{"id":467,"date":"2025-07-10T07:00:34","date_gmt":"2025-07-10T05:00:34","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/?p=467"},"modified":"2025-07-09T15:09:12","modified_gmt":"2025-07-09T13:09:12","slug":"festival-di-sanremo-anche-il-consiglio-di-stato-boccia-laffidamento-diretto-rai-e-impone-la-gara","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/2025\/07\/10\/festival-di-sanremo-anche-il-consiglio-di-stato-boccia-laffidamento-diretto-rai-e-impone-la-gara\/","title":{"rendered":"Festival di Sanremo: anche il Consiglio di Stato boccia l\u2019affidamento diretto RAI e impone la gara"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone wp-image-468\" src=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2025\/07\/shutterstock_1325043365.jpg\" alt=\"\" width=\"575\" height=\"384\" srcset=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2025\/07\/shutterstock_1325043365.jpg 1000w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2025\/07\/shutterstock_1325043365-300x200.jpg 300w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2025\/07\/shutterstock_1325043365-768x512.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 575px) 100vw, 575px\" \/><\/p>\n<p><strong>La pronuncia n. 5602 del 27 giugno 2025<\/strong> emessa dalla <strong>Quinta Sezione del Consiglio di Stato<\/strong>, pubblicata con dispositivo il 29 maggio 2025 ed avente ad oggetto i gravami principali di <strong>RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A.<\/strong>, del <strong>Comune di Sanremo<\/strong> e di <strong>RAI Pubblicit\u00e0 S.p.A.<\/strong>, nonch\u00e9 gli appelli incidentali proposti dalle stesse parti e da <strong>JE S.r.l.<\/strong>, costituisce oggi il punto d\u2019approdo \u2013 forse non definitivo ma certo di capitale importanza \u2013 di un contenzioso che da oltre due anni agita il mercato degli eventi culturali e dell\u2019<em>entertainment<\/em> nazionale, interrogando gli interpreti sui confini tra <strong>concessione di bene immateriale<\/strong>, <strong>appalto di servizi<\/strong>, <strong>contratto attivo<\/strong> e disciplina dell\u2019<strong>evidenza pubblica<\/strong> dopo l\u2019entrata in vigore del <strong>d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36<\/strong>.<\/p>\n<p>Il Consiglio di Stato, rigettando i ricorsi proposti avverso la sentenza n. 843\/2024 del TAR Liguria, ha confermato l\u2019<strong>illegittimit\u00e0<\/strong> dell\u2019<strong>affidamento diretto<\/strong> al concessionario storico <strong>RAI<\/strong> dello sfruttamento del <strong>marchio \u201cFestival della Canzone Italiana\u201d<\/strong> e della correlata organizzazione delle edizioni 2024 e 2025, riaffermando la necessit\u00e0 che, per le future edizioni, il Comune ricorra a una <strong>procedura comparativa<\/strong> coerente con i <strong>principi di trasparenza, concorrenza e proporzionalit\u00e0<\/strong> di cui agli artt. 1, 2 e 3 del nuovo Codice.<\/p>\n<p>Il cuore della decisione risiede innanzi tutto nella risposta resa alla questione pregiudiziale della <strong>legittimazione ad agire<\/strong> di <strong>JE S.r.l.<\/strong>, operatore discografico e di <em>live entertainment<\/em> privo di autorizzazione radiotelevisiva. Superando le eccezioni di <strong>RAI<\/strong> e del <strong>Comune<\/strong>, i giudici hanno richiamato la consolidata giurisprudenza sull\u2019<strong>impugnativa degli affidamenti diretti<\/strong>, secondo la quale l\u2019operatore \u201cdi settore\u201d \u00e8 legittimato a dolersi della mancata gara pur senza avervi partecipato, perch\u00e9 la plateale esclusione concorrenziale integra <em>ex se<\/em> un <em>vulnus<\/em> immediato alla sua <strong>libert\u00e0 di impresa<\/strong>. Non assume rilievo la mancanza di licenza di trasmissione televisiva, in quanto l\u2019oggetto primario della convenzione impugnata non coincide con il <strong><em>broadcasting<\/em><\/strong> bens\u00ec con la gestione della <em>kermesse<\/em> musicale in quanto tale, elemento che \u2013 nella prospettiva privatistica \u2013 d\u00e0 sostanza economica al <strong>marchio<\/strong> registrato dal Comune.