{"id":408,"date":"2024-11-08T22:01:56","date_gmt":"2024-11-08T21:01:56","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/?p=408"},"modified":"2024-11-08T22:10:56","modified_gmt":"2024-11-08T21:10:56","slug":"concessioni-balneari-il-decreto-salva-infrazioni-e-legge","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/2024\/11\/08\/concessioni-balneari-il-decreto-salva-infrazioni-e-legge\/","title":{"rendered":"Concessioni Balneari: il decreto &#8220;salva infrazioni&#8221; \u00e8 legge"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone wp-image-410\" src=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2024\/11\/shutterstock_1169945647-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"575\" height=\"384\" srcset=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2024\/11\/shutterstock_1169945647-300x200.jpg 300w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2024\/11\/shutterstock_1169945647-768x513.jpg 768w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2024\/11\/shutterstock_1169945647.jpg 1000w\" sizes=\"(max-width: 575px) 100vw, 575px\" \/><\/p>\n<p>Con l&#8217;approvazione definitiva in <strong>Senato<\/strong>, avvenuta il 6 novembre, il cosiddetto <strong>\u201cdecreto infrazioni\u201d<\/strong> (D.L. 131\/2024) \u2013 contenente disposizioni urgenti per l\u2019attuazione di obblighi derivanti da atti dell\u2019<strong>Unione Europea<\/strong> e per la gestione delle <strong>procedure di infrazione<\/strong> e <strong>pre-infrazione<\/strong> pendenti nei confronti dell\u2019Italia \u2013 \u00e8 diventato <strong>legge<\/strong>.<\/p>\n<p>Il testo finale del decreto, la cui <strong>conversione in legge<\/strong> doveva essere completata entro il 15 novembre, introduce significative modifiche in materia di <strong>concessioni demaniali marittime<\/strong>, disciplinate all\u2019<strong>articolo 1<\/strong>.<\/p>\n<p>Questa tematica si \u00e8 rivelata essere il nodo centrale e pi\u00f9 complesso da affrontare. Da anni, infatti, le concessioni demaniali marittime sono oggetto di intensi dibattiti sia a livello di <strong>Governo<\/strong> che tra le <strong>associazioni di categoria<\/strong>, nonch\u00e9 al centro delle trattative con la <strong>Commissione Europea<\/strong>, a fronte dell&#8217;urgente esigenza di conformare la normativa italiana alla <strong>Direttiva <\/strong><strong>2006\/123\/CE<\/strong> (Direttiva <strong>Bolkestein<\/strong>). Tale direttiva impone, per l\u2019affidamento delle concessioni balneari scadute o in scadenza, il ricorso a <strong>procedure di evidenza pubblica<\/strong>, garantendo la trasparenza e la competitivit\u00e0 nel settore.<\/p>\n<p>Il decreto \u00e8 stato promulgato in risposta alle <strong>procedure di infrazione<\/strong> avviate dalla <strong>Commissione Europea<\/strong> nei confronti dell&#8217;Italia per la mancata applicazione della Direttiva Bolkestein nel settore dei servizi. Le disposizioni relative alle concessioni demaniali marittime rappresentano un aspetto particolarmente delicato, in considerazione del ruolo strategico del <strong>comparto <\/strong><strong>turistico-balneare<\/strong> nell\u2019economia italiana e delle potenziali ripercussioni per gli <strong>operatori<\/strong> attualmente attivi.<\/p>\n<p>Nel testo di legge \u00e8 stata introdotta una <strong>proroga<\/strong> delle <strong>concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali<\/strong> in essere alla data di entrata in vigore del decreto, estendendone la validit\u00e0 sino al <strong>30 settembre 2027<\/strong>. Ai <strong>Comuni<\/strong> viene imposto l\u2019obbligo di bandire <strong>gare pubbliche<\/strong> per l&#8217;assegnazione delle nuove concessioni, da concludersi entro il <strong>30 giugno 2027<\/strong>, con la possibilit\u00e0 per i <strong>Sindaci<\/strong> di anticipare i bandi di gara previa motivazione adeguata. \u00c8 inoltre prevista una facolt\u00e0 di proroga sino a <strong>marzo 2028<\/strong>, qualora si riscontrassero difficolt\u00e0 oggettive nell\u2019espletamento delle procedure o se fossero pendenti contenziosi.<\/p>\n<p>I nuovi <strong>titoli concessori<\/strong> avranno una durata variabile, compresa tra i <strong>5 <\/strong><strong>e<\/strong> <strong>i <\/strong><strong>20 anni<\/strong>. La norma conferisce ai Comuni la discrezionalit\u00e0 di non suddividere le concessioni in <strong>lotti<\/strong> (decisione che dovr\u00e0 essere debitamente motivata) e di introdurre eventuali <strong>vincoli <\/strong><strong>aggiuntivi<\/strong> all\u2019aggiudicazione delle concessioni. I <strong>criteri di assegnazione<\/strong> previsti per le nuove concessioni mirano a promuovere i seguenti obiettivi:<\/p>\n<ol>\n<li>La tutela delle <strong>microimprese<\/strong> e delle <strong>realt\u00e0 locali<\/strong>.<\/li>\n<li>La valorizzazione delle <strong>tradizioni<\/strong> e delle <strong>specificit\u00e0 territoriali<\/strong>, tramite la corrispondenza degli impianti alle tradizioni locali e l\u2019offerta di servizi che esaltino le peculiarit\u00e0 del territorio.