{"id":534,"date":"2026-07-22T19:19:59","date_gmt":"2026-07-22T17:19:59","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/?p=534"},"modified":"2026-07-22T19:19:59","modified_gmt":"2026-07-22T17:19:59","slug":"data-center-le-linee-del-mase-sul-procedimento-unico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/2026\/07\/22\/data-center-le-linee-del-mase-sul-procedimento-unico\/","title":{"rendered":"Data center: le linee del MASE sul procedimento unico"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone wp-image-535\" src=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2026\/07\/shutterstock_2642305555.jpg\" alt=\"\" width=\"575\" height=\"324\" srcset=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2026\/07\/shutterstock_2642305555.jpg 1000w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2026\/07\/shutterstock_2642305555-300x169.jpg 300w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2026\/07\/shutterstock_2642305555-768x432.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 575px) 100vw, 575px\" \/><\/p>\n<p id=\"ember673\" class=\"ember-view reader-text-block__paragraph\"><em>Gli \u00abindirizzi operativi\u00bb del Ministero dell\u2019Ambiente danno finalmente forma pratica all\u2019autorizzazione unica dei Data Center. \u00c8 il passaggio dal diritto vigente al diritto funzionante che mancava; ma, dicendo ci\u00f2 che l\u2019autorizzazione pu\u00f2 e non pu\u00f2 fare, la nota conferma le due faglie sulle quali il sistema, per ora, ancora slitta.<\/em><\/p>\n<p id=\"ember674\" class=\"ember-view reader-text-block__paragraph\">Quando una nuova disciplina entra in vigore, il divario tra ci\u00f2 che la norma stabilisce e ci\u00f2 che gli uffici e i proponenti sanno effettivamente fare si colma di rado con altre norme, e pi\u00f9 spesso con le indicazioni operative dell\u2019amministrazione. \u00c8 in questa cornice che si collocano i primi indirizzi operativi sul procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di centri dati, diramati il 21 luglio 2026 dai Capi Dipartimento Sviluppo sostenibile ed Energia del Ministero dell\u2019Ambiente e della Sicurezza Energetica. Non siamo di fronte a una fonte del diritto, ma a un atto di indirizzo nato dai numerosi quesiti seguiti al decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, e dichiaratamente volto a permettere una corretta formulazione delle istanze e a garantirne la procedibilit\u00e0, nell\u2019ottica dell\u2019economia dell\u2019azione amministrativa.<\/p>\n<p id=\"ember675\" class=\"ember-view reader-text-block__paragraph\">Il perimetro dell\u2019istituto discende dall\u2019art. 8, comma 1, del decreto. La norma affida a un unico procedimento l\u2019autorizzazione alla realizzazione, all\u2019ampliamento e all\u2019esercizio dei centri dati \u2014 quelli definiti dall\u2019art. 2, numeri 1), 2) e 3), del regolamento delegato (UE) 2024\/1364 del 14 marzo 2024 \u2014 e delle relative reti di connessione di utenza, di qualunque tensione, rimettendone il rilascio all\u2019autorit\u00e0 competente per l\u2019autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell\u2019art. 7, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L\u2019autorizzazione unica, in altre parole, si innesta sul procedimento AIA e ne assorbe gli altri titoli.