{"id":448,"date":"2025-05-06T08:57:58","date_gmt":"2025-05-06T06:57:58","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/?p=448"},"modified":"2025-05-06T08:57:58","modified_gmt":"2025-05-06T06:57:58","slug":"derogare-per-costruire-il-ponte-sullo-stretto-alla-prova-della-normativa-europea","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/2025\/05\/06\/derogare-per-costruire-il-ponte-sullo-stretto-alla-prova-della-normativa-europea\/","title":{"rendered":"Derogare per costruire: il Ponte sullo Stretto alla prova della normativa europea"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone wp-image-449\" src=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2025\/05\/shutterstock_2408453881.jpg\" alt=\"\" width=\"575\" height=\"323\" srcset=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2025\/05\/shutterstock_2408453881.jpg 1000w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2025\/05\/shutterstock_2408453881-300x169.jpg 300w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2025\/05\/shutterstock_2408453881-768x432.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 575px) 100vw, 575px\" \/><\/p>\n<p><em>Tra interesse pubblico, vincoli ambientali e discrezionalit\u00e0 tecnica, la relazione IROPI approvata dal Governo apre un nuovo fronte giuridico sul pi\u00f9 discusso progetto infrastrutturale del Paese.<\/em><\/p>\n<p>Nell\u2019intrico di norme nazionali e direttive europee, il <strong>Ponte sullo Stretto di Messina<\/strong> torna al centro del dibattito non solo come sfida ingegneristica o oggetto di visioni contrapposte sullo sviluppo del Mezzogiorno, ma anche come <strong>caso giuridico emblematico<\/strong> di deroga ambientale fondata su \u201cragioni imperative di interesse pubblico prevalente\u201d.<\/p>\n<p>La recente approvazione, da parte del <strong>Consiglio dei Ministri<\/strong>, della <strong>relazione IROPI<\/strong> (<strong>Imperative Reasons of Overriding Public Interest<\/strong>) relativa alla realizzazione del <strong>collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria<\/strong> costituisce un significativo <strong>avanzamento giuridico-amministrativo<\/strong> nel lungo e complesso <strong>iter procedimentale<\/strong> che conduce alla concreta attuazione di quest\u2019opera infrastrutturale. L\u2019atto in parola non rappresenta, infatti, una mera tappa formale, ma si configura come un passaggio dotato di <strong>rilevante portata giuridica<\/strong>, idoneo a incidere sostanzialmente sul rapporto tra <strong>sviluppo infrastrutturale<\/strong> e <strong>tutela dell\u2019ambiente<\/strong>, alla luce della <strong>normativa eurounitaria<\/strong> e dei suoi meccanismi di <strong>recepimento nell\u2019ordinamento italiano<\/strong>.<\/p>\n<p>Dal punto di vista <strong>giuridico<\/strong>, il concetto di <strong>IROPI<\/strong> si colloca all\u2019interno del sistema di <strong>deroghe<\/strong> previsto dalla <strong>direttiva 92\/43\/CEE<\/strong> \u2013 nota come <strong>Direttiva Habitat<\/strong> \u2013 in materia di <strong>conservazione degli habitat naturali<\/strong> e della <strong>flora e fauna selvatiche<\/strong>. Tale istituto \u00e8 stato recepito in Italia mediante il <strong>D.P.R. n. 357\/1997<\/strong>, successivamente modificato e integrato, e consente agli <strong>Stati membri<\/strong> di autorizzare <strong>progetti che incidano negativamente<\/strong> su <strong>aree protette<\/strong> o <strong>specie tutelate<\/strong>, esclusivamente in presenza di <strong>motivazioni imperative di rilevante interesse pubblico<\/strong>, debitamente documentate e non eludibili, che devono ricadere in tre ambiti fondamentali: la <strong>tutela della salute pubblica<\/strong>, la <strong>sicurezza delle persone<\/strong> e l\u2019esistenza di <strong>benefici ambientali indiretti ma comunque significativi<\/strong>.