consiglio di Stato riguardanti la disciplina sull&#8217;<strong>escussione della cauzione provvisoria<\/strong> contenuta nel <strong>Codice del 2006<\/strong> (cfr. le ordinanze di rimessione alla Corte di Giustizia, tutte della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, n. 2033 del 28 febbraio 2023, n. 3264 del 29 marzo 2023 e n. 5618 del 7 giugno 2023, nonch\u00e9 la pi\u00f9 recente ordinanza n. 3530 del 18 aprile 2024).<\/p>\n<p>Con l&#8217;ordinanza n. 3299 del 26 aprile 2021, il Consiglio di Stato aveva sollevato la questione di legittimit\u00e0 costituzionale della normativa introdotta nel 2016, in particolare della <strong>non retroattivit\u00e0<\/strong> del regime pi\u00f9 favorevole previsto dal nuovo Codice in tema di escussione della cauzione provvisoria. Infatti, mentre l&#8217;articolo 48 del d.lgs. n. 163\/2006 stabiliva che l&#8217;escussione della cauzione provvisoria operasse anche nei confronti dei <strong>concorrenti non aggiudicatari<\/strong>, l&#8217;articolo 93 del d.lgs. n. 50\/2016 ne limitava l&#8217;applicabilit\u00e0 all&#8217;<strong>aggiudicatario<\/strong>.<\/p>\n<p>La <strong>Corte Costituzionale<\/strong>, nella sentenza n. 198 del 26 luglio 2022, ha ritenuto infondata la questione di legittimit\u00e0 costituzionale della non retroattivit\u00e0 della disciplina pi\u00f9 favorevole per i concorrenti non aggiudicatari, basandosi sulla natura da attribuire all&#8217;escussione della cauzione provvisoria. Quest&#8217;ultima, infatti, non \u00e8 una <strong>sanzione punitiva<\/strong>, ma uno strumento a garanzia della <strong>seriet\u00e0 dell&#8217;offerta<\/strong> presentata dal concorrente e, allo stesso tempo, della <strong>correttezza e celerit\u00e0<\/strong> del procedimento di gara.<\/p>\n<p>Tradizionalmente, la giurisprudenza amministrativa ha inteso l&#8217;incameramento della garanzia provvisoria come una conseguenza automatica del provvedimento di esclusione, insensibile a valutazioni finalizzate a evidenziare la <strong>non imputabilit\u00e0 a colpa<\/strong> della violazione che ha causato l&#8217;esclusione (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. V, 6 aprile 2020, n. 2264 e 24 giugno 2019, n. 4328). L&#8217;escussione della cauzione provvisoria costituisce, dunque, una <strong>garanzia oggettiva<\/strong> dell&#8217;adempimento degli obblighi assunti dai concorrenti in relazione alla partecipazione alla gara (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 16 maggio 2018, n. 2896).<\/p>\n<p>Tuttavia, n\u00e9 l&#8217;indirizzo interpretativo maggioritario n\u00e9 la sentenza n. 198\/2022 della Corte Costituzionale si sono rivelati decisivi per la risoluzione delle controversie\u2014come quelle esaminate dal Consiglio di Stato e oggetto di rinvio pregiudiziale\u2014nelle quali manca, oppure \u00e8 difficile imputare al concorrente la causa che ha dato origine all&#8217;esclusione. In tali casi, l&#8217;escussione della cauzione in via automatica si traduce in un <strong>sacrificio ingiustificato<\/strong> o comunque <strong>eccessivo<\/strong> per il concorrente.<\/p>\n<p>Infatti, secondo un altro indirizzo giurisprudenziale (espresso dal Consiglio di Stato nelle ordinanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia), l&#8217;escussione della cauzione provvisoria, proprio in ragione del suo carattere automatico e dell&#8217;onere economico che produce a carico del concorrente, assume i caratteri della <strong>sanzione penale<\/strong> nell&#8217;accezione proposta dalla <strong>Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo<\/strong>. In particolare, la Corte di Strasburgo ha indicato i seguenti tre criteri per individuare una sanzione penale: i) la <strong>qualificazione giuridica dell&#8217;illecito<\/strong> nel diritto nazionale, con la puntualizzazione che la stessa non \u00e8 vincolante quando si accerta la valenza \u00abintrinsecamente penale\u00bb della misura; ii) la <strong>natura dell&#8217;illecito<\/strong>, desunta dall&#8217;ambito di applicazione della norma che lo prevede e dallo scopo perseguito; iii) il <strong>grado di severit\u00e0 della sanzione<\/strong>. E poich\u00e9 la Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo assegna alla materia penale un significato ampio, anche l&#8217;esercizio del <strong>potere amministrativo sanzionatorio<\/strong> soggiace al rispetto dei principi fondamentali.<\/p>\n<p>Da questa prospettiva, l&#8217;incameramento automatico della garanzia provvisoria integra una violazione del <strong>principio di proporzionalit\u00e0 delle sanzioni<\/strong> perch\u00e9 disposto in assenza di un giusto bilanciamento tra l&#8217;interesse pubblico alla correttezza della procedura e i <strong>diritti fondamentali<\/strong> garantiti a livello europeo. Infatti, allorch\u00e9 l&#8217;incameramento avviene in maniera automatica, il concorrente sopporta una <strong>sanzione pecuniaria<\/strong> senza alcuna adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><p>\u00abI principi di proporzionalit\u00e0 e di parit\u00e0 di trattamento, nonch\u00e9 l&#8217;obbligo di trasparenza, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede l&#8217;incameramento automatico della cauzione provvisoria costituita da un offerente a seguito dell&#8217;esclusione di quest&#8217;ultimo da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi, anche qualora il servizio di cui trattasi non gli sia stato aggiudicato\u00bb. 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