<\/p>\n<p id=\"ember676\" class=\"ember-view reader-text-block__paragraph\">Il cuore del nuovo regime sta nei tempi, ed \u00e8 qui che la nota aggiunge la precisazione pi\u00f9 utile a chi deve programmare un investimento. L\u2019art. 8, comma 4, fissa una durata non superiore a dieci mesi e dimezza i termini delle valutazioni di impatto ambientale; il termine non \u00e8 prorogabile se non per circostanze eccezionali, e in ogni caso per non pi\u00f9 di tre mesi, in ragione della natura, della complessit\u00e0, dell\u2019ubicazione o della portata del progetto. Ma quei dieci mesi, chiarisce la nota, non decorrono dal deposito dell\u2019istanza: cominciano a correre dalla comunicazione con cui l\u2019autorit\u00e0 procedente attesta la completezza della documentazione, verifica condotta insieme alle amministrazioni competenti secondo i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. La conseguenza pratica \u00e8 che esiste una fase anteriore \u2014 l\u2019esame di completezza \u2014 alla quale la legge non associa un termine finale, e che il calendario delle singole fasi resta affidato alle indicazioni che il Ministero pubblicher\u00e0 sul portale Valutazioni e autorizzazioni ambientali.<\/p>\n<p id=\"ember677\" class=\"ember-view reader-text-block__paragraph\">Sul versante economico il procedimento \u00e8 oneroso e la nota descrive con precisione ci\u00f2 che va allegato all\u2019istanza: le attestazioni dei pagamenti per la VIA e per l\u2019AIA e le quietanze degli oneri richiesti dalle autorit\u00e0 competenti per gli ulteriori titoli. Per gli oneri di valutazione ambientale e per quelli dell\u2019autorizzazione integrata occorrono due bonifici distinti, calcolati sulle tariffe del decreto interministeriale 4 gennaio 2018, n. 1, e del decreto interministeriale 6 marzo 2017, n. 58, con le intestazioni e gli IBAN riportati nel prospetto allegato; per gli altri titoli, invece, valgono gli oneri stabiliti dalla normativa di settore.<\/p>\n<p id=\"ember678\" class=\"ember-view reader-text-block__paragraph\">Anche le modalit\u00e0 di trasmissione riflettono una fase di avvio. La procedura telematica \u00e8 ancora in costruzione, e nel frattempo l\u2019istanza viaggia per posta elettronica certificata quando la documentazione non supera i cinquanta megabyte \u2014 raccolta in un unico file compresso, organizzato secondo le specifiche tecniche del portale \u2014 oppure brevi manu, su supporto informatico, quando quel limite \u00e8 superato. Destinataria \u00e8 la Direzione generale Valutazioni ambientali, Divisione II. La nota ricorda, infine, un dato tutt\u2019altro che formale: l\u2019istanza \u00e8 di parte, sicch\u00e9 la responsabilit\u00e0 delle dichiarazioni e degli impegni resta in capo al proponente, che deve accompagnarla con l\u2019elenco di tutti gli ulteriori titoli da acquisire e con la documentazione tecnica prescritta, titolo per titolo, dalle rispettive norme di settore.<\/p>\n<p id=\"ember679\" class=\"ember-view reader-text-block__paragraph\"><strong>Il passaggio pi\u00f9 significativo \u00e8 per\u00f2 quello sulla conformit\u00e0 urbanistica, perch\u00e9 \u00e8 l\u00ec che la nota traccia il confine di ci\u00f2 che l\u2019autorizzazione unica pu\u00f2 e non pu\u00f2 fare<\/strong>. L\u2019art. 8, comma 3, esige che il proponente alleghi all\u2019istanza gli elaborati necessari a ogni titolo, compresa la verifica di conformit\u00e0 urbanistica ai piani comunali; e la nota ne ricava la conseguenza pi\u00f9 netta, e cio\u00e8 che tale conformit\u00e0 \u00e8 un presupposto necessario e preliminare all\u2019avvio del procedimento, soggetto a verifica lungo l\u2019istruttoria, mentre l\u2019autorizzazione unica non costituisce di per s\u00e9 variante agli strumenti urbanistici vigenti. Poich\u00e9 anche i titoli edilizi confluiscono nel procedimento, il proponente deve presentarsi con un progetto gi\u00e0 completo di tutti gli elaborati: l\u2019autorizzazione, insomma, non rende conforme un\u2019area che non lo \u00e8, ma presuppone una compatibilit\u00e0 che deve preesistere.