{"id":502,"date":"2026-01-19T09:53:17","date_gmt":"2026-01-19T08:53:17","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/?p=502"},"modified":"2026-01-19T09:53:17","modified_gmt":"2026-01-19T08:53:17","slug":"il-decreto-ultimo-miglio-la-normalizzazione-della-deroga-amministrativa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/2026\/01\/19\/il-decreto-ultimo-miglio-la-normalizzazione-della-deroga-amministrativa\/","title":{"rendered":"Il decreto \u201cultimo miglio\u201d: la normalizzazione della \u201cderoga\u201d amministrativa"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone wp-image-503\" src=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2026\/01\/shutterstock_2191924237.jpg\" alt=\"\" width=\"575\" height=\"384\" srcset=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2026\/01\/shutterstock_2191924237.jpg 1000w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2026\/01\/shutterstock_2191924237-300x200.jpg 300w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2026\/01\/shutterstock_2191924237-768x512.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 575px) 100vw, 575px\" \/><\/p>\n<p>Il decreto-legge PNRR che il Governo si appresta ad approvare entro la fine di gennaio, ormai ribattezzato con una formula tanto giornalistica quanto rivelatrice come decreto \u201c<strong>ultimo miglio<\/strong>\u201d, rappresenta molto pi\u00f9 di un provvedimento tecnico di accompagnamento alla fase terminale del Piano.<\/p>\n<p>Esso si configura, piuttosto, come l\u2019ennesima manifestazione (costante nei governi) di una tendenza strutturale dell\u2019ordinamento amministrativo italiano: la trasformazione della <strong>deroga<\/strong> in regola e dell\u2019<strong>eccezione<\/strong> in metodo ordinario di governo dei processi complessi.<\/p>\n<p>La retorica dell\u2019urgenza, giustificata dall\u2019allineamento alla sesta revisione europea del PNRR, dalla pressione sulla rendicontazione e dal timore di perdere risorse, diventa cos\u00ec la cornice entro cui si legittima una sospensione selettiva delle procedure, un accentramento decisionale e una compressione sistematica delle garanzie istruttorie che, per portata e stabilizzazione prospettica, travalicano il perimetro emergenziale e interrogano direttamente la tenuta del diritto amministrativo ordinario.<\/p>\n<p>Se c\u2019\u00e8 un tratto che emerge con nettezza dalla bozza del cosiddetto decreto \u201c<strong>ultimo miglio<\/strong>\u201d, \u00e8 l\u2019idea \u2013 ormai sempre meno implicita e sempre pi\u00f9 dichiarata \u2013 che la macchina amministrativa ordinaria non sia pi\u00f9 ritenuta in grado di reggere, nei tempi richiesti, l\u2019attuazione di politiche pubbliche complesse come il <strong>PNRR<\/strong>.<\/p>\n<p>La narrativa \u00e8, in apparenza, lineare: l\u2019\u201cintensa attivit\u00e0 burocratica\u201d necessaria per aggiornare <strong>cronoprogrammi<\/strong>, <strong>elenchi di interventi<\/strong>, provvedimenti e documenti dopo l\u2019ennesima revisione europea imporrebbe una terapia d\u2019urto; la terapia, per\u00f2, non \u00e8 (solo) l\u2019ottimizzazione della filiera procedimentale, bens\u00ec la sua sospensione selettiva, attraverso un sistema di <strong>deroghe generalizzate<\/strong>, termini compressi, poteri sostitutivi e meccanismi acceleratori che, per quantit\u00e0 e qualit\u00e0, finiscono per configurare \u2013 pi\u00f9 che una semplificazione \u2013 un vero <strong>regime di eccezione amministrativa<\/strong>.