{"id":537,"date":"2026-07-29T07:00:39","date_gmt":"2026-07-29T05:00:39","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/?p=537"},"modified":"2026-07-29T00:24:46","modified_gmt":"2026-07-28T22:24:46","slug":"balneari-tra-chi-grida-vittoria-e-chi-parla-di-sconfitta-lordinanza-rimini-ii-e-il-dovere-di-fare-ordine","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/2026\/07\/29\/balneari-tra-chi-grida-vittoria-e-chi-parla-di-sconfitta-lordinanza-rimini-ii-e-il-dovere-di-fare-ordine\/","title":{"rendered":"Balneari, tra chi grida &#8220;vittoria&#8221; e chi parla di &#8220;sconfitta&#8221;: l&#8217;ordinanza &#8220;Rimini II&#8221; e il dovere di fare ordine"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone wp-image-538\" src=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2026\/07\/shutterstock_2650519909.jpg\" alt=\"\" width=\"575\" height=\"384\" srcset=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2026\/07\/shutterstock_2650519909.jpg 1000w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2026\/07\/shutterstock_2650519909-300x200.jpg 300w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2026\/07\/shutterstock_2650519909-768x512.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 575px) 100vw, 575px\" \/><\/p>\n<h3 class=\"article-editor-heading\">Dietro le letture opposte della stampa, l&#8217;ordinanza C-574\/25 conferma i punti fermi \u2014 niente proroghe automatiche, efficacia diretta dell&#8217;art. 12 della direttiva servizi, irrilevanza della data di primo rilascio \u2014 e sposta il vero fronte sull&#8217;accertamento della scarsit\u00e0 e sulla sorte della nota governativa del 6 ottobre 2023.<\/h3>\n<p class=\"article-editor-paragraph\">A poco pi\u00f9 di un anno dalla prima ordinanza sul caso (4 giugno 2025, C-464\/24), la Corte di giustizia torna sul contenzioso riminese con una pronuncia del 10 luglio 2026 (depositata il 23 luglio) nella causa C-574\/25. All&#8217;origine c&#8217;\u00e8 una lite minima quanto al valore \u2014 una domanda di risarcimento da 5.000 euro proposta da un&#8217;impresa balneare davanti al Giudice di pace di Rimini contro il Comune, reo, a suo dire, di aver posto fine al rinnovo automatico delle concessioni turistico-ricreative e deliberato le gare (delibera del 22 dicembre 2023) \u2014 ma tutt&#8217;altro che minima quanto ai principi in gioco. Che la Corte abbia deciso con ordinanza motivata, in parte dichiarando l&#8217;irricevibilit\u00e0 manifesta (art. 53, par. 2, del regolamento di procedura) e in parte rispondendo perch\u00e9 la soluzione era gi\u00e0 ricavabile dalla giurisprudenza (art. 99), \u00e8 il primo dato da cui muovere: vuol dire che, sui quesiti posti, non c&#8217;era granch\u00e9 da decidere, e che il giudice del rinvio stava in larga misura riproponendo domande gi\u00e0 dichiarate irricevibili o gi\u00e0 risolte. <strong>Eppure \u00e8 bastato scorrere le cronache dei giorni seguenti per assistere a un piccolo paradosso: la stessa ordinanza \u00e8 stata celebrata da una parte della stampa come una \u00abvittoria\u00bb dei balneari, con titoli sull&#8217;assenza di ogni obbligo di gara, e registrata dall&#8217;altra come \u00abl&#8217;ennesima sconfitta\u00bb, con la strada delle gare ormai \u00absegnata\u00bb. <\/strong>Due letture opposte del medesimo testo, nel giro di pochi giorni, che raccontano la confusione del dibattito assai pi\u00f9 del contenuto della decisione. Perch\u00e9 la decisione, in realt\u00e0, confusione non ne aggiunge: semmai ne toglie, distinguendo con una certa nettezza ci\u00f2 che il diritto dell&#8217;Unione ha ormai fissato da ci\u00f2 che resta davvero da accertare. Proviamo allora a rimettere le cose in fila.