{"id":444,"date":"2025-03-19T09:07:14","date_gmt":"2025-03-19T08:07:14","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/?p=444"},"modified":"2025-03-19T09:07:14","modified_gmt":"2025-03-19T08:07:14","slug":"partenariato-pubblico-privato-rafforzare-i-progetti-strategici-e-tutelare-linteresse-collettivo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/2025\/03\/19\/partenariato-pubblico-privato-rafforzare-i-progetti-strategici-e-tutelare-linteresse-collettivo\/","title":{"rendered":"Partenariato Pubblico-Privato: rafforzare i progetti strategici e tutelare l\u2019interesse collettivo."},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone wp-image-445\" src=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2025\/03\/shutterstock_2491051475.jpg\" alt=\"\" width=\"575\" height=\"384\" srcset=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2025\/03\/shutterstock_2491051475.jpg 1000w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2025\/03\/shutterstock_2491051475-300x200.jpg 300w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2025\/03\/shutterstock_2491051475-768x512.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 575px) 100vw, 575px\" \/><\/p>\n<p>Il partenariato pubblico-privato (PPP) costituisce una modalit\u00e0 di cooperazione fra amministrazioni pubbliche e operatori privati per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l\u2019erogazione di servizi di interesse collettivo, combinando risorse finanziarie, competenze tecniche e capacit\u00e0 gestionali di entrambe le parti. Questo strumento permette di attivare fonti di finanziamento alternative rispetto ai canali pubblici tradizionali e di beneficiare del know-how specialistico degli operatori privati, con l\u2019intento di rendere pi\u00f9 efficienti e rapidi i processi di realizzazione di opere strategiche, quali strade, ospedali, impianti energetici e, in generale, tutte quelle infrastrutture che incidono in maniera significativa sullo sviluppo economico e sociale del Paese. In tale contesto, la normativa di settore mira a garantire che il soggetto privato assuma effettivamente i rischi tecnici e finanziari connessi all\u2019iniziativa e, al tempo stesso, assicuri la tutela dell\u2019interesse generale attraverso criteri di trasparenza, competitivit\u00e0 e corretto bilanciamento contrattuale.<\/p>\n<p>Il 31 dicembre 2024 \u00e8 entrato in vigore il d.lgs. n. 209\/2024, c.d. \u201cdecreto correttivo\u201d, che integra e modifica il Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36\/2023.<\/p>\n<p>Con riferimento agli strumenti del partenariato pubblico-privato, l\u2019intervento legislativo ha riguardato, in particolar modo, il project financing che trova la sua disciplina nell\u2019articolo 193 del Codice, oggetto di una profonda revisione al fine di aumentarne la trasparenza, la concorrenza e la coerenza con i piani infrastrutturali nazionali. La nuova disciplina del project financing, da un lato, risponde alle esigenze di riordino e perfezionamento di quella precedente emerse dalle prassi amministrative e, dall\u2019altro lato, accoglie le raccomandazioni delle Istituzioni europee e del Consiglio di Stato, che hanno sottolineato la necessit\u00e0 di rafforzare le regole di selezione, valutazione e monitoraggio delle procedure di affidamento che vedono la compartecipazione di capitali privati.<\/p>\n<p>Nel nuovo testo dell\u2019articolo 193, la finanza di progetto \u00e8 delineata come un modello da impiegare non pi\u00f9 esclusivamente per gli interventi gi\u00e0 inseriti negli strumenti di programmazione dell\u2019ente, ma anche per iniziative ulteriori, proposte dagli operatori privati e rispetto alle quali l\u2019amministrazione ravvisi un interesse pubblico alla loro attuazione. In pratica, \u00e8 consentito all\u2019operatore presentare una manifestazione di interesse, contestualmente richiedendo all\u2019amministrazione i dati e le informazioni necessari per la predisposizione di una proposta. Qualora l\u2019ente valuti positivamente la prospettiva di sviluppare l\u2019opera o il servizio proposti, esso \u00e8 tenuto a dare ampia visibilit\u00e0 all\u2019iniziativa sul proprio sito istituzionale affinch\u00e9 anche altri potenziali operatori possano venire a conoscenza dei dati trasmessi e, se del caso, formulare a loro volta proposte migliorative o alternative. L\u2019obbligo di pubblicazione integrale della documentazione inviata al soggetto c.d. \u201cpromotore\u201d rappresenta una novit\u00e0 significativa per il sistema del project financing, poich\u00e9 mira a evitare situazioni di asimmetria informativa e a promuovere una concorrenza effettiva, in linea con i principi di parit\u00e0 di trattamento e non discriminazione tipici degli affidamenti pubblici.