{"id":435,"date":"2025-02-12T07:30:19","date_gmt":"2025-02-12T06:30:19","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/?p=435"},"modified":"2025-02-11T21:07:58","modified_gmt":"2025-02-11T20:07:58","slug":"le-nuove-regole-di-revisione-prezzi-nel-codice-dei-contratti-pubblici-dopo-il-correttivo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/2025\/02\/12\/le-nuove-regole-di-revisione-prezzi-nel-codice-dei-contratti-pubblici-dopo-il-correttivo\/","title":{"rendered":"Le nuove regole di revisione prezzi nel Codice dei contratti pubblici dopo il Correttivo"},"content":{"rendered":"<p style=\"margin: 0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align: justify;line-height: 150%\"><span style=\"font-family: 'Arial Nova Light',sans-serif\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone wp-image-436\" src=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2025\/02\/shutterstock_661411597-300x150.jpg\" alt=\"\" width=\"575\" height=\"288\" srcset=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2025\/02\/shutterstock_661411597-300x150.jpg 300w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2025\/02\/shutterstock_661411597-768x384.jpg 768w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2025\/02\/shutterstock_661411597.jpg 1000w\" sizes=\"(max-width: 575px) 100vw, 575px\" \/><\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align: justify;line-height: 150%\"><span style=\"font-family: 'Arial Nova Light',sans-serif\">Nel quadro di una progressiva razionalizzazione e modernizzazione della materia dei <strong>contratti pubblici<\/strong>, il legislatore ha adottato il <strong>d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209<\/strong>, recante <strong>Disposizioni integrative e correttive<\/strong> al <strong>Codice dei contratti pubblici<\/strong>. Tale <strong>Correttivo<\/strong>, dotato di immediata efficacia, si colloca in un solco normativo gi\u00e0 segnato da interventi volti a garantire la puntuale attuazione nell\u2019ordinamento interno dei principi e delle finalit\u00e0 enunciati dalle <strong>Direttive europee<\/strong> (<strong>Direttive 2014\/24\/UE<\/strong>, <b>2014\/25\/UE<\/b> e <b>2014\/23\/UE<\/b>) e dalle norme di rango costituzionale, quali l\u2019<strong>art. 97 Cost.<\/strong>, che sanciscono i principi di <strong>buon andamento<\/strong> e <strong>imparzialit\u00e0<\/strong> dell\u2019azione amministrativa.<\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align: justify;line-height: 150%\"><span style=\"font-family: 'Arial Nova Light',sans-serif\">Nell\u2019impianto normativo del Correttivo, assume un ruolo centrale la modifica dell\u2019<strong>art. 60 del d.lgs. n. 36\/2023<\/strong> dedicato alla <strong>revisione prezzi<\/strong>, che rappresenta un <strong>istituto<\/strong> finalizzato a salvaguardare il regolare adempimento delle prestazioni contrattuali in caso di variazioni eccezionali dei costi di esecuzione. Con la pubblicazione del <strong>Correttivo<\/strong>, infatti, sono stati modificati, sostituiti e integrati i commi 1, 2, 3 e 4 e inseriti i commi 2-bis, 4-bis, 4-ter e 4-quater nel citato art. 60, in un\u2019ottica di maggior armonizzazione del quadro normativo di riferimento, in particolare con il <strong>principio di conservazione dell\u2019equilibrio contrattuale<\/strong> sancito all\u2019<strong>art. 9<\/strong> del Codice. A rafforzare tale disciplina, si \u00e8 aggiunto il nuovo <strong>Allegato II.2-bis<\/strong>, introdotto dall\u2019<strong>art. 86 del d.lgs. n. 209\/2024<\/strong>, che ha specificato le <strong>modalit\u00e0 di applicazione delle clausole di revisione prezzi<\/strong> ai contratti di lavori, servizi e forniture, nel rispetto delle previsioni europee in materia di pubblicit\u00e0 e trasparenza e in coerenza con quanto stabilito dalle <strong>Linee guida dell\u2019ANAC<\/strong> (Autorit\u00e0 Nazionale Anticorruzione). <\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align: justify;line-height: 150%\"><span style=\"font-family: 'Arial Nova Light',sans-serif\">L\u2019<b>obbligatoriet\u00e0<\/b> dell\u2019inserimento di <b>clausole revisionali<\/b> negli