<\/p>\n<p>Ed \u00e8 qui che si innesta il punto centrale: forse non \u00e8 \u201cl\u2019urgenza\u201d in s\u00e9 a produrre la deroga; \u00e8 la <strong>burocrazia eccessiva<\/strong>, stratificata e autoreferenziale, che rende l\u2019urgenza l\u2019unica leva politicamente praticabile, trasformando l\u2019eccezione in metodo e la deroga in sistema.<\/p>\n<p>Il cuore del problema, letto in chiave tecnico-giuridica, sta nella torsione del principio di <strong>legalit\u00e0 amministrativa<\/strong> e, pi\u00f9 in generale, nella ricalibratura del rapporto tra <strong>procedimento<\/strong> e <strong>decisione<\/strong>. La bozza non si limita a \u201ctagliare tempi\u201d: costruisce una catena di comando che sposta il baricentro verso il centro, valorizzando la funzione di <strong>coordinamento e vigilanza<\/strong> di Palazzo Chigi e rendendo pi\u00f9 penetranti i <strong>poteri sostitutivi<\/strong> in caso di disallineamenti o inerzie, con un corollario sanzionatorio e di responsabilizzazione delle amministrazioni attuatrici (anche sul versante della performance e della responsabilit\u00e0 disciplinare e amministrativo-contabile).<\/p>\n<p>In astratto, nulla di scandaloso: in un ordinamento che gi\u00e0 conosce, anche a livello costituzionale, <strong>strumenti di sostituzione e di impulso<\/strong>, il tema non \u00e8 l\u2019esistenza del potere, ma la sua \u201cnormalizzazione\u201d come risposta strutturale alla lentezza ordinaria.<\/p>\n<p>Quando il potere sostitutivo non \u00e8 pi\u00f9 <strong><em>extrema ratio<\/em><\/strong>, ma architrave della governance, lo Stato tende a somigliare a un\u2019amministrazione \u201ca trazione emergenziale\u201d, in cui la regola non \u00e8 la fisiologia del procedimento, bens\u00ec la sua comprimibilit\u00e0 costante.<\/p>\n<p>\u00c8 esattamente qui che l\u2019<strong>eccesso di burocrazia<\/strong> diventa causa e non semplice contesto: un sistema procedurale ipertrofico produce un costo-tempo non sostenibile; il decisore, per rispettare scadenze e <em>target<\/em>, non riforma davvero il procedimento, lo \u201cscavalca\u201d; lo \u201cscavalcamento\u201d, ripetuto, diventa prassi; la prassi, infine, diventa riforma \u201cdestinata a restare\u201d. Il punto, allora, non \u00e8 se serva accelerare, ma <strong>quale \u201cdiritto amministrativo\u201d resti dopo che l\u2019accelerazione si \u00e8 stabilizzata come paradigma<\/strong>.<\/p>\n<p>Emblematica, in questa prospettiva, \u00e8 la dinamica dell\u2019aggiornamento dei provvedimenti PNRR \u201c<strong><em>in deroga<\/em><\/strong><em> alle disposizioni che disciplinano le modalit\u00e0 di adozione<\/em>\u201d e l\u2019eliminazione di passaggi istruttori che, soprattutto nei <strong>PPP<\/strong>, hanno storicamente la funzione di presidiare la qualit\u00e0 della scelta pubblica: il parere preventivo non \u00e8 mero ornamento, ma tecnica di garanzia della sostenibilit\u00e0 economico-finanziaria, della coerenza con la programmazione, della compatibilit\u00e0 con i vincoli di finanza pubblica.<\/p>\n<p>La cancellazione o la drastica compressione di questi presidi comunica un messaggio molto preciso: di fronte all\u2019obiettivo politico-amministrativo di chiudere cantieri, certificare spesa, allineare rendicontazione, la regola procedurale \u00e8 un ostacolo negoziabile.