{"id":492,"date":"2025-11-28T09:24:56","date_gmt":"2025-11-28T08:24:56","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/?p=492"},"modified":"2025-11-28T09:24:56","modified_gmt":"2025-11-28T08:24:56","slug":"ponte-sullo-stretto-le-motivazioni-della-corte-dei-conti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/2025\/11\/28\/ponte-sullo-stretto-le-motivazioni-della-corte-dei-conti\/","title":{"rendered":"Ponte sullo Stretto: le motivazioni della Corte dei Conti"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone wp-image-493\" src=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2025\/11\/shutterstock_1042162831.jpg\" alt=\"\" width=\"575\" height=\"378\" srcset=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2025\/11\/shutterstock_1042162831.jpg 1000w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2025\/11\/shutterstock_1042162831-300x197.jpg 300w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2025\/11\/shutterstock_1042162831-768x505.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 575px) 100vw, 575px\" \/>La pubblicazione delle motivazioni con cui la Sezione centrale di controllo di legittimit\u00e0 della Corte dei Conti ha ricusato il visto sulla delibera CIPESS dedicata al riavvio del progetto del Ponte sullo Stretto offre un quadro articolato, nel quale si intrecciano rilievi di natura ambientale, profili di conformit\u00e0 alle procedure europee in materia di contratti pubblici e questioni attinenti alla regolazione tariffaria.<\/p>\n<p>La decisione assunta a fine ottobre rappresenta, per estensione e profondit\u00e0 di analisi, uno snodo significativo nella lunga vicenda amministrativa dell\u2019opera, perch\u00e9 individua tre nuclei di criticit\u00e0 che, secondo i magistrati contabili, minano la legittimit\u00e0 dell\u2019atto finale del procedimento di ripartenza del progetto.<\/p>\n<p>L\u2019impostazione adottata dalla Corte si colloca all\u2019interno del perimetro costituzionale del controllo preventivo di legittimit\u00e0, che l\u2019art. 100 Cost. assegna all\u2019organo quale funzione di garanzia nell\u2019interesse generale.<\/p>\n<p>La Sezione ricorda come, quando il controllo investa atti relativi a investimenti infrastrutturali di rilievo, la verifica di conformit\u00e0 non abbia una finalit\u00e0 meramente formale, ma persegua l\u2019obiettivo di prevenire criticit\u00e0 procedurali suscettibili di compromettere la realizzazione dell\u2019opera una volta avviata, specie alla luce dell\u2019ingente impiego di risorse pubbliche. \u00c8 in questa cornice che vengono inquadrati i tre profili ritenuti decisivi: la violazione della direttiva Habitat con riferimento alla procedura IROPI; l\u2019inosservanza dell\u2019art. 72 della direttiva appalti per effetto delle modifiche sostanziali apportate al programma negoziale originario; la mancata acquisizione del parere dell\u2019Autorit\u00e0 di regolazione dei trasporti sul piano tariffario alla base del PEF.<\/p>\n<p>Il primo asse motivazionale riguarda la procedura speciale prevista dall\u2019art. 6, par. 4, della direttiva 92\/43\/CE, che consente, in circostanze eccezionali, di autorizzare un\u2019opera nonostante una valutazione di incidenza negativa, purch\u00e9 non esistano alternative e l\u2019intervento sia giustificato da motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. Il superamento della valutazione negativa resa dalla Commissione tecnica VIA, secondo la Corte, si \u00e8 fondato su una relazione IROPI che non presenta i caratteri di completezza istruttoria e di imputazione amministrativa richiesti dalla disciplina eurounitaria e dalle linee guida nazionali sulla VIncA. L\u2019atto non reca sottoscrizioni, non indica chiaramente le amministrazioni coinvolte, n\u00e9 consente di comprendere quale struttura abbia effettivamente condotto la comparazione delle alternative, che costituisce il fulcro logico della procedura derogatoria.<\/p>\n<p>Il Consiglio dei ministri, nella sua collegialit\u00e0 politica, si \u00e8 assunto un ruolo che avrebbe dovuto essere preceduto da una istruttoria tecnica formalizzata in capo alle amministrazioni competenti in materia ambientale, prima tra tutte il MASE. L\u2019assenza di tale passaggio e la natura meramente informativa della comunicazione alla Commissione europea inducono la Corte a ritenere che la deroga ambientale non rispetti i presupposti sostanziali e procedurali fissati dalla direttiva Habitat, con conseguente illegittimit\u00e0 della delibera CIPESS che su quella valutazione si fonda.