<\/p>\n<p>Nello specifico, la <strong>relazione approvata dal Governo italiano<\/strong> afferma la sussistenza di <strong>motivazioni imperative<\/strong> riferibili a tutti e tre i presupposti appena menzionati: <strong>sicurezza pubblica<\/strong>, <strong>salute umana<\/strong> e <strong>benefici ambientali di rilievo<\/strong>. Si tratta di elementi <strong>giuridicamente qualificati<\/strong> e <strong>sostanzialmente necessari<\/strong> per consentire, nel quadro del <strong>diritto dell\u2019Unione<\/strong>, la prosecuzione dell\u2019<strong>iter autorizzativo<\/strong> di un <strong>progetto infrastrutturale<\/strong> che, come rilevato nella precedente <strong>Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA)<\/strong> approvata dal <strong>Ministero dell\u2019Ambiente e della Sicurezza Energetica<\/strong>, comporta un <strong>impatto ambientale significativo<\/strong> \u2013 e in parte <strong>non mitigabile<\/strong> \u2013 in almeno tre aree di <strong>elevata fragilit\u00e0 ecologica<\/strong>: i <strong>monti Peloritani<\/strong>, la <strong>Costa Viola<\/strong> e i <strong>fondali marini tra Punta Pezzo e Capo delle Armi<\/strong>.<\/p>\n<p>Proprio in tale contesto, l\u2019approvazione della <strong>relazione IROPI<\/strong> implica, quale corollario <strong>giuridicamente vincolante<\/strong>, l\u2019<strong>obbligo<\/strong> per l\u2019<strong>autorit\u00e0 competente<\/strong> di predisporre un <strong>piano dettagliato delle misure compensative<\/strong>, finalizzato a <strong>mitigare<\/strong>, <strong>compensare<\/strong> e \u2013 per quanto possibile \u2013 <strong>neutralizzare gli effetti negativi<\/strong> dell\u2019intervento sull\u2019<strong>ambiente naturale<\/strong>. Tali <strong>misure<\/strong> devono garantire la <strong>conservazione della biodiversit\u00e0<\/strong> e degli <strong>equilibri ecosistemici<\/strong>, con particolare attenzione ai <strong>corridoi migratori dell\u2019avifauna<\/strong> e alla <strong>vegetazione endemica<\/strong>, e rappresentano un elemento <strong>imprescindibile<\/strong> ai fini del <strong>giudizio di legittimit\u00e0<\/strong> dell\u2019intero procedimento. \u00c8 proprio su questo aspetto che si innestano rilevanti profili di <strong>responsabilit\u00e0 amministrativa<\/strong>, in quanto l\u2019<strong>omessa<\/strong>, <strong>parziale<\/strong> o <strong>difforme attuazione<\/strong> delle <strong>misure compensative<\/strong> configura non solo una <strong>violazione degli obblighi<\/strong> imposti dalla <strong>Direttiva Habitat<\/strong>, ma anche una condotta suscettibile di dar luogo a <strong>responsabilit\u00e0 per danno ambientale<\/strong> ai sensi della <strong>Parte VI del D.Lgs. n. 152\/2006<\/strong>. Tali <strong>responsabilit\u00e0<\/strong> possono gravare sia sull\u2019<strong>amministrazione procedente<\/strong> sia sui <strong>soggetti attuatori<\/strong>, a seconda della natura degli <strong>obblighi convenzionali<\/strong> o <strong>attuativi<\/strong> assunti nell\u2019ambito dell\u2019<strong>Accordo di Programma<\/strong>.<\/p>\n<p>Sul piano <strong>giurisdizionale<\/strong>, la <strong>relazione IROPI<\/strong> \u00e8 pienamente sindacabile dinanzi al <strong>giudice amministrativo<\/strong>, pur essendo espressione di <strong>discrezionalit\u00e0 tecnica<\/strong>. Il <strong>sindacato del giudice amministrativo<\/strong> potr\u00e0 vertere sulla <strong>logicit\u00e0<\/strong>, <strong>congruit\u00e0<\/strong> e <strong>completezza dell\u2019istruttoria<\/strong>, sulla <strong>correttezza dell\u2019analisi delle alternative meno impattanti<\/strong> e sulla <strong>coerenza interna delle motivazioni addotte<\/strong>. In assenza di un <strong>adeguato bilanciamento<\/strong> tra <strong>interessi pubblici<\/strong> e <strong>tutela ambientale<\/strong>, o in presenza di una <strong>motivazione apodittica<\/strong>, il giudice potr\u00e0 <strong>annullare l\u2019atto<\/strong> per <strong>difetto di istruttoria<\/strong> o per <strong>violazione dei principi di proporzionalit\u00e0 e precauzione<\/strong>, ampiamente riconosciuti anche dalla <strong>giurisprudenza della Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea<\/strong>. A ci\u00f2 si aggiunge la possibilit\u00e0 di attivare una <strong>procedura di infrazione<\/strong> da parte della <strong>Commissione europea<\/strong>, qualora si accerti che le condizioni previste per la <strong>deroga IROPI<\/strong> non siano state soddisfatte, oppure che le <strong>misure compensative<\/strong> non siano state effettivamente implementate. In casi gravi, ci\u00f2 pu\u00f2 portare non solo a una <strong>sanzione pecuniaria<\/strong>, ma anche alla <strong>sospensione dei fondi europei<\/strong> eventualmente coinvolti nel <strong>finanziamento dell\u2019opera<\/strong>.<\/p>\n<p>Nel prosieguo dell\u2019<strong>iter<\/strong>, il passaggio successivo previsto dalla <strong>normativa italiana<\/strong> \u00e8 rappresentato dall\u2019<strong>approvazione<\/strong>, da parte del <strong>CIPESS<\/strong>, del <strong>Piano Economico Finanziario<\/strong> e del correlato <strong>Accordo di Programma<\/strong>, che costituisce un <strong>atto amministrativo negoziale<\/strong>, volto a <strong>cristallizzare gli obblighi reciproci<\/strong> e le <strong>responsabilit\u00e0 delle parti coinvolte<\/strong> \u2013 tra cui il <strong>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti<\/strong>, il <strong>MEF<\/strong>, le <strong>Regioni interessate<\/strong>, <strong>RFI<\/strong>, <strong>ANAS<\/strong> e la <strong>Societ\u00e0 Stretto di Messina<\/strong>. L\u2019<strong>Accordo<\/strong> ha <strong>natura vincolante<\/strong> e rappresenta un momento determinante di <strong>coordinamento istituzionale<\/strong>, la cui corretta attuazione \u00e8 essenziale per assicurare il <strong>rispetto dei vincoli comunitari<\/strong>, anche sotto il profilo dell\u2019<strong>esecuzione delle misure di compensazione ambientale<\/strong>.<br \/>\nSuccessivamente, potr\u00e0 essere avviata la <strong>progettazione esecutiva<\/strong>, fase conclusiva della progettazione secondo il <strong>D.Lgs. n. 36\/2023 (Codice dei Contratti Pubblici)<\/strong>, funzionale alla definizione di ogni singolo aspetto <strong>tecnico<\/strong>, <strong>gestionale<\/strong> e <strong>realizzativo<\/strong> dell\u2019opera. Anche in questa fase permane l\u2019<strong>obbligo<\/strong> di <strong>rispettare integralmente le prescrizioni ambientali e compensative<\/strong> previste dalla <strong>relazione IROPI<\/strong>, le quali diventano <strong>clausole vincolanti<\/strong> nel quadro delle <strong>obbligazioni contrattuali<\/strong> e possono essere oggetto di <strong>monitoraggio<\/strong> e <strong>verifica<\/strong> da parte degli <strong>enti preposti<\/strong>, nonch\u00e9 di <strong>contestazioni<\/strong> in caso di <strong>inadempimento<\/strong>.<\/p>\n<p>L\u2019approvazione della <strong>relazione IROPI<\/strong>, dunque, rappresenta non solo un <strong>avanzamento procedurale<\/strong> verso la realizzazione del <strong>Ponte sullo Stretto<\/strong>, ma costituisce anche una vera e propria <strong>svolta giuridica<\/strong> nell\u2019applicazione degli <strong>istituti di diritto ambientale europeo<\/strong> in ambito infrastrutturale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><p>Tra interesse pubblico, vincoli ambientali e discrezionalit\u00e0 tecnica, la relazione IROPI approvata dal Governo apre un nuovo fronte giuridico sul pi\u00f9 discusso progetto infrastrutturale del Paese. 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