atti di gara, gi\u00e0 delineata dall\u2019<strong>art. 60, comma 1 del Codice<\/strong>, discende da una scelta precisa del legislatore nazionale, il quale ha inteso superare il precedente regime, in parte riconducibile a schemi di compensazione <strong>ex post<\/strong> (spesso di carattere emergenziale), puntando su un <strong>meccanismo di indicizzazione<\/strong> automatico e permanente, in grado di adeguare periodicamente il corrispettivo del contratto. Si \u00e8 cos\u00ec garantita un\u2019evoluzione organica rispetto alla pi\u00f9 datata disciplina contenuta nel vecchio codice (<strong>d.lgs. n. 50\/2016)<\/strong> e nelle relative linee interpretative, nonch\u00e9 rispetto alle norme civilistiche sull\u2019eccessiva onerosit\u00e0 sopravvenuta (cfr. <strong>art. 1467 c.c.<\/strong>) e sulla possibilit\u00e0 di revisione del prezzo dei contratti di durata (cfr. <strong>art. 1664 c.c.<\/strong> per quanto riguarda l\u2019appalto privato).<\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align: justify;line-height: 150%\"><span style=\"font-family: 'Arial Nova Light',sans-serif\">Sul piano sostanziale, gli interventi riguardanti il meccanismo revisionale si basano sulla distinzione fra <strong>appalti di lavori<\/strong> e <strong>appalti di servizi e forniture<\/strong>, distinguendo anche le relative soglie di attivazione: se per i lavori la <strong>revisione prezzi<\/strong> opera al superamento di una variazione in aumento o in diminuzione superiore al <strong>3%<\/strong> dell\u2019importo totale del contratto, con riconoscimento del <strong>90%<\/strong> del valore eccedente detta soglia, per i servizi e le forniture l\u2019attivazione del meccanismo revisionale consegue a uno scostamento di almeno il <strong>5%<\/strong>, con riconoscimento dell\u2019<strong>80%<\/strong> del valore ulteriore. Al contempo, il legislatore ha chiarito che negli appalti di servizi e forniture \u00e8 comunque ammessa la possibilit\u00e0 di inserire \u201cmeccanismi ordinari\u201d di aggiornamento dei prezzi che, se concordati ab origine dalle parti, non incidono sul calcolo della soglia di attivazione. Si tratta di una previsione che integra e rafforza la finalit\u00e0 primaria dell\u2019istituto, vale a dire quella di tutelare l\u2019interesse pubblico alla corretta e stabile esecuzione della prestazione, senza gravare eccessivamente sull\u2019operatore economico in caso di significative oscillazioni dei prezzi non imputabili alla normale alea contrattuale. <\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align: justify;line-height: 150%\"><span style=\"font-family: 'Arial Nova Light',sans-serif\">L\u2019interesse dell\u2019ordinamento, secondo i principi costituzionali e i valori emergenti sia dalla normazione interna sia dalle fonti eurounitarie (con riguardo al <strong>divieto di abuso di posizione contrattuale<\/strong> o di eccessiva asimmetria nei rapporti tra la PA e gli operatori privati), si estrinseca nella tutela dell\u2019equilibrio sinallagmatico, onde evitare che costi imprevedibili possano rendere inattuabili o qualitativamente carenti le commesse pubbliche.<\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align: justify;line-height: 150%\"><span style=\"font-family: 'Arial Nova Light',sans-serif\">Da questo punto di vista, la <strong>revisione prezzi<\/strong> si aggancia all\u2019<strong>art. 120<\/strong> del Codice, che risponde all\u2019identica finalit\u00e0 di garantire rapporti equilibrati nelle ulteriori fasi dell\u2019esecuzione dei contratti. Tale impianto si collega, a sua volta, al contesto generale di tutela dei principi di trasparenza e di libera concorrenza postulati dal <strong>Trattato sul Funzionamento dell\u2019Unione Europea (TFUE)<\/strong> e dalle succitate <strong>Direttive UE<\/strong>, cos\u00ec come ribadito pi\u00f9 volte dalla giurisprudenza della <b>Corte di Giustizia<\/b>. Peraltro, la scelta del legislatore italiano di puntare su un <strong>sistema di indicizzazione<\/strong> risulta coerente con gli insegnamenti rinvenibili in taluni ordinamenti europei (si pensi al \u201cmodello francese\u201d richiamato in pi\u00f9 sedi dottrinali), dove il meccanismo di aggiornamento dei prezzi \u00e8 periodico, automatico e strettamente connesso a indici ufficiali di riferimento, in modo da rendere pi\u00f9 rapido l\u2019adeguamento del corrispettivo al mutato valore dei beni o servizi prestati.