<\/p>\n<p>Sgombrato il campo dal profilo processuale, il Consiglio di Stato ricostruisce la natura giuridica del rapporto controverso, qualificandolo quale <strong>contratto attivo di concessione d\u2019uso di un bene immateriale<\/strong> di titolarit\u00e0 pubblica (il <strong>marchio \u201cFestival di Sanremo\u201d<\/strong>) mediante il quale l\u2019amministrazione ottiene un corrispettivo economico a fronte del trasferimento al concessionario del diritto di sfruttamento commerciale dell\u2019evento. Non si tratta, pertanto, di <strong>\u201cconcessione di servizi\u201d<\/strong> ai sensi degli artt. 174 ss. del d.lgs. n. 36\/2023 \u2013 categoria che presuppone il trasferimento al concessionario del <strong>rischio operativo<\/strong> riferito alla prestazione di un servizio pubblico in favore di terzi \u2013 n\u00e9 di appalto escluso <em>ex<\/em> <strong>art. 56, comma 1, lett. f)<\/strong>, in tema di programmi audiovisivi, poich\u00e9 la trasmissione televisiva costituisce mera <em>utilitas<\/em> accessoria rispetto al nucleo patrimoniale dell\u2019accordo, centrato sul licenziamento del <strong>marchio<\/strong>.<\/p>\n<p>La conseguenza \u00e8 duplice: da un lato, non trova applicazione la disciplina cogente del Codice in tema di procedure tipizzate (<strong>artt. 50 o 187<\/strong>), dall\u2019altro non per questo l\u2019amministrazione \u00e8 libera di negoziare in <strong>trattativa privata<\/strong>, giacch\u00e9 l\u2019<strong>art. 13, comma 5<\/strong>, impone che i <strong>\u201ccontratti esclusi\u201d<\/strong> \u2013 categoria nella quale ricadono i contratti attivi \u2013 siano comunque affidati nel rispetto dei <strong>principi cardine di concorrenza, imparzialit\u00e0 e \u201caccesso al mercato\u201d<\/strong>.<\/p>\n<p>Forte di questa ricostruzione, il Consiglio di Stato demolisce l\u2019argomento \u2013 ritenuto dirimente dagli appellanti \u2013 fondato sull\u2019asserita <strong>\u201cinscindibilit\u00e0\u201d tra marchio comunale e <em>format<\/em> televisivo<\/strong> inventato dalla <strong>RAI<\/strong>.<\/p>\n<p>Il <strong>Festival<\/strong>, chiarisce la sentenza, appartiene alla sfera giuridica del Comune in quanto manifestazione canora; il <strong><em>format<\/em><\/strong> \u00e8 un prodotto creativo dell\u2019emittente, ma esso non genera una <strong>comunione di diritti<\/strong> sulla denominazione, n\u00e9 la trasformazione del marchio in segno distintivo esclusivo della concessionaria. Gli eventuali <strong>diritti d\u2019autore<\/strong> o i profili di <strong>s<em>econdary meaning<\/em><\/strong> del marchio, ammesso che si siano maturati, non legittimano <em>ex se<\/em> l\u2019elisione del <strong>confronto concorrenziale<\/strong>, perch\u00e9 la disciplina nazionale e unionale in materia di <strong>propriet\u00e0 intellettuale<\/strong> si coordina \u2013 non si sovrappone \u2013 con quella sull\u2019<strong>affidamento di beni pubblici<\/strong>. Da ci\u00f2 l\u2019ulteriore riflesso, di grande impatto sistemico, per cui non sussistono ragioni di <strong>infungibilit\u00e0<\/strong> tali da giustificare il ricorso alla <strong>trattativa privata <em>ex<\/em> art. 41 R.D. 827\/1924<\/strong>: la lunga <em>partnership<\/em> con <strong>RAI<\/strong> e il successo editoriale del programma non integrano circostanze \u201cspeciali ed eccezionali\u201d, n\u00e9 equivalgono a un <strong>diritto soggettivo al rinnovo<\/strong>.<\/p>\n<p>Altrettanto significativa \u00e8 la parte della motivazione dedicata al rapporto con l\u2019<strong>art. 50<\/strong> del nuovo Codice. Pur muovendosi su un piano soltanto incidentale, i giudici ribadiscono che tale disposizione \u2013 che consente l\u2019<strong>affidamento diretto<\/strong> di contratti di modesto valore entro la soglia di 140.000 euro \u2013 non si estende automaticamente ai <strong>contratti attivi di concessione di beni<\/strong>, perch\u00e9 il legislatore del 2023 ha tracciato per le concessioni (attive o passive) un perimetro speciale, incentrato sull\u2019<strong>art. 187<\/strong>, il quale prescrive quantomeno una <strong>procedura negoziata<\/strong> previa consultazione di dieci operatori. Il Comune, avendo omesso qualunque forma di interlocuzione con il mercato e avendo respinto \u201cper carenza di <strong>requisiti soggettivi<\/strong>\u201d l\u2019unica manifestazione di interesse ricevuta senza motivare sulla sussistenza dell\u2019<strong>interesse pubblico<\/strong> alla non separazione fra organizzazione e messa in onda, \u00e8 dunque incorso in violazione dei <strong>principi generali<\/strong>.<\/p>\n<p>Il TAR aveva ritenuto sufficiente, in via conformativa, un avvio di <strong>manifestazione di interesse<\/strong> aperta; il Consiglio di Stato conferma tale approdo, ma puntualizza che ci\u00f2 non equivale a sindacare <em>ex ante<\/em> l\u2019opportunit\u00e0 delle future scelte contrattuali, lasciate alla <strong>discrezionalit\u00e0 comunale<\/strong> purch\u00e9 esercitata entro il perimetro dei <strong>principi concorrenziali<\/strong>.