{"id":427,"date":"2025-02-05T09:54:15","date_gmt":"2025-02-05T08:54:15","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/?p=427"},"modified":"2025-02-05T10:08:06","modified_gmt":"2025-02-05T09:08:06","slug":"il-project-financing-nel-codice-dei-contratti-pubblici-le-novita-del-correttivo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/2025\/02\/05\/il-project-financing-nel-codice-dei-contratti-pubblici-le-novita-del-correttivo\/","title":{"rendered":"Il Project Financing nel Codice dei Contratti Pubblici: le novit\u00e0 del Correttivo"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone wp-image-428\" src=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2025\/02\/shutterstock_2172805701-300x122.jpg\" alt=\"\" width=\"575\" height=\"234\" srcset=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2025\/02\/shutterstock_2172805701-300x122.jpg 300w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2025\/02\/shutterstock_2172805701-768x313.jpg 768w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2025\/02\/shutterstock_2172805701.jpg 1000w\" sizes=\"(max-width: 575px) 100vw, 575px\" \/><\/p>\n<p>Il 31 dicembre 2024 \u00e8 entrato in vigore il d.lgs. n. 209\/2024 recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici (c.d. \u201cdecreto correttivo\u201d).<\/p>\n<p>Una delle modifiche pi\u00f9 consistenti introdotta dal decreto correttivo riguarda la disciplina del <em>project financing<\/em> contenuta nell\u2019articolo 193 del d.lgs. n. 36\/2023 che \u00e8 stato integralmente sostituito. La nuova norma recepisce pressoch\u00e9 integralmente le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere rilasciato dall\u2019Adunanza della Commissione speciale del 27 novembre, tese a chiarire ulteriormente il funzionamento dell\u2019istituto e la procedura per l\u2019affidamento delle concessioni sin dalla fase preliminare di presentazione del progetto di fattibilit\u00e0.<\/p>\n<p>La rimodulazione del <em>project financing<\/em> risponde all\u2019esigenza, da un lato, di incentivare il ricorso agli strumenti di partenariato pubblico-privato per la realizzazione di infrastrutture e l\u2019erogazione di servizi pubblici in settori strategici e, dall\u2019altro lato, mediante l\u2019introduzione di obblighi specifici in materia di pubblicit\u00e0 e trasparenza, di favorire la contendibilit\u00e0 delle concessioni sul mercato.<\/p>\n<p>Il nuovo testo dell\u2019articolo 193 chiarisce che il <em>project financing<\/em> pu\u00f2 essere utilizzato, oltre che per gli interventi inclusi negli strumenti di programmazione gi\u00e0 approvati, anche per quelli non previsti all\u2019interno della programmazione del partenariato pubblico-privato. In questo caso, gli operatori che intendono sviluppare un progetto devono presentare una manifestazione di interesse all\u2019ente concedente e richiedere i dati necessari a elaborare una proposta di fattibilit\u00e0. Qualora sussista l\u2019interesse ad acquisire l\u2019opera o il servizio, l\u2019ente concedente trasmette all\u2019operatore le informazioni richieste, dandone notizia sul sito istituzionale, nella sezione \u201cAmministrazione trasparente\u201d.<\/p>\n<p>Bench\u00e9 fosse piuttosto intuitivo che l\u2019informativa avesse a oggetto non solo l\u2019avvenuta trasmissione dei dati e delle informazioni all\u2019operatore richiedente, ma gli stessi dati e le informazioni trasmessi \u2013 altrimenti, non si raggiungerebbe il (dichiarato) intento di assicurare la massima concorrenzialit\u00e0 all\u2019<em>iter<\/em> di affidamento della concessione \u2013 il testo definitivo della norma ha cura di specificarlo. Recependo, sul punto, il suggerimento contenuto nel parere del Consiglio di Stato, al comma 2 dell\u2019articolo 193 \u00e8 stata aggiunta la precisazione per cui l\u2019ente concedente, oltre a comunicare all\u2019operatore di nutrire un interesse preliminare all\u2019intervento, pubblica sul proprio sito anche i dati e le informazioni trasmessi, a beneficio di eventuali altri operatori interessati.<\/p>\n<p>Il comma successivo disciplina l\u2019ipotesi in cui l\u2019operatore presenta una proposta di intervento gi\u00e0 \u201cperfetta\u201d, cio\u00e8 completa del progetto di fattibilit\u00e0, della bozza di convenzione e del piano economico-finanziario della concessione, con la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonch\u00e9 l\u2019indicazione dei requisiti posseduti dall\u2019operatore, che assume la veste di promotore. Anche in questo caso l\u2019ente concedente \u00e8 tenuto a valutare la sussistenza di un interesse pubblico e la coerenza della proposta con la programmazione del partenariato pubblico-privato, dando notizia sul proprio sito dell\u2019avvenuta presentazione della proposta.<\/p>\n<p>La limitazione dell\u2019obbligo di informativa alla sola presentazione della proposta, non anche alla proposta nella sua interezza, sembra rispondere adeguatamente alle istanze degli operatori privati, i quali lamentavano come la pubblicazione della proposta del promotore (prevista dal decreto correttivo nel testo licenziato dal Consiglio dei ministri nella seduta dello scorso 21 ottobre) fosse lesiva delle prerogative del promotore e, di riflesso, attribuisse un indebito vantaggio ai suoi <em>competitor<\/em>, potendo questi ultimi \u201csfruttare\u201d la proposta per migliorarne i contenuti e offrire all\u2019ente concedente una soluzione competitiva. Per questa ragione, la Commissione Ambiente del Senato, nel parere rilasciato in vista dell\u2019approvazione, aveva suggerito di pubblicare esclusivamente i contenuti essenziali delle proposte ed, eventualmente, i fabbisogni dell\u2019ente concedente ai quali essi rispondono. Il testo definitivo della norma, invece, ha sposato una linea maggiormente garantista della posizione degli operatori \u2013 verosimilmente per non tradire la finalit\u00e0 di rendere pi\u00f9 appetibile il <em>project financing<\/em> e stimolare l\u2019iniziativa privata.