<\/p>\n<p class=\"article-editor-paragraph\">Due binari, dunque. Per irricevibilit\u00e0 manifesta cadono la prima questione e la seconda parte della quarta. Con la prima il Giudice di pace tornava a chiedere se i concessionari, svolgendo \u00abin modo costante e non occasionale\u00bb attivit\u00e0 di interesse pubblico \u2014 la salvaguardia della propriet\u00e0 pubblica, la tutela della salute e dell&#8217;igiene, l&#8217;accesso dei disabili alla balneazione \u2014 partecipino all&#8217;esercizio dei pubblici poteri ai sensi degli articoli 51, 195 e 345 TFUE, cos\u00ec da restare fuori tanto dall&#8217;articolo 49 TFUE quanto dalla direttiva 2006\/123. Con la seconda parte della quarta si spingeva invece a chiamare in causa la Commissione, ipotizzando una violazione dell&#8217;articolo 4 TUE e del principio di leale cooperazione per aver \u00abbrandito\u00bb la minaccia del ricorso per inadempimento e dato la pi\u00f9 ampia diffusione al parere motivato del 16 novembre 2023 (procedura di infrazione 2020\/4118). La Corte non entra nel merito di nessuna delle due, e per una ragione che vale la pena rimarcare a chi i rinvii li redige: mancano i requisiti dell&#8217;articolo 94 del regolamento di procedura. Sulla prima, perch\u00e9 nel fascicolo non c&#8217;\u00e8 nulla che dimostri che l&#8217;impresa eserciti davvero attivit\u00e0 di partecipazione ai pubblici poteri, e i generici richiami alle ordinanze comunali e regionali, di cui non \u00e8 neppure riferito il contenuto, non soccorrono; sulla seconda, perch\u00e9 il giudice non offre alcun elemento per valutare la condotta della Commissione, n\u00e9 spiega perch\u00e9 quella risposta gli servirebbe per definire una causa di risarcimento. Un rinvio mal costruito, in breve, non ottiene risposta.<\/p>\n<p class=\"article-editor-paragraph\">Sul merito, deciso ex articolo 99, la Corte non innova: conferma. Riunite la seconda questione e la prima parte della quarta, ribadisce che le concessioni demaniali marittime a finalit\u00e0 turistico-ricreativa rientrano nella direttiva 2006\/123 come \u00abautorizzazioni\u00bb. Il titolare, in fondo, non rende una prestazione di servizi a favore dell&#8217;ente: gestisce un&#8217;attivit\u00e0 economica su un&#8217;area demaniale in forza di un accordo con cui lo Stato si limita a fissare le condizioni generali d&#8217;uso di un bene. Per questo la fattispecie non appartiene alle concessioni di servizi della direttiva 2014\/23, lettura che il considerando 15 della medesima direttiva conferma. Resta per\u00f2 una condizione \u2014 ed \u00e8 quella attorno a cui ruota tutto \u2014 cio\u00e8 che il numero delle autorizzazioni disponibili sia limitato dalla scarsit\u00e0 delle risorse naturali ai sensi dell&#8217;articolo 12, paragrafo 1: circostanza il cui accertamento spetta all&#8217;autorit\u00e0 nazionale competente, sotto il controllo del giudice nazionale. \u00c8 la linea di Promoimpresa (14 luglio 2016, C-458\/14 e C-67\/15), Ginosa (20 aprile 2023, C-348\/22) e Societ\u00e0 Italiana Imprese Balneari (11 luglio 2024, C-598\/22): nulla di nuovo, appunto.