<\/p>\n<p>Non meno rilevante si presenta l\u2019esito sulle <strong>pretese risarcitorie<\/strong> di <strong>JE<\/strong>: il Consiglio di Stato, richiamando la giurisprudenza sull\u2019onere di prova della <strong>\u201c<em>chance<\/em>\u201d<\/strong>, esclude che la sola illegittimit\u00e0 dell\u2019affidamento diretto basti a fondare la <strong><em>compensatio lucri cum damno<\/em><\/strong>, poich\u00e9 l\u2019impresa ricorrente non ha dimostrato la probabilit\u00e0 concreta di risultare aggiudicataria in un ipotetico procedimento competitivo, specie in assenza di un <strong>raggruppamento<\/strong> gi\u00e0 costituito con un <strong><em>broadcaster<\/em><\/strong> abilitato. La <strong>perdita di <em>chance<\/em><\/strong> rimane quindi priva di quantificazione e, di conseguenza, non ristorabile, se non eventualmente in un futuro giudizio che segua all\u2019espletamento della <strong>procedura comparativa<\/strong>.<\/p>\n<p>Sotto il profilo processuale la decisione si segnala altres\u00ec per avere respinto l\u2019<strong>intervento <em>ad opponendum<\/em><\/strong> di <strong>APS<\/strong> e <strong>Codacons<\/strong>, ritenuto carente di un <strong>interesse qualificato<\/strong>, perch\u00e9 la vicenda non coinvolge il <strong>servizio pubblico radiotelevisivo<\/strong> in s\u00e9, ma un <em>asset <\/em>patrimoniale del tutto distinto dall\u2019adempimento degli obblighi di servizio universale. Viene cos\u00ec riaffermato il principio per il quale l\u2019<strong>accesso al giudizio amministrativo<\/strong> rimane condizionato a un interesse \u201cconcreto, specifico e diretto\u201d, non essendo sufficiente la generica tutela di categorie indifferenziate di utenti o consumatori.<\/p>\n<p>Quanto agli effetti, la sentenza conferma l\u2019impianto modulato dal <strong>TAR<\/strong>: <strong>annullamento<\/strong> dei provvedimenti di affidamento e delle delibere presupposte, salvezza delle convenzioni relative alle edizioni 2024 e 2025 per ragioni di <strong>proporzionalit\u00e0<\/strong> e di <strong>continuit\u00e0 dell\u2019azione amministrativa<\/strong>, ma con l\u2019obbligo \u2013 non testuale, bens\u00ec logicamente discendente dal <em>dictum<\/em> \u2013 di <strong>rideterminarsi<\/strong> secondo i principi dell\u2019<strong>evidenza pubblica<\/strong> per le edizioni successive.<\/p>\n<p>\u00c8 un equilibrio di compromesso che tutela gli interessi economico-commerciali consolidati e al contempo ristabilisce la cornice concorrenziale per il futuro, evitando che il pregresso radicamento di un operatore si cristallizzi in un <strong>monopolio di fatto<\/strong> sullo sfruttamento di un <strong>bene immateriale pubblico<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><p>La pronuncia n. 5602 del 27 giugno 2025 emessa dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato, pubblicata con dispositivo il 29 maggio 2025 ed avente ad oggetto i gravami principali di RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., del Comune di Sanremo e di RAI Pubblicit\u00e0 S.p.A., nonch\u00e9 gli appelli incidentali proposti dalle stesse parti e da JE S.r.l., costituisce oggi il punto d\u2019approdo \u2013 forse non definitivo ma certo di capitale importanza \u2013 di un contenzioso che da oltre due anni agita il mercato degli eventi culturali e dell\u2019entertainment nazionale, interrogando gli interpreti sui confini tra concessione di bene immateriale, appalto di servizi, [&hellip;]<\/p>\n&nbsp;&nbsp;<div class=\"readmore\"><a href=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/2025\/07\/10\/festival-di-sanremo-anche-il-consiglio-di-stato-boccia-laffidamento-diretto-rai-e-impone-la-gara\/\">Continua a leggere...<\/a><\/div><\/p>","protected":false},"author":1124,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[591707],"tags":[40650,44758,9134,548133,20873],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/467"}],"collection":[{"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1124"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=467"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/467\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":469,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/467\/revisions\/469"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=467"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=467"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=467"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}