<\/li>\n<li>La considerazione dell\u2019<strong>esperienza<\/strong><strong> tecnica<\/strong> e professionale pregressa in attivit\u00e0 analoghe.<\/li>\n<li>Il riconoscimento della titolarit\u00e0 di una concessione quale <strong>principale<\/strong><strong> fonte di reddito personale<\/strong> nei cinque anni precedenti.<\/li>\n<li>La valutazione del numero di <strong>lavoratori<\/strong> che l\u2019offerente si impegna ad assumere dal <strong>concessionario uscente<\/strong>.<\/li>\n<li>La <strong>penalizzazione<\/strong> della concentrazione delle concessioni in capo a un unico soggetto, tenendo conto del numero di concessioni gi\u00e0 detenute dall\u2019offerente nel <strong>territorio <\/strong><strong>di riferimento<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u00c8 stato confermato, inoltre, il <strong>diritto<\/strong> del concessionario uscente di ricevere un <strong>indennizzo<\/strong> a carico del concessionario subentrante. Tuttavia, non sono state accolte le proposte di riconoscere in capo al concessionario uscente un <strong>diritto di prelazione<\/strong>, n\u00e9 quella di incrementare il valore delle indennit\u00e0. Non \u00e8 passata, altres\u00ec, la proposta di eliminare il limite temporale degli ultimi cinque anni nel calcolo dell\u2019indennizzo, n\u00e9 quella di includere nel computo il <strong>valore aziendale<\/strong> (tenendo conto dell\u2019<strong>avviamento<\/strong> e delle <strong>immobilizzazioni materiali e immateriali<\/strong>). Tali proposte sono state giudicate <strong>incompatibili con il diritto <\/strong><strong>dell&#8217;Unione Europea<\/strong>, in particolare con i <strong>principi di concorrenza<\/strong> e <strong>parit\u00e0 di trattamento<\/strong>.<\/p>\n<p>\u00c8 stato, per contro, accolto un emendamento che esclude dall\u2019ambito applicativo della <strong>Direttiva <\/strong><strong>Bolkestein<\/strong> \u2013 e quindi dall\u2019obbligo di indizione di gare pubbliche \u2013 tutte le <strong>concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali<\/strong> qualora siano utilizzate da <strong>societ\u00e0 e associazioni sportive dilettantistiche<\/strong> iscritte al Registro nazionale delle attivit\u00e0 sportive, le quali perseguano finalit\u00e0 sociali e ricreative e svolgano <strong>attivit\u00e0 sportive<\/strong> in via stabile e principale, a condizione che non venga sfruttato il demanio a scopi <strong>economici<\/strong>.<\/p>\n<p>Infine, il testo, che ha ricevuto l\u2019approvazione del <strong>Senato<\/strong>, ha subito modifiche anche in relazione ai <strong>manufatti <\/strong><strong>prefabbricati<\/strong>. Ai concessionari uscenti viene consentito di mantenere installate le <strong>strutture <\/strong><strong>amovibili<\/strong> \u2013 come depositi, ambienti di lavoro, roulotte, camper e imbarcazioni \u2013 fino all&#8217;aggiudicazione della nuova concessione, inclusi i periodi di sospensione stagionale, salvo <strong>provvedimenti di demolizione<\/strong> gi\u00e0 disposti prima dell\u2019entrata in vigore del decreto.<\/p>\n<p>Malgrado l\u2019intensa fase di <strong>concertazione<\/strong> e il lungo iter legislativo, tuttavia, il <strong>disegno di legge<\/strong> non sembra aver risolto definitivamente la questione. Questa insoddisfazione ha portato oltre cinquanta <strong>giuristi <\/strong><strong>e<\/strong><strong> accademici<\/strong> a lanciare un appello al <strong>Presidente della Repubblica<\/strong> affinch\u00e9 non proceda alla promulgazione della <strong>legge di conversione<\/strong>. Essi rilevano che il decreto si limita a perpetuare una gestione della <strong>risorsa pubblica<\/strong> basata su reiterate proroghe e rinnovi, generando ulteriore incertezza tra le <strong>amministrazioni<\/strong> e prospettando, di nuovo, un assetto non conforme al diritto dell\u2019<strong>Unione<\/strong><strong> Europea<\/strong>. In particolare, segnalano la possibile violazione dei <strong>principi di concorrenza, non discriminazione e trasparenza<\/strong>, paventando il rischio di ulteriori <strong>procedure di infrazione<\/strong> da parte della Commissione Europea.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><p>Con l&#8217;approvazione definitiva in Senato, avvenuta il 6 novembre, il cosiddetto \u201cdecreto infrazioni\u201d (D.L. 131\/2024) \u2013 contenente disposizioni urgenti per l\u2019attuazione di obblighi derivanti da atti dell\u2019Unione Europea e per la gestione delle procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dell\u2019Italia \u2013 \u00e8 diventato legge. Il testo finale del decreto, la cui conversione in legge doveva essere completata entro il 15 novembre, introduce significative modifiche in materia di concessioni demaniali marittime, disciplinate all\u2019articolo 1. Questa tematica si \u00e8 rivelata essere il nodo centrale e pi\u00f9 complesso da affrontare. 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