<\/p>\n<p>In termini sistematici, \u00e8 un ribaltamento del tradizionale equilibrio tra <strong>efficienza<\/strong> e <strong>garanzie<\/strong>, perch\u00e9 l\u2019efficienza non viene conseguita tramite razionalizzazione e digitalizzazione \u201ca monte\u201d, ma tramite sospensione \u201ca valle\u201d delle cautele, con un effetto collaterale prevedibile: ci\u00f2 che oggi si elimina in istruttoria rischia di riemergere domani in contenzioso, responsabilit\u00e0, varianti e rinegoziazioni, cio\u00e8 in quel costo complessivo che la burocrazia avrebbe dovuto evitare e che, invece, finisce per alimentare.<\/p>\n<p>La generalizzazione della <strong>conferenza di servizi decisoria accelerata<\/strong>, con riduzione degli spazi per il dissenso non motivato e rafforzamento delle logiche di <strong>silenzio-assenso<\/strong>, \u00e8 un altro snodo rivelatore. Qui il legislatore interviene su un istituto cardine della legge n. 241\/1990, che, nella sua versione fisiologica, serve a comporre interessi pubblici plurimi in un tempo ragionevole. L\u2019accelerazione \u201csempre possibile\u201d, salvi divieti espressi, sposta l\u2019eccezione dentro la regola: non \u00e8 pi\u00f9 la conferenza accelerata a essere strumento speciale per procedimenti speciali; \u00e8 la conferenza ordinaria a diventare, di fatto, la variante \u201clenta\u201d giustificabile solo quando una norma lo impone. Ne deriva un diritto amministrativo in cui l\u2019inerzia o la non partecipazione dell\u2019amministrazione chiamata a tutelare un interesse sensibile viene trasformata, per <em>default<\/em>, in assenso pieno, e il dissenso \u00e8 ammesso ma solo a condizione che sia chiaramente motivato e \u201cconvertibile\u201d in prescrizioni mitigatrici secondo canoni di <strong>proporzionalit\u00e0<\/strong> e <strong>sostenibilit\u00e0 finanziaria<\/strong>.<\/p>\n<p>\u00c8 un\u2019impostazione coerente con l\u2019ansia da <em>milestone<\/em> e <em>target,<\/em> ma porta con s\u00e9 una domanda di fondo: fino a che punto la tutela degli interessi pubblici qualificati, come ambiente, paesaggio, beni culturali e salute, pu\u00f2 essere ricondotta a un modello decisionale in cui la mancata parola equivale a consenso e la parola contraria deve presentarsi gi\u00e0 \u201caddomesticata\u201d in forma di prescrizione compatibile col progetto originario?<\/p>\n<p>Il rischio, qui, non \u00e8 teorico: \u00e8 la trasformazione della tutela in mera condizionabilit\u00e0, con un possibile indebolimento delle posizioni di garanzia e un aumento della conflittualit\u00e0 postuma.<\/p>\n<p>Il decreto, inoltre, sembra costruire un doppio binario in cui la <strong>rendicontazione<\/strong> e l\u2019<strong>allineamento dati<\/strong> \u2013 si pensi all\u2019obbligo di trasmissione a <strong>ReGiS<\/strong> entro finestre temporali serrate, fino alla fotografia al 31 dicembre 2025 \u2013 diventano non solo strumenti di trasparenza e controllo, ma leve di governo sostanziale dell\u2019amministrazione: chi non aggiorna, non solo ritarda, ma espone l\u2019ente a conseguenze e legittima l\u2019intervento sostitutivo del centro.<\/p>\n<p>Qui si innesta un\u2019ulteriore riflessione: quando l\u2019adempimento informativo diventa condizione di legittimazione operativa e parametro sanzionatorio, il diritto amministrativo scivola verso una forma di <strong>compliance amministrativa<\/strong> in cui la priorit\u00e0 non \u00e8 pi\u00f9 la qualit\u00e0 dell\u2019azione, ma la sua tracciabilit\u00e0 e certificabilit\u00e0 entro tempi imposti. \u00c8 comprensibile nel perimetro PNRR, dove l\u2019<em>audit<\/em> europeo \u00e8 regola del gioco; ma se la logica viene dichiarata \u201coltre il PNRR\u201d, allora la domanda \u00e8 inevitabile: <strong>stiamo costruendo, per via emergenziale, un modello ordinario di amministrazione \u201ca target\u201d<\/strong>, nel quale la procedura \u00e8 sacrificata per rispettare scadenze che, fuori dall\u2019eccezione, finiscono per essere politicamente auto-generate?