{"id":523,"date":"2026-05-13T08:55:24","date_gmt":"2026-05-13T06:55:24","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/?p=523"},"modified":"2026-05-13T08:57:43","modified_gmt":"2026-05-13T06:57:43","slug":"lo-scudo-erariale-dei-pareri-della-corte-dei-conti-non-copre-le-richieste-sommarie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/2026\/05\/13\/lo-scudo-erariale-dei-pareri-della-corte-dei-conti-non-copre-le-richieste-sommarie\/","title":{"rendered":"Lo scudo erariale dei pareri della Corte dei conti non copre le richieste sommarie"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone wp-image-524\" src=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2026\/05\/shutterstock_2303907845.jpg\" alt=\"\" width=\"575\" height=\"384\" srcset=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2026\/05\/shutterstock_2303907845.jpg 1000w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2026\/05\/shutterstock_2303907845-300x200.jpg 300w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2026\/05\/shutterstock_2303907845-768x512.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 575px) 100vw, 575px\" \/><\/p>\n<p class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]\">L&#8217;<strong>articolo 2 della legge 7 gennaio 2026, n. 1<\/strong>, ha introdotto nell&#8217;ordinamento contabile una clausola destinata a rimodellare il rapporto fra amministrazioni e funzione consultiva della Corte dei conti: <strong>\u00ab<em>\u00e8 esclusa, in ogni caso, la gravit\u00e0 della colpa per gli atti adottati in conformit\u00e0 ai pareri resi<\/em>\u00bb<\/strong>, con la simmetrica previsione, al comma successivo, di un <strong>termine perentorio di trenta giorni<\/strong> per la pronuncia della Sezione adita. Il combinato disposto trasforma la richiesta di parere da strumento di orientamento facoltativo \u2014 valutabile dal giudice contabile come indizio di diligenza ma privo di efficacia esimente automatica \u2014 in vero e proprio <strong>presidio di tutela preventiva contro la responsabilit\u00e0 erariale<\/strong>. Poich\u00e9 nel paradigma della responsabilit\u00e0 amministrativa il dolo e la colpa grave sono i titoli ordinari di imputazione, l&#8217;esclusione della seconda equivale, in fatto, a una <strong>protezione pressoch\u00e9 totale<\/strong>, restando come soglia di rilevanza la sola condotta dolosa. \u00c8 inevitabile, dunque, che il problema applicativo dei presupposti della garanzia polarizzi la prassi contabile dei prossimi mesi, e che le prime pronunce delle sezioni regionali, intente a fissarne il perimetro, vadano seguite con attenzione. Tra queste la <strong>deliberazione n. 160\/2026\/PAR della Sezione regionale di controllo per la Lombardia<\/strong>, depositata il 30 aprile, offre un&#8217;indicazione di metodo destinata a orientare i comportamenti delle amministrazioni e, presumibilmente, l&#8217;autovalutazione delle stesse sezioni in sede di rilascio del parere.<\/p>\n<p class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]\">La Sezione lombarda aveva gi\u00e0 ricostruito l&#8217;inquadramento sistematico dell&#8217;articolo 2 con le precedenti deliberazioni nn. 75, 84, 102 e 114\/2026\/PAR, riconoscendone la portata ampia e generale anche alla luce del termine perentorio e degli effetti del silenzio della Corte; nella n. 160 ne propone invece una declinazione applicativa, incentrata sulla <strong>qualit\u00e0 della prospettazione come condizione di operativit\u00e0 dello scudo<\/strong>. La pronuncia, formalmente dedicata a una richiesta di un Ente Locale in tema di incentivi tecnici, contiene un passaggio destinato a divenire massima ricorrente: la portata esimente dell&#8217;articolo 2 non si attiva <strong>\u00ab<em>alla luce della sommariet\u00e0 della fattispecie prospettata in rapporto alla soluzione specifica cui si vuole accedere<\/em>\u00bb<\/strong>. L&#8217;enunciato, pur formulato in un <em>obiter<\/em> applicativo, ha vocazione sistemica perch\u00e9 tocca il presupposto logico della copertura. La garanzia presuppone un parere reso su una fattispecie compiutamente delineata, dal momento che solo a fronte di una <strong>rappresentazione fattuale circostanziata<\/strong> il principio di diritto restituito dalla Sezione pu\u00f2 davvero rispecchiarsi nell&#8217;atto poi adottato; se la rappresentazione iniziale \u00e8 sommaria o parziale, il parere si limita necessariamente a enunciare la regola in astratto, e il margine di discrezionalit\u00e0 rimasto in ombra \u2014 con la corrispondente responsabilit\u00e0 \u2014 torna in capo all&#8217;amministrazione.