<\/p>\n<p>Proseguendo nell\u2019<em>excursus<\/em> della procedura ridisegnata dal nuovo articolo 193, l\u2019ente concedente fissa un termine commisurato alla complessit\u00e0 del progetto (comunque non inferiore a sessanta giorni) per la presentazione di proposte relative al medesimo intervento da parte di altri operatori interessati, in qualit\u00e0 di proponenti.<\/p>\n<p>Nei quarantacinque giorni successivi, l\u2019ente concedente individua una o pi\u00f9 proposte da sottoporre alla procedura di valutazione, per selezionare quella da mettere a gara.<\/p>\n<p>Quanto all\u2019individuazione delle proposte da valutare, la norma stabilisce, al comma 5, che l\u2019ente concedente proceda in forma comparativa sulla base di criteri che tengano conto della fattibilit\u00e0 delle proposte e della corrispondenza dei progetti e dei relativi piani economico-finanziari ai propri fabbisogni, accogliendo l\u2019indicazione del Consiglio di Stato. In sede di parere, infatti, la Commissione speciale ha rimarcato la necessit\u00e0 che, al fine perimetrare la discrezionalit\u00e0 valutativa dell\u2019ente concedente e rispettare i principi di trasparenza e <em>accountability<\/em>, la scelta delle proposte di interesse pubblico debba avvenire in forma comparativa sulla base di criteri predeterminati, mediante un provvedimento finale suscettibile di impugnazione in sede giurisdizionale da parte degli operatori controinteressati.<\/p>\n<p>Allo stesso modo, \u00e8 stata integralmente recepita la formulazione del comma 6 dell\u2019articolo 193 proposta dal Consiglio di Stato, per cui anche l\u2019eventuale successiva fase di sollecitazione delle modifiche necessarie all\u2019approvazione della proposta deve svolgersi secondo modalit\u00e0 comparative, per assicurare la <em>par condicio<\/em> tra il promotore e i proponenti.<\/p>\n<p>Selezionata e approvata, la proposta \u00e8 inserita tra gli strumenti di programmazione dell\u2019ente concedente e pu\u00f2 essere messa a gara, da aggiudicarsi secondo il criterio dell\u2019offerta economicamente pi\u00f9 vantaggiosa sulla base del miglior rapporto tra qualit\u00e0 e prezzo.<\/p>\n<p>Il comma 12 dell\u2019articolo 193 modifica la disciplina del diritto di prelazione che il Codice, nell\u2019impianto originale, attribuiva esclusivamente al promotore. Il decreto correttivo lo ha esteso anche ai proponenti, prevedendo che se l\u2019uno o gli altri non risultano aggiudicatari, possono esercitare la prelazione entro quindici giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, dichiarando di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle stesse condizioni offerte dall\u2019aggiudicatario e rimborsando quest\u2019ultimo delle spese sostenute per la redazione dell\u2019offerta entro il limite del 2,5% del valore dell\u2019investimento desumibile dal progetto a base di gara. In caso di mancato esercizio della prelazione, l\u2019aggiudicatario \u00e8 tenuto a corrispondere al promotore o al proponente le spese sostenute per l\u2019elaborazione della proposta nell\u2019identica misura del 2,5%.<\/p>\n<p>Nel corso dell\u2019<em>iter<\/em> di approvazione del decreto correttivo, numerosi operatori attivi nel mercato dei contratti pubblici in sede di audizione e la Commissione Ambiente del Senato in sede di parere avevano suggerito al legislatore di mantenere il diritto di prelazione a favore del solo promotore e non anche del proponente, in modo che di tale beneficio potesse giovarsi unicamente il soggetto che, direttamente e per primo, si era fatto carico dell\u2019idea progettuale e di tutti i costi connessi. Il che avrebbe consentito al <em>project financing<\/em> di aumentare la sua attrattivit\u00e0 presso gli operatori che ora, invece, potrebbero essere disincentivati a presentare all\u2019ente concedente una proposta di intervento per via della limitazione delle possibilit\u00e0 di successo derivante dal riconoscimento della prelazione anche ai proponenti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><p>Il 31 dicembre 2024 \u00e8 entrato in vigore il d.lgs. n. 209\/2024 recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici (c.d. \u201cdecreto correttivo\u201d). Una delle modifiche pi\u00f9 consistenti introdotta dal decreto correttivo riguarda la disciplina del project financing contenuta nell\u2019articolo 193 del d.lgs. n. 36\/2023 che \u00e8 stato integralmente sostituito. La nuova norma recepisce pressoch\u00e9 integralmente le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere rilasciato dall\u2019Adunanza della Commissione speciale del 27 novembre, tese a chiarire ulteriormente il funzionamento dell\u2019istituto e la procedura per l\u2019affidamento delle concessioni sin dalla fase preliminare di presentazione del progetto di fattibilit\u00e0. La [&hellip;]<\/p>\n&nbsp;&nbsp;<div class=\"readmore\"><a href=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/2025\/02\/05\/il-project-financing-nel-codice-dei-contratti-pubblici-le-novita-del-correttivo\/\">Continua a leggere...<\/a><\/div><\/p>","protected":false},"author":1124,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[591707],"tags":[591703,549479,591705,548133,121752],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/427"}],"collection":[{"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1124"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=427"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/427\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":434,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/427\/revisions\/434"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=427"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=427"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=427"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}