{"id":475,"date":"2025-08-13T06:30:29","date_gmt":"2025-08-13T04:30:29","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/?p=475"},"modified":"2025-08-13T00:53:20","modified_gmt":"2025-08-12T22:53:20","slug":"le-novita-del-decreto-infrastrutture-tra-commissariamenti-urgenze-cam-e-revisione-prezzi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/2025\/08\/13\/le-novita-del-decreto-infrastrutture-tra-commissariamenti-urgenze-cam-e-revisione-prezzi\/","title":{"rendered":"Le novit\u00e0 del Decreto Infrastrutture tra commissariamenti, urgenze, CAM e revisione prezzi"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" class=\"wp-image-476\" src=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2025\/08\/IMG_1083.jpeg\" alt=\"\" width=\"575\" height=\"383\" srcset=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2025\/08\/IMG_1083.jpeg 1000w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2025\/08\/IMG_1083-300x200.jpeg 300w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2025\/08\/IMG_1083-768x511.jpeg 768w\" sizes=\"(max-width: 575px) 100vw, 575px\" \/><\/p>\n<p>L\u2019entrata in vigore della Legge 18 luglio 2025, n. 105 (pubblicata in G.U. n. 166 del 19 luglio 2025), che ha convertito con modificazioni il D.L. 21 maggio 2025, n. 73 \u2013 noto come Decreto Infrastrutture 2025 \u2013 rappresenta un intervento normativo di rilievo strategico, destinato a incidere profondamente sull\u2019assetto regolatorio in materia di investimenti pubblici, infrastrutture strategiche e contratti pubblici. La portata dell\u2019intervento si coglie non solo nella conferma di talune misure urgenti gi\u00e0 contenute nel decreto-legge, ma anche nell\u2019introduzione di modifiche strutturali che mirano a velocizzare la programmazione e l\u2019esecuzione delle opere, a rendere pi\u00f9 coerente la disciplina con le esigenze operative delle stazioni appaltanti e a sciogliere nodi applicativi emersi nella prassi, in particolare nell\u2019ambito di attuazione del PNRR.<\/p>\n<p>Uno dei capitoli centrali \u00e8 dedicato alle opere commissariate, per le quali il legislatore ribadisce l\u2019esigenza di un\u2019accelerazione procedurale, riaffermando l\u2019obbligo di un Contratto Collettivo Territoriale per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, intervento simbolo del sistema delle grandi opere strategiche. L\u2019impianto commissariale viene inoltre ampliato con la previsione di nuovi incarichi straordinari, tra cui quelli per le opere legate ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026 e per il Polo logistico di Alessandria \u2013 Smistamento, quest\u2019ultimo funzionale al potenziamento della rete intermodale e all\u2019integrazione dei flussi merci provenienti dai porti di Savona e Genova. La scelta di ricorrere a poteri derogatori e concentrati in capo a figure commissariali conferma la linea di continuit\u00e0 di un legislatore che, in presenza di opere strategiche e urgenti, privilegia la rapidit\u00e0 decisionale e la riduzione delle sovrapposizioni procedurali.<\/p>\n<p>Sul piano della gestione amministrativa, la legge di conversione conferma le modifiche in materia di incentivi per le funzioni tecniche (art. 45 del D.Lgs. n. 36\/2023), precisando l\u2019applicazione delle nuove regole anche ai procedimenti in corso e avviati prima dell\u2019entrata in vigore della disciplina. La norma risponde cos\u00ec a un\u2019esigenza concreta delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti: quella di assicurare certezza ai criteri di riparto e di riconoscimento degli incentivi, riducendo il rischio di contenziosi interni e di disparit\u00e0 applicative tra amministrazioni.