<\/p>\n<p>Il secondo pilastro della decisione attiene alla disciplina delle modifiche contrattuali sopravvenute, regolata dall\u2019art. 72 della direttiva 2014\/24\/UE. La Corte valorizza la portata delle trasformazioni economiche e organizzative intervenute nel rapporto concessorio con la societ\u00e0 Stretto di Messina e nel complesso dei contratti connessi (contraente generale, project management consultant, monitore ambientale). Il passaggio da un modello originariamente improntato al project financing \u2013 nel quale il rischio operativo era allocato in misura significativa sul concessionario \u2013 a un assetto interamente poggiato su risorse pubbliche gi\u00e0 stanziate rappresenta, secondo i magistrati, una trasformazione cos\u00ec profonda da alterare l\u2019equilibrio economico-finanziario originario. A ci\u00f2 si aggiungono le modifiche alle clausole di indicizzazione, al regime del prefinanziamento e alla struttura del corrispettivo, introdotte anche in via legislativa. In questo scenario, il semplice \u201caggiornamento\u201d del valore economico evocato dal MIT non sarebbe sufficiente a qualificare l\u2019operazione come conforme ai limiti di variabilit\u00e0 fisiologica consentiti dall\u2019art. 72; al contrario, la Corte ritiene verificata la fattispecie della \u201cmodifica sostanziale\u201d, tale da richiedere una nuova procedura competitiva perch\u00e9 idonea, se prevista in origine, ad attirare operatori diversi o a determinare offerte strutturalmente differenti.<\/p>\n<p>Il terzo elemento censurato riguarda la mancata richiesta del parere dell\u2019Autorit\u00e0 di regolazione dei trasporti in ordine alle componenti tariffarie recepite nel PEF. La delibera CIPESS assume e consolida uno schema di pedaggio che costituisce presupposto essenziale dell\u2019equilibrio economico-finanziario dell\u2019intervento, ma il DIPE ha ritenuto che l\u2019opera non rientrasse nell\u2019ambito applicativo dell\u2019art. 43 del d.l. 201\/2011, sostenendo che il tratto sarebbe assimilabile a una strada extraurbana di categoria B.<\/p>\n<p style=\"text-align: left\">La Corte adotta una lettura sistematica delle norme sulla regolazione del settore, richiamando l\u2019art. 37 dello stesso decreto, che attribuisce all\u2019Autorit\u00e0 una competenza generale sulla definizione dei criteri per tariffe, canoni e pedaggi in relazione alle infrastrutture di trasporto. In questa visione, la natura tariffata dell\u2019infrastruttura rende necessario il coinvolgimento dell\u2019ART, indipendentemente dalla formale classificazione stradale, tanto pi\u00f9 che quest\u2019ultima non risulta cristallizzata da un atto amministrativo e ha conosciuto nel tempo interpretazioni non convergenti. L\u2019omissione del parere priva il procedimento di un presidio tecnico indipendente pensato dal legislatore proprio per garantire equilibrio e trasparenza nella definizione dei costi a carico dell\u2019utenza.<\/p>\n<p>Accanto ai tre profili principali, la Corte richiama ulteriori criticit\u00e0 che, pur non essendo dirimenti ai fini della ricusazione del visto, rappresentano elementi di metodo che l\u2019amministrazione dovr\u00e0 affrontare nel prosieguo della procedura: il mancato coinvolgimento del NARS nella valutazione del PEF; l\u2019esigenza di monitorare costantemente il possesso dei requisiti in capo ai soggetti affidatari, considerato il lungo lasso temporale trascorso; la tendenza a integrare la motivazione solo in fase di controdeduzioni, invece che nella delibera; il permanere di un parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici risalente al 1997, non aggiornato nonostante l\u2019evoluzione tecnica e progettuale dell\u2019opera.<\/p>\n<p>Nel complesso, le motivazioni formulate dalla Corte dei Conti delineano un quadro nel quale assumono rilievo tanto le verifiche connesse alla conformit\u00e0 ambientale quanto quelle relative alla gestione dei rapporti contrattuali e alla regolazione tariffaria. L\u2019analisi svolta dai magistrati contabili si concentra sulla coerenza dell\u2019iter seguito rispetto alle disposizioni nazionali ed eurounitarie applicabili, ponendo in evidenza i profili che, a loro avviso, necessitano di ulteriori chiarimenti o integrazioni istruttorie. L\u2019eventuale prosecuzione del procedimento dovr\u00e0 pertanto tenere conto delle osservazioni formulate, cos\u00ec da assicurare un assetto pienamente allineato alle prescrizioni normative e regolatorie che governano interventi infrastrutturali di analoga rilevanza.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><p>La pubblicazione delle motivazioni con cui la Sezione centrale di controllo di legittimit\u00e0 della Corte dei Conti ha ricusato il visto sulla delibera CIPESS dedicata al riavvio del progetto del Ponte sullo Stretto offre un quadro articolato, nel quale si intrecciano rilievi di natura ambientale, profili di conformit\u00e0 alle procedure europee in materia di contratti pubblici e questioni attinenti alla regolazione tariffaria. 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