{"id":423,"date":"2024-12-06T17:20:31","date_gmt":"2024-12-06T16:20:31","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/?p=423"},"modified":"2024-12-06T17:20:31","modified_gmt":"2024-12-06T16:20:31","slug":"festival-di-sanremo-il-codice-dei-contratti-pubblici-alla-luce-della-sentenza-rai","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/2024\/12\/06\/festival-di-sanremo-il-codice-dei-contratti-pubblici-alla-luce-della-sentenza-rai\/","title":{"rendered":"Festival di Sanremo: il Codice dei contratti pubblici alla luce della sentenza RAI"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone wp-image-424\" src=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2024\/12\/shutterstock_1020406048-300x225.jpg\" alt=\"\" width=\"575\" height=\"431\" srcset=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2024\/12\/shutterstock_1020406048-300x225.jpg 300w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2024\/12\/shutterstock_1020406048-768x576.jpg 768w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2024\/12\/shutterstock_1020406048.jpg 1000w\" sizes=\"(max-width: 575px) 100vw, 575px\" \/><\/p>\n<p>La sentenza n. 843 del 19 luglio 2024, depositata il 5 dicembre u.s. dal Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, ha accolto il ricorso proposto dalla JE S.r.l., societ\u00e0 attiva nel settore dell\u2019edizione musicale nonch\u00e9 nella produzione e realizzazione di eventi e opere di carattere musicale, dichiarando l\u2019<strong>illegittimit\u00e0 dell\u2019affidamento<\/strong><strong> diretto del Festival di Sanremo all\u2019emittente televisiva RAI.<\/strong> Le contestazioni della ricorrente traggono origine dall\u2019assenza di riscontro, da parte del Comune di Sanremo, alla propria manifestazione di interesse avanzata nel marzo 2023, formulata in vista della scadenza \u2013 fissata al 31 dicembre 2023 \u2013 della Convenzione stipulata fra il Comune e la RAI, con la quale si disciplinava l\u2019organizzazione e la realizzazione della 72\u00aa e della 73\u00aa edizione del Festival. Sulla base di tale presupposto, JE sosteneva che l\u2019Amministrazione comunale, per la 74\u00aa edizione programmata per il 2024, avrebbe dovuto avviare una procedura ad evidenza pubblica, consentendo un confronto competitivo tra pi\u00f9 operatori, cui la stessa JE era interessata a partecipare.<\/p>\n<p>Sotto il profilo strettamente tecnico, la nozione di \u201c<strong>affidamento diretto<\/strong>\u201d rimanda all\u2019attribuzione di appalti di lavori, servizi o forniture ad un operatore economico determinato senza previa attivazione di un confronto competitivo. <strong>La <\/strong><strong>stazione appaltante<\/strong><strong>, in altri termini,<\/strong><strong> non <\/strong><strong>interpella la<\/strong><strong> generalit\u00e0 del mercato <\/strong><strong>attraverso l\u2019indizione di una gara, limitandosi ad assegnare il <\/strong><strong>contratto ad un <\/strong><strong>soggetto considerato<\/strong><strong> idoneo in base a criteri di esperienza e capacit\u00e0.<\/strong> Si tratta di una procedura specificamente distinta da quelle aperte, ristrette o negoziate, contemplate dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36\/2023), e si caratterizza proprio per l\u2019assenza di un confronto fra una pluralit\u00e0 di offerenti.<\/p>\n<p>Tale modalit\u00e0 \u00e8 pur sempre ammissibile, sebbene in via eccezionale, anche per appalti di valore superiore alle soglie di rilevanza europea, e costituisce uno strumento di aggiudicazione sottratto alle dinamiche concorrenziali che contraddistinguono il mercato. Occorre tuttavia ricordare che, con il nuovo codice dei contratti pubblici del 2023, il legislatore ha previsto, all\u2019art. 50, <strong>l\u2019affidamento diretto come <\/strong><strong>\u201cregola generale\u201d per <\/strong><strong>gli appalti di lavori entro la soglia di 150.000 euro e per servizi e forniture sino a 140.000 euro.<\/strong> Tale scelta, dettata dal principio del risultato, mira a semplificare e snellire le procedure per contratti di importi contenuti, consentendo comunque alle stazioni appaltanti la possibilit\u00e0 di consultare il mercato.<\/p>\n<p>Per gli appalti di valore superiore a tali soglie, tra i quali rientra anche il Festival di Sanremo, permane invece il rigore della normativa previgente, stabilita dal d.lgs. 50\/2016, all\u2019art. 63, che consentiva l\u2019affidamento diretto solo in ipotesi tassative, quali la gara deserta (o con offerte inidonee), la necessit\u00e0 di realizzare o acquisire un\u2019opera d\u2019arte, l\u2019assenza di concorrenza per motivi tecnici o la tutela di diritti esclusivi, inclusi quelli di propriet\u00e0 intellettuale. Inoltre, la stazione appaltante \u00e8 tenuta a valutare la situazione di fatto e le particolarit\u00e0 dei mercati interessati, nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell\u2019accesso al mercato.