{"id":505,"date":"2026-02-18T20:45:50","date_gmt":"2026-02-18T19:45:50","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/?p=505"},"modified":"2026-02-18T20:45:50","modified_gmt":"2026-02-18T19:45:50","slug":"la-camera-riscrive-le-proprie-regole-approvata-la-piu-ampia-riforma-del-regolamento-degli-ultimi-trentanni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/2026\/02\/18\/la-camera-riscrive-le-proprie-regole-approvata-la-piu-ampia-riforma-del-regolamento-degli-ultimi-trentanni\/","title":{"rendered":"La Camera riscrive le proprie regole: approvata la pi\u00f9 ampia riforma del Regolamento degli ultimi trent\u2019anni"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone wp-image-506\" src=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2026\/02\/b5f38ce6-5897-4835-8a48-fe70dc28a777.jpeg\" alt=\"\" width=\"575\" height=\"378\" srcset=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2026\/02\/b5f38ce6-5897-4835-8a48-fe70dc28a777.jpeg 1000w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2026\/02\/b5f38ce6-5897-4835-8a48-fe70dc28a777-300x197.jpeg 300w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2026\/02\/b5f38ce6-5897-4835-8a48-fe70dc28a777-768x505.jpeg 768w\" sizes=\"(max-width: 575px) 100vw, 575px\" \/>In un clima di sostanziale disattenzione mediatica, ieri si \u00e8 consumato un passaggio di notevole rilievo istituzionale: l\u2019Assemblea della Camera dei deputati ha approvato quella che pu\u00f2 essere qualificata come la pi\u00f9 incisiva revisione del proprio Regolamento non soltanto dell\u2019attuale legislatura, ma dell\u2019intero ultimo trentennio. L\u2019ultimo intervento di analoga ampiezza sistematica risale, infatti, al 1997; da allora le modifiche regolamentari avevano assunto prevalentemente carattere manutentivo o settoriale, senza incidere in modo organico sull\u2019architettura complessiva del procedimento parlamentare.<\/p>\n<p>\u00c8 vero che l\u2019entrata in vigore \u00e8 differita alla prossima legislatura. Tuttavia, la scelta di posticiparne l\u2019efficacia rafforza, e non attenua, la valenza ordinamentale dell\u2019intervento: sottraendo la riforma alle contingenze politiche della legislatura in corso, la si colloca in una prospettiva strutturale, coerente con la funzione attribuita dall\u2019articolo 64 della Costituzione all\u2019autonomia regolamentare delle Camere. Le innovazioni introdotte, lette unitamente ai due precedenti pacchetti approvati nella XIX legislatura, delineano \u2014 a una prima analisi \u2014 un disegno sistematico orientato a rafforzare funzionalit\u00e0, prevedibilit\u00e0 e bilanciamento nei lavori della Camera e, pi\u00f9 in generale, del Parlamento nel suo complesso, con non pochi profili di riallineamento rispetto alla disciplina vigente al Senato.<\/p>\n<p>Il primo asse di intervento riguarda la razionalizzazione del procedimento legislativo, in particolare nella fase in sede referente. La riscrittura dell\u2019articolo 79 tipizza in modo pi\u00f9 compiuto i poteri ordinatori del presidente della Commissione, cui \u00e8 attribuita la determinazione dei modi e dei tempi dell\u2019istruttoria, inclusa la programmazione delle attivit\u00e0 conoscitive anche su richiesta delle opposizioni. Particolare rilievo assume la disciplina degli emendamenti del Governo e del relatore nelle fasi finali dell\u2019esame: la presentazione oltre i termini ordinari \u00e8 ammessa solo in presenza di circostanze sopravvenute o di eccezionale rilevanza, con contestuale previsione di termini per i subemendamenti. Si tratta di una scelta che mira a ricondurre a sistema una prassi che, nel tempo, aveva generato tensioni in ordine alla certezza del procedimento e all\u2019effettivit\u00e0 del contraddittorio parlamentare.<\/p>\n<p>Contestualmente, viene codificato il meccanismo delle \u201csegnalazioni\u201d degli emendamenti da porre in votazione, con una ripartizione tra i Gruppi in parte eguale e in parte proporzionale alla consistenza numerica. La logica \u00e8 quella di coniugare economia procedurale e tutela del pluralismo, evitando tanto la paralisi derivante da un uso indiscriminato della potest\u00e0 emendativa quanto una compressione eccessiva delle prerogative delle minoranze.