<\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align: justify;line-height: 150%\"><span style=\"font-family: 'Arial Nova Light',sans-serif\">Proprio riguardo al quadro di calcolo, il <strong>Correttivo<\/strong> ha ritenuto di integrare e chiarire la tipologia di indici utilizzabili, eliminando il vincolo esclusivo di riferirsi a quelli ISTAT e introducendo i <strong>nuovi indici sintetici<\/strong> disciplinati nel rinnovato <strong>art. 60, comma 3<\/strong> e, soprattutto, nell\u2019<strong>Allegato II.2-bis<\/strong>. <\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align: justify;line-height: 150%\"><span style=\"font-family: 'Arial Nova Light',sans-serif\">In esso, si stabilisce che, per i lavori, le stazioni appaltanti dovranno affidarsi a un catalogo di indici riconducibili alle <strong>Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL)<\/strong> individuate con specifico provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (cui partecipa l\u2019ISTAT, ai sensi dell\u2019art. 60, comma 4). <\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align: justify;line-height: 150%\"><span style=\"font-family: 'Arial Nova Light',sans-serif\">Analogamente, per i servizi e le forniture, l\u2019utilizzo di indici relativi ai prezzi al consumo, ai prezzi alla produzione o alle retribuzioni contrattuali orarie potr\u00e0 avvenire anche in forma <strong>disaggregata<\/strong>, oppure, ove disponibili, sulla base di <strong>indici settoriali<\/strong> idonei a cogliere le peculiarit\u00e0 di taluni ambiti specializzati (pensiamo, ad esempio, ai servizi energetici, disciplinati da normative di settore che prevedono specifici parametri di variazione). Da questo punto di vista, il nuovo art. 60 si ricollega, seppur non in maniera testuale, al principio di proporzionalit\u00e0 di matrice eurounitaria che afferma l\u2019esigenza di un\u2019applicazione modulare delle disposizioni.<\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align: justify;line-height: 150%\"><span style=\"font-family: 'Arial Nova Light',sans-serif\">Dal punto di vista operativo, la disciplina della <strong>revisione prezzi<\/strong> deve essere obbligatoriamente recepita negli atti di gara, in virt\u00f9 di quanto stabilito dall\u2019<strong>art. 60, comma 1<\/strong>, con la precisazione che la sua effettiva operativit\u00e0 non dipende da un\u2019istanza di parte, bens\u00ec dall\u2019automatica verifica del superamento delle soglie di cui al comma 2, come confermato all\u2019art. 3, comma 2, dell\u2019<strong>Allegato II.2-bis<\/strong>. Il riferimento temporale, come espressamente indicato dagli artt. 4 e 12 di detto Allegato, \u00e8 individuato nel <strong>mese di aggiudicazione<\/strong>, che diviene cos\u00ec il \u201cmomento zero\u201d rispetto al quale si misura la variazione percentuale. In caso di sospensioni o proroghe dei termini, il valore di riferimento corrisponde al mese di scadenza del termine massimo per l\u2019aggiudicazione, come definito dall\u2019<strong>Allegato I.3<\/strong>, onde evitare incertezze o margini di elusione.<\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align: justify;line-height: 150%\"><span style=\"font-family: 'Arial Nova Light',sans-serif\">Assume inoltre rilievo il tema della <strong>copertura finanziaria<\/strong>, in quanto, attraverso il rinvio alle disposizioni dell\u2019<strong>Allegato II.2-bis<\/strong>, il legislatore ha inteso garantire che la spesa correlata alla revisione non superi i limiti dell\u2019ordinario stanziamento, in conformit\u00e0 con le regole di bilancio pubblico dettate dall\u2019<strong>art. 81 Cost.