<\/p>\n<p class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]\">Il caso di specie illumina il punto. Il Comune chiedeva se potesse riconoscere l&#8217;<strong>incentivo dell&#8217;articolo 113 del d.lgs. 50\/2016<\/strong> \u2014 applicabile <em>ratione temporis<\/em> in forza dell&#8217;articolo 226, comma 2, lettera a), del d.lgs. 36\/2023 \u2014 al direttore dell&#8217;esecuzione di un appalto di manutenzione del verde pubblico da 1.962.000 euro, suddiviso in lotti di valore unitario inferiore a 500.000 euro e gestiti da un unico DEC, agronomo comunale diverso dal RUP. La prospettazione faceva leva sull&#8217;unitariet\u00e0 progettuale e sulla nomina di un solo direttore per giustificare l&#8217;incentivo a fronte del superamento, in chiave cumulata, della <strong>soglia di 500.000 euro<\/strong> che condiziona, ai sensi del punto 10.2 delle Linee guida ANAC n. 3, l&#8217;attivazione del meccanismo negli appalti di servizi e forniture. La Sezione respinge la lettura. Ciascun lotto, una volta legittimamente articolato per ragioni funzionali, prestazionali o quantitative ai sensi dell&#8217;articolo 58 del d.lgs. 36\/2023, \u00e8 gara autonoma anche sotto il profilo economico (Cons. Stato, Sez. V, n. 1070\/2020; Sez. III, n. 3135\/2020): <strong>la soglia si misura sul singolo lotto<\/strong>, e su quello stesso parametro va commisurato l&#8217;accantonamento del fondo nei limiti del <strong>due per cento del valore posto a base di gara<\/strong>. Nel sotto-soglia, peraltro, la corresponsione resta possibile soltanto in presenza dei requisiti di <strong>\u00abparticolare complessit\u00e0\u00bb<\/strong> tipizzati alle lettere b) e d) del medesimo punto 10.2, da accertare con motivazione documentata e in coerenza con la natura derogatoria al <strong>principio di onnicomprensivit\u00e0 della retribuzione<\/strong> che le disposizioni incentivanti rivestono (Sez. Aut. n. 18\/SEZAUT\/2016\/QMIG; n. 2\/SEZAUT\/2019\/QMIG; SRC Veneto n. 301\/2019\/PAR; SRC Emilia-Romagna n. 11\/2021\/PAR). Nella vicenda esaminata la manutenzione ordinaria del verde non appare <em>prima facie<\/em> riconducibile a tale paradigma derogatorio, e la valutazione della complessit\u00e0 \u2014 anche sotto il profilo agronomico \u2014 resta affidata alla responsabilit\u00e0 esclusiva dell&#8217;ente.<\/p>\n<p class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]\">Su tutto, per\u00f2, sovrasta il rilievo metodologico: <strong>\u00e8 la qualit\u00e0 della richiesta, pi\u00f9 ancora del merito della soluzione, a sbarrare l&#8217;accesso alla garanzia esimente<\/strong>. Una prospettazione che non espone gli elementi fattuali idonei a sostenere la soluzione invocata non consente alla Sezione di pronunciarsi su un terreno reale, e il principio di diritto reso si limita a restituire indicazioni generali \u2014 come del resto \u00e8 tenuto a fare, nei limiti della funzione consultiva e con esclusione di ingerenze nella concreta attivit\u00e0 gestionale dell&#8217;ente \u2014 senza generare la copertura esimente sulla decisione specifica. Vi si coglie, in filigrana, una riaffermazione del nesso di causalit\u00e0 giuridica fra parere e atto adottato: <strong>la conformit\u00e0 di cui parla l&#8217;articolo 2 non \u00e8 formale, riducibile alla coincidenza letterale del <em>dictum<\/em>, ma sostanziale<\/strong>, e presuppone che il giudice consultivo abbia potuto pronunciarsi sui medesimi elementi di fatto sui quali l&#8217;amministrazione poi delibera.<\/p>\n<p class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]\">Ne discende, per gli enti che intendano avvalersi della nuova garanzia, una lezione operativa di immediata traduzione: <strong>la richiesta di parere va costruita come istruttoria documentale, non come quesito teorico<\/strong>. Nel caso degli incentivi tecnici questo significa allegare alla nota l&#8217;atto di nomina del DEC, il regolamento interno per la ripartizione del fondo, il quadro economico con l&#8217;accantonamento del due per cento e una motivazione puntuale sulla particolare complessit\u00e0 degli interventi, dando conto dei criteri e delle modalit\u00e0 seguiti in conformit\u00e0 alle previsioni regolamentari \u2014 nel caso di Rho l&#8217;articolo 1, comma 5 del Regolamento dell&#8217;Ente. Pi\u00f9 in generale, ogni qualvolta un&#8217;amministrazione si rivolga alla Sezione contando sull&#8217;efficacia esimente del responso, occorre offrire una rappresentazione tale da consentire al giudice consultivo un giudizio aderente alla concreta vicenda gestionale. <strong>Solo a queste condizioni il parere reso esplica l&#8217;efficacia esimente che l&#8217;articolo 2 della legge n. 1\/2026 ricollega alla conformit\u00e0 dell&#8217;atto adottato; in difetto, la richiesta consegna all&#8217;ente un orientamento interpretativo prezioso, ma non la copertura<\/strong>. La distinzione, in apparenza ovvia, \u00e8 destinata a segnare la giurisprudenza contabile dei prossimi mesi e a innalzare il livello qualitativo medio dell&#8217;interlocuzione fra amministrazioni e sezioni regionali di controllo, restituendo alla funzione consultiva quella centralit\u00e0 preventiva che la riforma del 2026 ha inteso assegnarle.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><p>L&#8217;articolo 2 della legge 7 gennaio 2026, n. 1, ha introdotto nell&#8217;ordinamento contabile una clausola destinata a rimodellare il rapporto fra amministrazioni e funzione consultiva della Corte dei conti: \u00ab\u00e8 esclusa, in ogni caso, la gravit\u00e0 della colpa per gli atti adottati in conformit\u00e0 ai pareri resi\u00bb, con la simmetrica previsione, al comma successivo, di un termine perentorio di trenta giorni per la pronuncia della Sezione adita. 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