<\/p>\n<p>Allo stesso modo, anche quando un operatore presenta un progetto di fattibilit\u00e0 completo di piano economico-finanziario e schema di convenzione, l\u2019amministrazione \u00e8 tenuta a verificare la compatibilit\u00e0 con la programmazione del partenariato pubblico-privato e l\u2019effettiva utilit\u00e0 dell\u2019intervento proposto dal privato, ma l\u2019obbligo di pubblicit\u00e0 \u00e8 limitato all\u2019avvenuta presentazione della proposta, senza diffondere i dati progettuali. Tale impostazione mira a scongiurare che gli operatori concorrenti possano avvantaggiarsi dell\u2019opera intellettuale del promotore evitando, cos\u00ec, la divulgazione di progetti che potrebbero essere facilmente imitati o rielaborati senza averne sostenuto i costi inziali. In questa prospettiva, la nuova disciplina del project financing raggiunge un punto di equilibrio tra la garanzia della libera concorrenza e la posizione del promotore, che ha intrapreso l\u2019iniziativa affrontando un impegno progettuale e finanziario rilevante.<\/p>\n<p>Nei successivi sessanta giorni dalla presentazione della proposta, gli altri operatori eventualmente interessati possono sottoporre all\u2019amministrazione proposte alternative, tra le quali, nei successivi quarantacinque giorni, verr\u00e0 selezionato sulla base di una valutazione comparativa il progetto da mettere a gara. Il comma 5 dell\u2019articolo 193 ribadisce, infatti, la necessit\u00e0 che l\u2019ente concedente stabilisca dei criteri oggettivi e predeterminati per misurare la fattibilit\u00e0 e il valore economico-finanziario di ciascuna proposta pervenuta, in coerenza con i principi di trasparenza e accountability cui l\u2019azione amministrativa deve ispirarsi. Questo approccio si riallaccia, altres\u00ec, alla previsione dell\u2019articolo 174 del Codice, che sottolinea come l\u2019allocazione del rischio operativo (specie nei contratti di partenariato pubblico-privato) debba rimanere in capo all\u2019operatore privato, scongiurando forme di eccessiva protezione pubblica che finirebbero per snaturare la finalit\u00e0 stessa del PPP.<\/p>\n<p>Oltre a ci\u00f2, il nuovo testo dell\u2019articolo 193 consolida il coordinamento con l\u2019articolo 175 del Codice che regola la programmazione triennale delle esigenze pubbliche e l\u2019analisi preliminare di convenienza nella scelta di uno strumento di PPP.<\/p>\n<p>Il decreto correttivo insiste sull\u2019importanza di una fase istruttoria accurata affinch\u00e9 le amministrazioni valutino con rigore le componenti economiche e di fattibilit\u00e0 del progetto, per evitare di sovrastimare il valore dell\u2019investimento o di minimizzare i rischi di costruzione e di domanda. A tal fine, viene ampliata la responsabilit\u00e0 del Responsabile Unico del Progetto (RUP), incaricato di monitorare l\u2019attivit\u00e0 tanto sotto il profilo tecnico quanto sotto quello finanziario, e si rafforza l\u2019attivit\u00e0 di verifica effettuata dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dalla Ragioneria Generale dello Stato, che anche grazie a un portale dedicato vigilano sulla corretta gestione dei contratti di PPP, assicurando la tracciabilit\u00e0 degli elementi chiave (CUP, CIG, valore complessivo e durata).<\/p>\n<p>Un aspetto particolarmente discusso, infine, attiene alla riforma del comma 12 dell\u2019articolo 193 in tema di prelazione.