{"id":516,"date":"2026-04-04T06:00:28","date_gmt":"2026-04-04T04:00:28","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/?p=516"},"modified":"2026-04-03T22:33:35","modified_gmt":"2026-04-03T20:33:35","slug":"concessioni-balneari-bando-tipo-fantasma-e-decreti-mai-nati-enti-locali-e-operatori-in-una-paralisi-che-litalia-non-puo-piu-permettersi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/2026\/04\/04\/concessioni-balneari-bando-tipo-fantasma-e-decreti-mai-nati-enti-locali-e-operatori-in-una-paralisi-che-litalia-non-puo-piu-permettersi\/","title":{"rendered":"Concessioni balneari: bando-tipo fantasma e decreti mai nati &#8211; enti locali e operatori in una paralisi che l&#8217;Italia non pu\u00f2 pi\u00f9 permettersi"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone wp-image-517\" src=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2026\/04\/shutterstock_1734571787.jpg\" alt=\"\" width=\"575\" height=\"384\" srcset=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2026\/04\/shutterstock_1734571787.jpg 1000w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2026\/04\/shutterstock_1734571787-300x200.jpg 300w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2026\/04\/shutterstock_1734571787-768x512.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 575px) 100vw, 575px\" \/><\/p>\n<p class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]\">A distanza di quasi quattro anni dall&#8217;entrata in vigore della <strong>legge 5 agosto 2022, n. 118<\/strong> \u2014 che ha sancito l&#8217;obbligo di assoggettare le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali a <strong>procedure di evidenza pubblica<\/strong> \u2014, il sistema delle concessioni balneari si trova in una condizione che non esiste parola pi\u00f9 precisa per descrivere: <em>in bilico<\/em>. Non tra il vecchio e il nuovo regime \u2014 quella transizione \u00e8 ormai irreversibile, come confermano le sentenze dell&#8217;<strong>Adunanza Plenaria nn. 17 e 18\/2021<\/strong> e la CGUE nella sentenza <em>Ginosa<\/em> del 20 aprile 2023 (C-348\/22) \u2014, ma tra l&#8217;obbligo giuridico di agire e l&#8217;impossibilit\u00e0 pratica di farlo con <strong>regole certe<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]\">Il <strong>decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32<\/strong>, attualmente in conversione al Senato (AS 1832, Commissione Ambiente), con termine perentorio il <strong>10 maggio 2026<\/strong>, ha ridefinito il calendario della transizione: le concessioni in essere scadranno il <strong>30 settembre 2027<\/strong>, gli enti concedenti devono avviare le procedure di selezione competitiva entro il <strong>30 giugno 2027<\/strong>, e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti \u00e8 tenuto a trasmettere alla <strong>Conferenza Unificata<\/strong> lo schema di <strong>bando-tipo nazionale<\/strong> entro 30 giorni dall&#8217;entrata in vigore del decreto \u2014 vale a dire, entro l&#8217;<strong>11 aprile 2026<\/strong>. Questa data \u00e8 gi\u00e0 alle spalle al momento in cui si scrive. Il bando-tipo non \u00e8 ancora stato adottato in via definitiva. La Conferenza Unificata non si \u00e8 ancora espressa. E il <strong>decreto interministeriale MIT-MEF sui criteri di quantificazione dell&#8217;indennizzo<\/strong> \u2014 previsto dalla L. 118\/2022 con termine originario al <strong>31 marzo 2025<\/strong>, prorogato e mai adottato \u2014 continua a non vedere la luce. Si tratta di due tasselli normativi essenziali, la cui assenza non \u00e8 una lacuna tecnica tollerabile, ma un <strong>cortocircuito sistemico<\/strong> che investe l&#8217;intero impianto riformatore.<\/p>\n<p class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]\">La struttura del problema \u00e8 chiara: il legislatore ha fissato <strong>scadenze operative vincolanti<\/strong> senza contestualmente fornire agli operatori del procedimento \u2014 amministrazioni comunali, stazioni appaltanti, concessionari uscenti e aspiranti concessionari \u2014 gli strumenti normativi necessari per agire in modo uniforme, legittimo e pienamente consapevole delle conseguenze economiche delle proprie scelte.