<\/p>\n<p id=\"ember680\" class=\"ember-view reader-text-block__paragraph\">Un discorso analogo, di perimetro, vale per le connessioni. L\u2019autorizzazione unica, secondo il comma 1, comprende soltanto l\u2019impianto e le reti di connessione di utenza, di qualunque tensione: rientrano perci\u00f2 nel procedimento le opere di utenza, come i cavidotti, ma ne restano fuori le opere che il distributore o Terna individuano, nella soluzione tecnica di connessione, come opere di rete. Per non legare l\u2019avvio dell\u2019investimento ai tempi dell\u2019allacciamento alla rete di trasmissione nazionale, il comma 1-bis consente che la documentazione progettuale si limiti a indicare una soluzione di connessione temporanea in media tensione, fermo l\u2019obbligo di integrare poi la soluzione definitiva secondo le modalit\u00e0 stabilite dall\u2019autorit\u00e0 competente. La nota lo spiega con un esempio concreto: la societ\u00e0 che, per un centro dati oltre i dieci megawatt e quindi bisognoso di connessione alla rete nazionale, allega una soluzione temporanea in attesa che Terna individui quella definitiva; da qui possono aprirsi due strade, l\u2019acquisizione del progetto definitivo gi\u00e0 in corso di istruttoria, con un procedimento pi\u00f9 lungo ma un titolo completo, oppure la conclusione sulla sola soluzione temporanea, salva poi un\u2019istanza di variante per l\u2019opera di utenza definitiva. Ci\u00f2 che la nota non affronta \u2014 perch\u00e9 la questione resta rimessa all\u2019autorit\u00e0 competente \u2014 \u00e8 la durata di quella soluzione temporanea.<\/p>\n<p id=\"ember681\" class=\"ember-view reader-text-block__paragraph\">Restano da considerare le vicende del progetto una volta avviata la macchina. Le modifiche che intervengono in corso di istruttoria, avverte la nota, andranno valutate caso per caso: in linea di massima potranno essere gestite dentro il procedimento unico, ma, a seconda della loro rilevanza, imporranno l\u2019aggiornamento della documentazione e il riavvio dei termini, con l\u2019eventuale ripetizione della fase di pubblicazione e di consultazione del pubblico. Le varianti successive alla conclusione del procedimento \u2014 a cominciare dall\u2019ampliamento del centro dati \u2014 richiederanno invece l\u2019attivazione di un nuovo procedimento di autorizzazione unica.<\/p>\n<p id=\"ember682\" class=\"ember-view reader-text-block__paragraph\">Nel loro insieme, questi indirizzi mettono ordine sui punti che pi\u00f9 assillavano gli operatori: gli oneri e i bonifici, il modo di depositare l\u2019istanza, il momento da cui parte il conto alla rovescia dei dieci mesi, il confine dell\u2019autorizzazione. E soprattutto fissano due delimitazioni destinate a pesare nella pratica, quella per cui il titolo unico non supplisce alla conformit\u00e0 urbanistica, che deve venire prima, e quella per cui esso copre le sole opere di utenza, lasciando fuori le opere di rete del gestore. Sono per\u00f2, per esplicita ammissione, i primi indirizzi: la modulistica e le specifiche tecniche, il dettaglio delle singole fasi e la piattaforma telematica sono rinviati al portale ministeriale e restano, allo stato, da definire.<\/p>\n<p id=\"ember683\" class=\"ember-view reader-text-block__paragraph\">La nota chiarisce molto di ci\u00f2 che si poteva gi\u00e0 chiarire e, nel farlo, indica con onest\u00e0 quanto ancora manca.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><p>Gli \u00abindirizzi operativi\u00bb del Ministero dell\u2019Ambiente danno finalmente forma pratica all\u2019autorizzazione unica dei Data Center. \u00c8 il passaggio dal diritto vigente al diritto funzionante che mancava; ma, dicendo ci\u00f2 che l\u2019autorizzazione pu\u00f2 e non pu\u00f2 fare, la nota conferma le due faglie sulle quali il sistema, per ora, ancora slitta. 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