{"id":460,"date":"2025-06-12T10:24:15","date_gmt":"2025-06-12T08:24:15","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/?p=460"},"modified":"2025-06-12T10:24:15","modified_gmt":"2025-06-12T08:24:15","slug":"data-center-e-necessaria-una-regolamentazione-rigida-sul-consumo-di-suolo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/2025\/06\/12\/data-center-e-necessaria-una-regolamentazione-rigida-sul-consumo-di-suolo\/","title":{"rendered":"Data Center: \u00e8 necessaria una regolamentazione rigida sul consumo di suolo"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone wp-image-461\" src=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2025\/06\/shutterstock_2502153963.jpg\" alt=\"\" width=\"575\" height=\"328\" srcset=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2025\/06\/shutterstock_2502153963.jpg 1000w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2025\/06\/shutterstock_2502153963-300x171.jpg 300w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2025\/06\/shutterstock_2502153963-768x439.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 575px) 100vw, 575px\" \/><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Il dibattito sulla <strong>localizzazione dei data center<\/strong>, finora confinato in un ambito eminentemente tecnico-industriale, viene finalmente ricondotto all\u2019interno di una cornice giuridica che assume la <strong>\u201crisorsa suolo\u201d<\/strong> come asse portante di ogni scelta di politica territoriale.<\/p>\n<p>Meritevole d\u2019attenzione \u00e8 l\u2019attivit\u00e0 che viene svolta oggi in <strong>Commissione Territorio infrastrutture e mobilit\u00e0 di Regione Lombardia<\/strong>, dove finalmente si approccia, con le prime audizioni, al tema dei data center guardando lo sfruttamento del suolo e delle risorse.<\/p>\n<p>Sede naturale per ospitare eventuali interventi normativi \u00e8 sicuramente la <strong>Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio).<\/strong><\/p>\n<p>\u00c8 importante assumere quale punto di partenza il fatto che i data center non possano svilupparsi in maniera sconsiderata sul territorio lombardo.<\/p>\n<p>In tale ottica, auspico che ci\u00f2 possa dare il via a un percorso per l\u2019introduzione di una disciplina che abbia quale obiettivo prioritario l\u2019<strong>individuazione di aree idonee dismesse o sottoutilizzate<\/strong>, con mappatura georeferenziata, cos\u00ec da <strong>impedire la sottrazione di terreni agricoli, produttivi e commerciali <\/strong>e<strong> redistribuire equamente sul territorio regionale il carico energetico e idrico connesso alle infrastrutture digitali<\/strong>.<\/p>\n<p>La premessa teorica di tale concetto \u00e8 la qualificazione costituzionale del suolo come bene comune unitariamente inteso: non soltanto substrato fisico ma fattore di produzione, paesaggio, memoria storica e deposito di servizi ecosistemici.<\/p>\n<p>Ne discende l\u2019affermazione, con rango di principio generale, della <strong>regola del consumo netto pari a zero<\/strong> e, in particolare, del divieto di sottrazione di suolo agricolo, manifatturiero o destinato al commercio in assenza di un rigoroso test di prevalenza dell\u2019interesse pubblico.<\/p>\n<p>Questo obiettivo, per essere raggiunto, esige la dimostrazione \u2013 affidata a uno studio di fattibilit\u00e0 territoriale certificato da un soggetto terzo indipendente \u2013 che non sussistano alternative localizzative in aree dismesse o compromesse, gi\u00e0 infrastrutturate sotto il profilo della rete elettrica e della connettivit\u00e0. Nel contempo, il proponente dovrebbe essere gravato dall\u2019onere di produrre un bilancio ecosistemico ex ante che quantifichi la perdita di redditivit\u00e0 agricola o commerciale, preveda misure di compensazione ambientale e indichi l\u2019estensione di terreno oggetto di recupero ecologico in rapporto almeno uno a uno rispetto alla nuova superficie impermeabilizzata.<\/p>\n<p>Questo primo livello di protezione, di carattere sostanziale, trova rafforzamento in un presidio procedimentale: la fusione, in un unico procedimento autorizzatorio, del titolo edilizio, della valutazione paesaggistica, della verifica di compatibilit\u00e0 energetica e della autorizzazione unica ambientale. L\u2019unit\u00e0 temporale e formale di tali verifiche impedisce che un parere favorevole isolato, reso in assenza del quadro complessivo degli impatti, sterilizzi la funzione conformativa dell\u2019interesse pubblico.<\/p>\n<p>Sul versante della perequazione energetica, il legislatore dovrebbe inserire due strumenti complementari.