<\/p>\n<p>Di particolare rilievo sistematico \u00e8 l\u2019abolizione del termine minimo di ventiquattro ore tra la posizione della questione di fiducia e la relativa votazione. La soppressione di tale vincolo temporale incide su una delle prassi pi\u00f9 consolidate del rapporto tra Governo e Parlamento, senza tuttavia alterare la struttura della votazione nominale n\u00e9 le fasi successive del procedimento. La scelta va letta in combinazione con l\u2019introduzione di strumenti alternativi volti a contenere il ricorso alla fiducia quale tecnica acceleratoria. In particolare, si prevede l\u2019applicabilit\u00e0 del contingentamento dei tempi anche ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge qualora il Governo non intenda porre la questione di fiducia, garantendo comunque il rispetto dei termini costituzionali di cui all\u2019articolo 77 della Costituzione. Si amplia inoltre la possibilit\u00e0 di fissare un termine finale per l\u2019approvazione di progetti di legge dichiarati urgenti, rafforzando la programmazione dei lavori quale strumento ordinario di governo del tempo parlamentare.<\/p>\n<p>Un secondo ambito di intervento concerne lo statuto delle opposizioni. La riforma rafforza la tutela delle quote di calendario loro riservate, prevedendo che ai progetti di legge iscritti su richiesta di un Gruppo di opposizione sia dedicata almeno una seduta e che la relativa data non possa essere differita senza il consenso del Gruppo interessato. Su tali argomenti non sono ammesse richieste di inversione dell\u2019ordine del giorno o di rinvio dell\u2019esame, salvo consenso del Gruppo proponente. In sede referente, l\u2019abbinamento e la scelta del testo base richiedono il coinvolgimento del Gruppo richiedente, con la previsione che eventuali modifiche non condivise siano comunque sottoposte al voto dell\u2019Assemblea. Si formalizza inoltre la prassi secondo cui la presidenza della Giunta delle elezioni e della Giunta per le autorizzazioni spetta a un esponente dell\u2019opposizione, con previsione di decadenza in caso di passaggio alla maggioranza. Si tratta di un intervento che consolida in norma positiva un principio di equilibrio istituzionale gi\u00e0 affermato nella prassi.<\/p>\n<p>Significativi sono anche gli interventi in materia di controllo parlamentare. \u00c8 prevista una relazione semestrale del Governo sullo stato di attuazione delle mozioni e risoluzioni approvate, con rafforzamento del circuito di responsabilit\u00e0 politica. Si interviene sulle interpellanze urgenti riducendo le sottoscrizioni necessarie e ampliando la possibilit\u00e0 di presentazione; il question time viene ridefinito, prevedendo la presenza del Presidente del Consiglio almeno una volta per programma dei lavori e introducendo meccanismi compensativi in caso di indisponibilit\u00e0. Si tratta di misure che, pur non incidendo sul piano costituzionale delle prerogative governative, tendono a rendere pi\u00f9 effettivo l\u2019esercizio della funzione di indirizzo e controllo.<\/p>\n<p>Di forte valenza simbolica e funzionale \u00e8 l\u2019abolizione del processo verbale in Assemblea e in Commissione. L\u2019atto, ormai ridotto a documento meramente formale e privo di autonoma capacit\u00e0 certificativa rispetto ai resoconti stenografici e alle trasmissioni audiovisive, viene superato in favore di strumenti di pubblicit\u00e0 pi\u00f9 coerenti con l\u2019evoluzione tecnologica e con le esigenze di trasparenza.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><p>In un clima di sostanziale disattenzione mediatica, ieri si \u00e8 consumato un passaggio di notevole rilievo istituzionale: l\u2019Assemblea della Camera dei deputati ha approvato quella che pu\u00f2 essere qualificata come la pi\u00f9 incisiva revisione del proprio Regolamento non soltanto dell\u2019attuale legislatura, ma dell\u2019intero ultimo trentennio. 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