<\/p>\n<p>In precedenza, il diritto di subentrare all\u2019aggiudicatario spettava in via esclusiva al promotore, riconoscendogli una posizione di vantaggio per aver sostenuto i costi iniziali di elaborazione del progetto. Il decreto correttivo sceglie, invece, di estendere la prelazione anche agli operatori proponenti che abbiano presentato progetti ammessi alla selezione comparativa. Nello specifico, in caso di mancato esercizio della prelazione, l\u2019aggiudicatario deve rimborsare il promotore o i proponenti delle spese sostenute per l\u2019ideazione del progetto entro il limite del 2,5% del valore dell\u2019intervento. Qualora, invece, il promotore o i proponenti decidano di avvalersi della prelazione, essi dovranno farsi carico delle stesse condizioni contrattuali proposte dall\u2019aggiudicatario e, contestualmente, rimborsare quest\u2019ultimo delle spese sostenute, sempre entro il limite del 2,5%.<\/p>\n<p>Questa soluzione, pur proponendosi di equilibrare la tutela di chi sostiene i costi iniziali e di scongiurare la formazione di monopoli di fatto, suscita forti perplessit\u00e0 poich\u00e9 rischia di compromettere l\u2019attrattivit\u00e0 del project financing, disincentivando gli operatori privati dal proporre nuove iniziative per timore di un recupero economico limitato in caso di mancato affidamento.<\/p>\n<p>Nel complesso, l\u2019intera operazione di riscrittura dell\u2019articolo 193 e, pi\u00f9 in generale, delle norme in materia di partenariato pubblico-privato, si inserisce in una visione unitaria del Codice dei contratti pubblici che attribuisce notevole rilevanza all\u2019efficienza amministrativa, alla qualit\u00e0 progettuale e alla trasparenza delle procedure. Gli articoli 174 e 175 del Codice, che fissano i principi generali in materia di PPP e della programmazione delle esigenze pubbliche, cos\u00ec come le disposizioni sulla qualificazione degli enti concedenti dettate dall\u2019articolo 63, mirano a consolidare la professionalit\u00e0 delle stazioni appaltanti, a favorire una gestione pi\u00f9 omogenea degli appalti complessi e a contenere i contenziosi.<\/p>\n<p>Se il nuovo impianto normativo dovesse tradursi in un incremento significativo delle iniziative private e in un miglioramento nella qualit\u00e0 delle proposte, in armonia con gli obiettivi di interesse collettivo, potrebbe ritenersi che la riforma del PPP abbia realizzato l\u2019obiettivo di rendere il project financing un pilastro davvero efficace per lo sviluppo infrastrutturale del Paese e per il rafforzamento dei servizi pubblici essenziali.<\/p>\n<p>L\u2019esito finale dipender\u00e0 anche dalla giurisprudenza amministrativa, chiamata a interpretare e applicare la nuova normativa in modo coerente, sciogliendo gli eventuali nodi interpretativi e risolvendo le incertezze che dovessero emergere nella pratica.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><p>Il partenariato pubblico-privato (PPP) costituisce una modalit\u00e0 di cooperazione fra amministrazioni pubbliche e operatori privati per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l\u2019erogazione di servizi di interesse collettivo, combinando risorse finanziarie, competenze tecniche e capacit\u00e0 gestionali di entrambe le parti. Questo strumento permette di attivare fonti di finanziamento alternative rispetto ai canali pubblici tradizionali e di beneficiare del know-how specialistico degli operatori privati, con l\u2019intento di rendere pi\u00f9 efficienti e rapidi i processi di realizzazione di opere strategiche, quali strade, ospedali, impianti energetici e, in generale, tutte quelle infrastrutture che incidono in maniera significativa sullo sviluppo economico e sociale del [&hellip;]<\/p>\n&nbsp;&nbsp;<div class=\"readmore\"><a href=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/2025\/03\/19\/partenariato-pubblico-privato-rafforzare-i-progetti-strategici-e-tutelare-linteresse-collettivo\/\">Continua a leggere...<\/a><\/div><\/p>","protected":false},"author":1124,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[591707,37857],"tags":[549479,548133,37857,121752,591715],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/444"}],"collection":[{"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1124"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=444"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/444\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":447,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/444\/revisions\/447"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=444"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=444"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=444"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}