<\/p>\n<p>Ampio spazio viene riservato agli affidamenti in somma urgenza e agli appalti emergenziali (artt. 140 e 140-bis del Codice dei contratti). Le modifiche introdotte puntualizzano l\u2019ambito e i limiti dell\u2019affidamento diretto, prevedendo che il RUP o altro tecnico incaricato possa disporre l\u2019immediata esecuzione di lavori fino a 500.000 euro, o \u2013 se superiore \u2013 entro il limite strettamente necessario per salvaguardare la pubblica e privata incolumit\u00e0, sempre nel rispetto della soglia UE. Per gli interventi di protezione civile si fissa lo stesso tetto, con obbligo di ultimazione entro 30 giorni, e con il divieto di ricorrere alla procedura diretta per lavori sopra soglia UE e per servizi e forniture pari o superiori al triplo di tale soglia. Queste precisazioni, che incidono su un ambito operativo delicatissimo, mirano a evitare interpretazioni estensive e a circoscrivere l\u2019uso delle deroghe alle sole ipotesi strettamente necessarie, salvaguardando il principio di concorrenza e la trasparenza delle procedure.<\/p>\n<p>Un intervento di rilievo si registra anche in materia di Criteri Ambientali Minimi (art. 57 del Codice), la cui applicazione agli interventi di ristrutturazione, compresi quelli di demolizione e ricostruzione, viene ora ancorata a un criterio di ragionevolezza: i CAM devono essere adottati \u201cper quanto possibile\u201d, tenendo conto della tipologia dell\u2019intervento e della localizzazione delle opere. Si supera cos\u00ec l\u2019automatismo derivante dai decreti ministeriali MASE, aprendo la strada a un\u2019applicazione pi\u00f9 flessibile e coerente con le effettive caratteristiche dei lavori, senza sacrificare gli obiettivi di sostenibilit\u00e0 ambientale.<\/p>\n<p>Sul versante della protezione civile (art. 46-bis del D.Lgs. n. 1\/2018), la legge si limita a consolidare le modifiche gi\u00e0 introdotte dal decreto-legge, segnalando una sostanziale stabilit\u00e0 dell\u2019impianto normativo in questo settore, probabilmente ritenuto gi\u00e0 adeguato a rispondere alle esigenze operative.<\/p>\n<p>Di forte impatto pratico \u00e8, invece, la riformulazione delle norme sulla revisione prezzi (art. 60 del Codice e art. 26 del D.L. \u201cAiuti\u201d n. 50\/2022). La legge chiarisce che la disciplina dell\u2019art. 60 si applica anche ai contratti che non rientrano nelle ipotesi del D.L. Aiuti e limita la revisione in diminuzione, prevista dall\u2019art. 26, alle sole lavorazioni eseguite o contabilizzate nel 2025. Si tratta di un intervento che mira a garantire maggiore prevedibilit\u00e0 agli operatori economici e alle stazioni appaltanti, evitando applicazioni retroattive penalizzanti e incerte.<\/p>\n<p>Infine, in tema di Certificato di esecuzione lavori (CEL) in subappalto (artt. 119 e 225-bis del Codice), la legge conferma le novit\u00e0 gi\u00e0 introdotte dal decreto-legge, consolidando un meccanismo volto a rendere pi\u00f9 lineare e trasparente la certificazione delle prestazioni eseguite dai subappaltatori.<\/p>\n<p>Nel complesso, la Legge n. 105\/2025 non si limita a prorogare o ritoccare disposizioni esistenti, ma inserisce tasselli mirati in un mosaico normativo che guarda a due obiettivi convergenti: da un lato, accelerare e rendere pi\u00f9 efficiente l\u2019attuazione delle opere pubbliche strategiche; dall\u2019altro, stabilizzare regole e criteri in settori che hanno mostrato margini di incertezza applicativa. L\u2019effetto atteso \u00e8 un miglioramento della capacit\u00e0 di spesa e di realizzazione delle opere, riducendo al contempo i rischi di contenzioso e garantendo una pi\u00f9 coerente attuazione degli obiettivi PNRR e post-PNRR.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><p>L\u2019entrata in vigore della Legge 18 luglio 2025, n. 105 (pubblicata in G.U. n. 166 del 19 luglio 2025), che ha convertito con modificazioni il D.L. 21 maggio 2025, n. 73 \u2013 noto come Decreto Infrastrutture 2025 \u2013 rappresenta un intervento normativo di rilievo strategico, destinato a incidere profondamente sull\u2019assetto regolatorio in materia di investimenti pubblici, infrastrutture strategiche e contratti pubblici. 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