<\/p>\n<p>Il punto che emerge con chiarezza \u00e8 che lo Stato non entra in \u201c<strong>deroga totale<\/strong>\u201d perch\u00e9 ama derogare, ma perch\u00e9 non riesce pi\u00f9 a governare la propria <strong>complessit\u00e0 normativa<\/strong> senza sospenderla. L\u2019eccesso di burocrazia crea un paradosso: <strong>pi\u00f9 regole si accumulano per garantire, controllare e prevenire, pi\u00f9 cresce il bisogno di scorciatoie per fare<\/strong>; pi\u00f9 scorciatoie si moltiplicano, pi\u00f9 il sistema ordinario perde credibilit\u00e0, e l\u2019eccezione diventa la vera normalit\u00e0. \u00c8 un circuito che, sul piano dello Stato di diritto, merita un giudizio severo: non perch\u00e9 l\u2019urgenza non esista, ma perch\u00e9 un ordinamento maturo dovrebbe saper coniugare <strong>celerit\u00e0<\/strong> e <strong>garanzie<\/strong> senza trasformare ogni grande politica pubblica in un campo sperimentale di sospensione procedurale. E allora la conclusione pu\u00f2 essere netta: il decreto \u201c<em>ultimo miglio<\/em>\u201d non \u00e8 solo un provvedimento di accelerazione del PNRR; \u00e8 la fotografia di un\u2019amministrazione che, schiacciata dalla propria <strong>iper-procedimentalizzazione<\/strong>, finisce per invocare la deroga come ossigeno, accettando \u2013 magari senza ammetterlo \u2013 che la vera riforma non sia semplificare, ma rendere permanente l\u2019eccezione.<\/p>\n<p>In questo quadro, il decreto \u201cultimo miglio\u201d non fa che inscriversi in una traiettoria gi\u00e0 nota all\u2019ordinamento italiano, che trova nel <strong>commissario straordinario<\/strong> il suo paradigma pi\u00f9 evidente e consolidato. Il commissariamento, con il suo corredo di poteri sostitutivi, deroghe procedurali, compressione dei termini e semplificazioni istruttorie, \u00e8 da tempo il meccanismo rodato attraverso cui lo Stato tenta di aggirare le rigidit\u00e0 di un apparato normativo ipertrofico.<\/p>\n<p>La differenza, oggi, \u00e8 che quel modello eccezionale, nato per situazioni puntuali e circoscritte, viene progressivamente generalizzato e trasfuso nella disciplina ordinaria dei grandi programmi pubblici. \u00c8 il segno che <strong>il problema non \u00e8 pi\u00f9 l\u2019emergenza, ma la normalit\u00e0 amministrativa che non regge senza sospendere se stessa<\/strong>. Ed \u00e8 forse proprio qui che si misura la vera posta in gioco del decreto \u201cultimo miglio\u201d: non tanto la chiusura in tempo del PNRR, quanto la definitiva consacrazione della deroga come tecnica ordinaria di governo dell\u2019azione pubblica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><p>Il decreto-legge PNRR che il Governo si appresta ad approvare entro la fine di gennaio, ormai ribattezzato con una formula tanto giornalistica quanto rivelatrice come decreto \u201cultimo miglio\u201d, rappresenta molto pi\u00f9 di un provvedimento tecnico di accompagnamento alla fase terminale del Piano. Esso si configura, piuttosto, come l\u2019ennesima manifestazione (costante nei governi) di una tendenza strutturale dell\u2019ordinamento amministrativo italiano: la trasformazione della deroga in regola e dell\u2019eccezione in metodo ordinario di governo dei processi complessi. 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