<\/p>\n<p>Il primo \u00e8 certamente un<strong> \u201cpiano di bilanciamento territoriale\u201d<\/strong>, che diviene condizione indefettibile per la realizzazione di impianti la cui richiesta di potenza superi la soglia definita annualmente dall\u2019Autorit\u00e0 regionale per l\u2019energia. Attraverso tale piano, il gestore deve dimostrare che almeno la met\u00e0 del fabbisogno aggiuntivo sar\u00e0 coperta da fonti rinnovabili ubicate entro un raggio massimo di 150 km, oppure mediante l\u2019acquisto di quote di surplus prodotto in aree meno infrastrutturate: in tal modo si pone un argine all\u2019accentramento dei consumi elettrici nelle zone gi\u00e0 esposte a stress infrastrutturale e si incentiva, contestualmente, la crescita di comunit\u00e0 energetiche in territori periferici o montani.<\/p>\n<p>Il secondo strumento potrebbe essere l\u2019 <strong>\u201cindice di carico energetico territoriale\u201d<\/strong>, calcolato annualmente per ciascun ambito provinciale sulla base della potenza installata, della disponibilit\u00e0 di acqua industriale per il raffreddamento, del grado di impermeabilizzazione e della capacit\u00e0 residua delle reti. Al raggiungimento della soglia di saturazione scatta un meccanismo di moratoria automatica, che blocca il rilascio di nuovi titoli abilitativi fino al potenziamento dell\u2019infrastruttura o alla riduzione dei consumi mediante interventi di efficienza.<\/p>\n<p>Oggi vi \u00e8 la necessit\u00e0 di valorizzare quei contesti dove sia possibile attuare una rigenerazione urbana. In questo senso sarebbe da valorizzare il principio per cui l\u2019intervento in un capannone abbandonato o in un sito industriale dismesso beneficia di una corsia preferenziale, a condizione che il progetto preveda il riuso dell\u2019energia termica di scarto per reti di teleriscaldamento o per iniziative agro-alimentari a filiera corta, cos\u00ec da trasformare un potenziale costo ambientale in un volano di economia circolare. Ne deriva un meccanismo di \u201c<strong>compensazione energetica<\/strong>\u201d che affianca la compensazione ecologica tradizionalmente riferita al ripristino del suolo, configurando un paradigma in cui l\u2019efficienza diventa elemento strutturale della legittimit\u00e0 urbanistica.<\/p>\n<p>Sul piano della responsabilit\u00e0 sar\u00e0 necessario prevedere un doppio binario sanzionatorio. All\u2019illecito amministrativo, sanzionato con la revoca del titolo e con la rimessa in pristino, si dovrebbe affiancare una sanzione pecuniaria progressiva, parametrata non alla superficie ma ai gigawattora consumati in eccedenza rispetto agli impegni assunti nel piano di bilanciamento. Tale scelta, coerente con il <strong>principio europeo \u201cchi inquina paga\u201d<\/strong>, dovrebbe colpire non la mera dimensione fisica dell\u2019impianto ma l\u2019uso effettivo delle risorse, scoraggiando comportamenti opportunistici basati su stime energetiche di comodo e premiando i gestori pi\u00f9 virtuosi sotto il profilo dell\u2019efficienza.<\/p>\n<p>Un altro aspetto per garantire la trasparenza potrebbe essere quella di istituire un <strong>registro pubblico dei fabbisogni e dei prelievi<\/strong>, alimentato dai dati trasmessi sia dai gestori della rete che dai titolari degli impianti, prevedendo altres\u00ec un obbligo di aggiornamento (almeno trimestrale) e la pubblicazione degli open data relativi a localizzazione, potenze impegnate, flussi idrici e misure compensative, per permettere alle comunit\u00e0 locali, ai soggetti economici e alla stessa amministrazione di vigilare in tempo reale sul rispetto delle soglie energetiche e sull\u2019evoluzione dell\u2019indice di carico territoriale, riducendo l\u2019asimmetria informativa che sovente ha impedito un controllo partecipato degli impatti.<\/p>\n<p>\u00c8 necessario ribaltare l\u2019idea che l\u2019economia dei dati possa adagiarsi su un assetto regolatorio di mera facilitazione infrastrutturale.<\/p>\n<p>Il suolo e l\u2019energia, beni per loro stessa natura finiti e presidiati da interessi pubblici primari, devono essere parametri di progettazione <em>ex ante<\/em> e non ostacoli da gestire <em>ex post<\/em>. L\u2019insediamento dei data center, lungi dal rimanere contingenza tecnica, si trasforma in banco di prova di un <strong>diritto urbanistico-ambientale<\/strong> capace di coniugare <strong>innovazione digitale<\/strong>, <strong>tutela delle funzioni produttive<\/strong> e <strong>riequilibrio territoriale<\/strong>, secondo una logica in cui la competitivit\u00e0 si misura non solo in termini di capacit\u00e0 computazionale ma anche \u2013 e soprattutto \u2013 in termini di sostenibilit\u00e0 complessiva e di equa distribuzione dei benefici e degli oneri fra le diverse comunit\u00e0 locali.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><p>\u00a0 Il dibattito sulla localizzazione dei data center, finora confinato in un ambito eminentemente tecnico-industriale, viene finalmente ricondotto all\u2019interno di una cornice giuridica che assume la \u201crisorsa suolo\u201d come asse portante di ogni scelta di politica territoriale. 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