<\/p>\n<p class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]\">In assenza del modello ministeriale, i Comuni si trovano di fronte a un&#8217;<strong>alternativa scomoda<\/strong>. Da un lato, attendere il bando-tipo esponendosi al rischio di inerzia censurata dal giudice amministrativo: il TAR Liguria, con le sentenze nn. <strong>111, 112 e 113\/2026<\/strong> del 2 febbraio 2026 (casi Pietra Ligure, Sarzana e Laigueglia), ha gi\u00e0 imposto ai Comuni di bandire e <strong>concludere le gare entro maggio-giugno 2026<\/strong>, senza che l&#8217;assenza di strumenti nazionali omogenei costituisca esimente; il TAR Abruzzo (Pescara), con l&#8217;<strong>ordinanza cautelare n. 9\/2026<\/strong> del 20 gennaio 2026 (giudizio n. 179\/2024), ha dichiarato illegittimo l&#8217;atto di indirizzo del Comune di Vasto che subordinava l&#8217;avvio delle gare all&#8217;approvazione di strumenti pianificatori privi di data certa, ordinando le procedure di evidenza pubblica entro 30 giorni; e il Consiglio di Stato, Sez. VII, con l&#8217;ordinanza del <strong>24 marzo 2026<\/strong>, ha respinto l&#8217;appello cautelare del Comune, ribadendo che le concessioni devono essere assegnate tramite procedure \u00abtrasparenti, imparziali e non discriminatorie\u00bb. Dall&#8217;altro, procedere autonomamente con bandi predisposti in assenza del modello espone le procedure gi\u00e0 avviate al <strong>rischio di contestazioni di legittimit\u00e0<\/strong>: i disciplinari redatti prima dell&#8217;adozione definitiva del bando-tipo potrebbero risultare difformi dagli standard nazionali, con conseguenti ricorsi da parte di offerenti pretermessi o di concessionari uscenti. Sono chiamati a gestire questa forbice circa <strong>650 Comuni costieri<\/strong>, chiamati contestualmente a condurre migliaia di procedure in un settore dove la giurisprudenza \u00e8 gi\u00e0 stratificata e contraddittoria.<\/p>\n<p class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]\">I dati descrivono le dimensioni del problema. Le concessioni balneari in essere sono circa <strong>30.000<\/strong>, di cui circa <strong>7.200<\/strong> stabilimenti balneari veri e propri (fonte: SICONBEP\/MEF). Il settore genera un valore aggiunto diretto stimato in <strong>2 miliardi di euro<\/strong> l&#8217;anno, che sale a <strong>15 miliardi<\/strong> considerando l&#8217;indotto turistico complessivo (fonte: Nomisma\/SIB), con <strong>300.000 lavoratori stagionali<\/strong> coinvolti (fonte: INPS\/SIB). A fronte di questo, lo Stato incassa canoni per soli <strong>84,4 milioni di euro<\/strong> (dato Corte dei Conti 2024): un rapporto tra canoni e fatturato diretto del settore di circa il <strong>4%<\/strong>. La Corte dei Conti ha pi\u00f9 volte denunciato questa sproporzione come \u00abscarsissima valorizzazione del principio di remunerativit\u00e0 del patrimonio demaniale\u00bb. Le gare competitive dovrebbero \u2014 nelle stime disponibili \u2014 determinare un <strong>incremento dei canoni nell&#8217;ordine del 300-500%<\/strong> rispetto ai livelli attuali. Oltre al bando-tipo, la L. 118\/2022 prevedeva l&#8217;adozione di altri tre decreti attuativi: il <strong>decreto MASE<\/strong> sulle aree da escludere per motivi ambientali (mai adottato); il decreto MIT sulle linee guida per la mappatura delle concessioni (parzialmente attuato). <strong>Tre lacune su quattro, quattro anni dopo.<\/strong><\/p>\n<p class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]\">Il vuoto normativo pi\u00f9 dannoso in termini di effetti concreti sul mercato \u00e8 l&#8217;assenza del <strong>decreto MIT-MEF sull&#8217;indennizzo<\/strong> dovuto al concessionario uscente ai sensi dell&#8217;<strong>art. 49 del codice della navigazione<\/strong>. L&#8217;indennizzo \u00e8 la principale garanzia economica della transizione: il meccanismo che dovrebbe consentire al gestore uscente di recuperare gli <strong>investimenti non ammortizzati<\/strong> sulle strutture non amovibili, e al nuovo concessionario di conoscere con ragionevole certezza il <strong>costo da sostenere per il subentro<\/strong>. Senza criteri certi di calcolo, le conseguenze ricadono su entrambi i lati del mercato. Per il concessionario uscente, \u00e8 impossibile una perizia di stima attendibile: il rischio \u00e8 quello di ricevere un indennizzo liquidato in misura inferiore al valore reale, o di essere esposto a contestazioni sulla qualificazione delle opere \u2014 amovibili o non amovibili \u2014 che alimentano un <strong>contenzioso potenzialmente lungo anni<\/strong>. Per il nuovo operatore, l&#8217;indennizzo da versare \u00e8 un <strong>costo incerto, non quantificabile ex ante<\/strong>, che impedisce la costruzione di un Piano Economico-Finanziario solido e pu\u00f2 di fatto scoraggiare la partecipazione alle gare, soprattutto da parte di operatori di medie dimensioni. La Commissione europea ha segnalato esplicitamente questo profilo: il decreto mancante \u00abrischia di tradursi in una <strong>barriera all&#8217;ingresso per i nuovi operatori<\/strong>\u00bb, con evidente pregiudizio per la concorrenza che la direttiva Bolkestein mira a promuovere. Va aggiunto che la CGUE, con sentenza <strong>C-810\/24 del 5 febbraio 2026<\/strong> (<em>Urban Vision c. Comune di Milano<\/em>), ha dichiarato incompatibile con il diritto UE il ricorso al <strong>project financing con diritto di prelazione<\/strong> per le concessioni \u2014 soluzione avanzata da alcune forze politiche come modalit\u00e0 alternativa per finanziare gli indennizzi. Questa porta \u00e8 ora definitivamente chiusa.