<\/p>\n<p>Alla luce di tali coordinate normative, la JE S.r.l. ha lamentato sia la violazione di legge sia l\u2019eccesso di potere da parte del Comune di Sanremo, imputando a quest\u2019ultimo la mancata attivazione di una procedura di evidenza pubblica, come impone il diritto europeo e la disciplina nazionale in materia di contratti pubblici.<\/p>\n<p>In particolare, <strong>la societ\u00e0 ha richiamato i<\/strong><strong> principi di economicit\u00e0, efficacia, imparzialit\u00e0, parit\u00e0 di trattamento, trasparenza, proporzionalit\u00e0 e pubblicit\u00e0<\/strong><strong> che devono informare l\u2019agire amministrativo<\/strong>. Il nodo di maggiore rilevanza per l\u2019ordinamento dell\u2019Unione Europea e per quello nazionale riguarda la libera ed effettiva concorrenza, che le procedure di gara sono chiamate a garantire. L\u2019obiettivo di fondo \u00e8 favorire la massima partecipazione, anche in un\u2019ottica transfrontaliera, al fine di ottenere un innalzamento qualitativo delle offerte e una contrazione dei costi. Tali principi, ben radicati nei Trattati UE (TUE e TFUE) e richiamati dalle Direttive del 2014 (nn. 24-25-26), mirano infatti ad ampliare la competitivit\u00e0 attraverso la semplificazione delle procedure, la suddivisione degli appalti in lotti, l\u2019agevolazione dell\u2019accesso per le micro, piccole e medie imprese, la massimizzazione della trasparenza nella fase di assegnazione, la valutazione del miglior rapporto qualit\u00e0-prezzo e l\u2019adozione di procedure innovative, come il dialogo competitivo.<\/p>\n<p>Tali coordinate concettuali si prestano in modo evidente al caso del Festival di Sanremo, la cui produzione e messa in onda costituiscono un bene di titolarit\u00e0 pubblica, dunque suscettibile di sfruttamento economico e di conseguente opportunit\u00e0 di guadagno. La contestazione della ricorrente <strong>non riguarda la Convenzione <\/strong><strong>gi\u00e0 <\/strong><strong>stipulata tra la RAI e il Comune di Sanremo<\/strong>, configurabile come \u201ccontratto attivo\u201d e dunque escluso dall\u2019ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici ai sensi dell\u2019art. 13, comma 2. L\u2019illegittimit\u00e0 si concentra invece sulla precedente fase di affidamento del contratto, potenzialmente favorevole a un operatore privato, che avrebbe dovuto essere assoggettata ai principi di concorrenza, imparzialit\u00e0, non discriminazione, trasparenza, pubblicit\u00e0 e proporzionalit\u00e0. In tale prospettiva, <strong>l\u2019Amministrazione avrebbe dovuto interpellare il mercato,<\/strong><strong> valutare <\/strong><strong>le proposte di eventuali concorrenti e individuare l\u2019offerta pi\u00f9 adeguata sotto il profilo tecnico, organizzativo ed economico<\/strong><strong>.<\/strong><\/p>\n<p>La giurisprudenza, pur riconoscendo all\u2019Amministrazione un certo margine di discrezionalit\u00e0 nelle procedure di affidamento diretto, non esclude che il giudice amministrativo possa sindacare l\u2019operato dell\u2019ente qualora si manifestino evidenti profili di illogicit\u00e0 o arbitrariet\u00e0, in violazione dei principi cardine poc\u2019anzi citati. Nel caso di specie, proprio la mancata considerazione della manifestazione di interesse presentata da JE nel 2023 solleva dubbi sull\u2019imparzialit\u00e0 dell\u2019azione del Comune, che non ha instaurato alcun confronto competitivo.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 ha arrecato pregiudizio non solo alle imprese potenzialmente interessate ma anche all\u2019amministrazione stessa, privata della possibilit\u00e0 di individuare e selezionare l\u2019offerta maggiormente conveniente. <strong>Il TAR<\/strong>, di conseguenza<strong>, ha dichiarato l\u2019illegittimit\u00e0<\/strong><strong> dell\u2019affidamento diretto<\/strong><strong>, stabilendo<\/strong><strong> la necessit\u00e0 di <\/strong><strong>bandire, per le edizioni future del Festival di Sanremo, <\/strong><strong>una gara pubblica<\/strong><strong>, come previsto dal <\/strong><strong>Codice dei contratti pubblici<\/strong>. Allo stesso tempo, il giudice amministrativo ha riconosciuto la difficolt\u00e0 di indire una procedura regolare in vista dell\u2019edizione gi\u00e0 imminente del febbraio 2025, accettando pertanto che essa si svolga alle condizioni originarie.<\/p>\n<p>L\u2019effetto della pronuncia \u00e8 quello di riaffermare la centralit\u00e0 dei principi concorrenziali e della trasparenza nel settore degli appalti pubblici, in un ambito \u2013 quello del Festival di Sanremo \u2013 dotato di indiscutibile rilevanza mediatica, culturale ed economica.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><p>La sentenza n. 843 del 19 luglio 2024, depositata il 5 dicembre u.s. dal Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, ha accolto il ricorso proposto dalla JE S.r.l., societ\u00e0 attiva nel settore dell\u2019edizione musicale nonch\u00e9 nella produzione e realizzazione di eventi e opere di carattere musicale, dichiarando l\u2019illegittimit\u00e0 dell\u2019affidamento diretto del Festival di Sanremo all\u2019emittente televisiva RAI. 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