<\/strong> e i vincoli UE sul pareggio di bilancio. <\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align: justify;line-height: 150%\"><span style=\"font-family: 'Arial Nova Light',sans-serif\">Viene altres\u00ec considerato il <strong>subappalto<\/strong> (art. 60, comma 4-quater e art. 8 dell\u2019Allegato), imponendo che la \u201ccatena\u201d delle clausole di revisione resti coerente con i meccanismi adottati nel contratto principale, evitando cos\u00ec che eventuali oscillazioni di prezzo si riflettano asimmetricamente lungo la filiera.<\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align: justify;line-height: 150%\"><span style=\"font-family: 'Arial Nova Light',sans-serif\">Le ricadute pratiche del Correttivo saranno percepibili quando la nuova disciplina sar\u00e0 pienamente operativa, tenuto conto delle <strong>disposizioni transitorie<\/strong> di cui all\u2019<strong>art. 16 dell\u2019Allegato II.2-bis<\/strong>, in virt\u00f9 delle quali, per gli appalti di lavori, si attende l\u2019emanazione del provvedimento ministeriale volto a individuare i singoli indici di costo delle lavorazioni e fino a quel momento continueranno ad applicarsi le regole vigenti al 1\u00b0 luglio 2023; per i servizi e le forniture, invece, la piena efficacia dell\u2019Allegato \u00e8 immediata. <\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align: justify;line-height: 150%\"><span style=\"font-family: 'Arial Nova Light',sans-serif\">Solo col trascorrere dei mesi successivi all\u2019introduzione del <strong>Correttivo<\/strong> sar\u00e0 possibile misurare l\u2019impatto concreto di queste novit\u00e0 e valutarne la capacit\u00e0 di risolvere, in modo tempestivo, gli squilibri dovuti a fenomeni congiunturali o a circostanze straordinarie, come richiesto dalla ratio fondativa dell\u2019istituto.<\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align: justify;line-height: 150%\"><span style=\"font-family: 'Arial Nova Light',sans-serif\">In definitiva, l\u2019intervento realizzato tramite il <strong>d.lgs. n. 209\/2024<\/strong> consolida l\u2019orientamento per cui le <strong>clausole di revisione prezzi<\/strong> rappresentano un ingrediente essenziale dei rapporti contrattuali di durata tra pubblica amministrazione e operatori economici, contribuendo a bilanciare gli interessi pubblici e privati coinvolti in un\u2019ottica di continuit\u00e0 del servizio e di salvaguardia del principio di proporzionalit\u00e0, di trasparenza e di buona fede, come delineato dalla <strong>Costituzione<\/strong> (artt. <strong>97<\/strong> e <strong>41 Cost.<\/strong>), dal <strong>Codice civile<\/strong> (artt. 1175, 1375, 1467 e 1664), dalle <strong>Direttive UE<\/strong> in tema di affidamenti e dalla giurisprudenza nazionale ed europea, oltre che dalle previsioni del <strong>TFUE<\/strong> sulla concorrenza interna e sul corretto funzionamento del mercato. <\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align: justify;line-height: 150%\"><span style=\"font-family: 'Arial Nova Light',sans-serif\">Nella prospettiva della piena operativit\u00e0 di tali norme, il meccanismo di <strong>indicizzazione<\/strong> viene a porsi come uno strumento di equilibrio: da un lato, esso rafforza la capacit\u00e0 dell\u2019amministrazione di sostenere investimenti senza subire sostanziali alterazioni economiche, dall\u2019altro, tutela l\u2019appaltatore dal rischio di onerosit\u00e0 eccessiva della prestazione dovuta a fluttuazioni imprevedibili. <\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align: justify;line-height: 150%\"><span style=\"font-family: 'Arial Nova Light',sans-serif\">Ne esce valorizzato, in ultima analisi, il <strong>principio di conservazione dell\u2019equilibrio contrattuale<\/strong>, quale trait d\u2019union tra la disciplina interna dei contratti pubblici e l\u2019esigenza di conformarsi ai canoni fondamentali del diritto dell\u2019Unione Europea, in una prospettiva di maggiore stabilit\u00e0 e certezza dei rapporti giuridici.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><p>Nel quadro di una progressiva razionalizzazione e modernizzazione della materia dei contratti pubblici, il legislatore ha adottato il d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, recante Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici. 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