<\/p>\n<p class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]\">All&#8217;instabilit\u00e0 normativa si sovrappone un <strong>panorama giurisprudenziale frastagliato<\/strong> che ha moltiplicato le linee interpretative divergenti. Il Consiglio di Stato, con le sentenze nn. <strong>4479-4481\/2024<\/strong> del 20 maggio 2024, ha riconosciuto la legittimit\u00e0 della proroga al 30 settembre 2027 come strumento transitorio proporzionato. Il TAR Liguria (sentenze nn. <strong>183\/2025<\/strong> e <strong>869\/2024<\/strong>) ha adottato una linea radicalmente opposta: le concessioni sono da ritenersi <strong>scadute al 31 dicembre 2023<\/strong>, con ammissibilit\u00e0 della proroga tecnica solo per le procedure gi\u00e0 in corso. Il risultato \u00e8 paradossale: la medesima concessione pu\u00f2 essere considerata <strong>valida fino al 2027<\/strong> in un circondario e <strong>scaduta dal 2023<\/strong> nel circondario confinante. Non si tratta di una sfumatura interpretativa, ma di un&#8217;antinomia strutturale che mina la <strong>certezza del diritto<\/strong> e rende impossibile qualsiasi pianificazione economica. Su questo sfondo si inserisce l&#8217;udienza in camera di consiglio delle <strong>Sezioni Unite della Corte di Cassazione<\/strong> fissata al <strong>12 maggio 2026<\/strong> (ric. n. 5010\/2024, promosso da 23 operatori di Rimini), che contesta l&#8217;eccesso di potere giurisdizionale dell&#8217;Adunanza Plenaria n. 17\/2021. I possibili esiti \u2014 annullamento parziale o totale della Plenaria, dichiarazione di giurisdizione del giudice ordinario sulle questioni di durata, eventuale <strong>rinvio pregiudiziale alla CGUE<\/strong> \u2014 non sono privi di rilevanza pratica: a seconda della pronuncia, l&#8217;intero impianto giurisprudenziale potrebbe essere rimesso in discussione proprio mentre i Comuni sono impegnati nella predisposizione dei bandi. Sul fronte comunitario, la Commissione europea ha avviato nel 2026 un <strong>monitoraggio rafforzato<\/strong> sull&#8217;avanzamento della transizione italiana. In caso di inadempimento nei tempi previsti, il deferimento alla CGUE ai sensi dell&#8217;<strong>art. 260 TFUE<\/strong> \u2014 con <strong>sanzioni pecuniarie significative<\/strong> commisurate a gravit\u00e0 e durata dell&#8217;infrazione \u2014 resta un&#8217;opzione concreta.<\/p>\n<p class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]\">Ogni mese di ritardo nell&#8217;adozione del bando-tipo MIT e del decreto indennizzo \u00e8 un mese in cui circa <strong>30.000 concessioni<\/strong> rimangono in uno stato di limbo giuridico, <strong>300.000 lavoratori stagionali<\/strong> sono esposti all&#8217;incertezza sul proprio futuro, e l&#8217;Italia accumula ritardi nella chiusura di una <strong>procedura di infrazione aperta nel 2008<\/strong>. Per gli enti locali, la scadenza del 30 giugno 2027 si avvicina con strumenti incompleti: chi procede autonomamente assume un <strong>rischio giuridico rilevante<\/strong>; chi attende consolida la propria inerzia in termini di inadempimento. Per i concessionari uscenti, l&#8217;assenza del decreto indennizzo li priva della garanzia economica fondamentale che avrebbe dovuto accompagnare la riforma. Per i nuovi operatori, l&#8217;incertezza sull&#8217;indennizzo e sulla validit\u00e0 giuridica dei bandi autonomi <strong>disincentiva la partecipazione<\/strong>, vanificando il principale obiettivo della riforma: <strong>aprire il mercato alla concorrenza<\/strong>. La riforma \u00e8 giuridicamente inevitabile \u2014 questo non \u00e8 mai stato in discussione. Ci\u00f2 che \u00e8 ancora in discussione, a quanto pare, \u00e8 la volont\u00e0 di dotarla degli strumenti operativi necessari per realizzarla. Il bando-tipo MIT e il decreto interministeriale sull&#8217;indennizzo non sono optional: sono i <strong>presupposti minimi<\/strong> senza i quali la transizione rischia di trasformarsi in un nuovo ciclo di <strong>proroghe mascherate da incertezza normativa<\/strong>. L&#8217;Italia pu\u00f2 ancora permettersi questo lusso? I numeri e le scadenze europee suggeriscono di no.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><p>A distanza di quasi quattro anni dall&#8217;entrata in vigore della legge 5 agosto 2022, n. 118 \u2014 che ha sancito l&#8217;obbligo di assoggettare le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali a procedure di evidenza pubblica \u2014, il sistema delle concessioni balneari si trova in una condizione che non esiste parola pi\u00f9 precisa per descrivere: in bilico. 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