<\/p>\n<p class=\"article-editor-paragraph\">Il passaggio pi\u00f9 tagliente, e per l&#8217;operatore il pi\u00f9 utile, riguarda la terza questione. Qui il giudice riminese, facendosi in qualche modo interprete della difesa degli uscenti, provava a costruire uno statuto speciale per le concessioni rilasciate prima del 28 dicembre 2009 e poi \u00abprorogate\u00bb per legge a tempo indeterminato, da ultimo con l&#8217;articolo 24, comma 3-septies, del d.l. 113\/2016: se non c&#8217;\u00e8 un nuovo titolo n\u00e9 una modifica sostanziale \u2014 ragionava \u2014 la proroga ex lege non \u00e8 un \u00abrinnovo\u00bb, e dunque sfugge all&#8217;articolo 44 della direttiva servizi. La Corte smonta la distinzione senza mezzi termini. Richiamando il punto 58 della sentenza Societ\u00e0 Italiana Imprese Balneari, ricorda che rinnovare una concessione di occupazione del demanio significa far succedere due titoli, non prolungare il primo; e che l&#8217;articolo 12, paragrafo 2, dotato di efficacia diretta come gi\u00e0 affermato in Ginosa (punto 69), vieta in modo inequivoco le proroghe automatiche e generalizzate, senza lasciare agli Stati alcun margine. Ne discende che le concessioni anteriori al 2009, rinnovate o prorogate pi\u00f9 volte dal legislatore, ricadono nella direttiva nel momento stesso del loro rinnovo o della loro proroga, a nulla rilevando la data del rilascio originario. Detto senza giri di parole: la proroga non mette al riparo, e l&#8217;anzianit\u00e0 del titolo non \u00e8 uno scudo opponibile al diritto dell&#8217;Unione.<\/p>\n<p class=\"article-editor-paragraph\">Fin qui ci\u00f2 che la pronuncia chiude. C&#8217;\u00e8 per\u00f2 ci\u00f2 che essa lascia deliberatamente aperto, ed \u00e8 proprio l\u00ec che si annida l&#8217;incertezza destinata a pesare sui Comuni e sul contenzioso pendente. Il nodo \u00e8 la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 ottobre 2023, con cui il Governo \u2014 che del demanio \u00e8 il proprietario \u2014 ha dichiarato insussistente la scarsit\u00e0 della risorsa costiera sul territorio nazionale, all&#8217;esito di una valutazione che lo stesso giudice del rinvio definisce \u00abastratta e generale\u00bb, ma anche \u00abproporzionata e non discriminatoria\u00bb, e a sostegno della quale si richiamano i dati del Ministero della Salute per il 2017: su 7.458 chilometri di costa, 4.970 idonei alla balneazione e appena 2.000 in concessione. Se la risorsa non \u00e8 scarsa, conclude il Giudice di pace, l&#8217;obbligo di gara dell&#8217;articolo 12 viene meno. La Corte non conferma n\u00e9 smentisce quella nota; fa qualcosa di pi\u00f9 insidioso sul piano pratico, cio\u00e8 la rimette al vaglio del giudice nazionale, chiamato ad accertare se il Consiglio dei Ministri sia, nell&#8217;ordinamento italiano, l&#8217;autorit\u00e0 competente a compiere quella valutazione; se abbia effettivamente applicato criteri astratti e generali, proporzionati e non discriminatori; se la nota abbia carattere vincolante nell&#8217;ordinamento interno; e, in ogni caso, se il diritto italiano consentisse al Comune di Rimini di discostarsene sulla base di dati locali.<\/p>\n<p class=\"article-editor-paragraph\">\u00c8 qui, in questa quadruplice verifica, che la distanza tra la limpidezza dei principi e l&#8217;incertezza dell&#8217;applicazione si tocca con mano. Da un lato la Corte, sulla scia di Ginosa (punti 46-49), ammette che la scarsit\u00e0 possa essere apprezzata combinando un metro nazionale, generale e astratto, con un&#8217;analisi caso per caso del litorale del singolo Comune, e giudica anzi \u00abequilibrata\u00bb tale combinazione; dall&#8217;altro, richiamando Promoimpresa (punto 43), avverte che il dato nazionale non basta, dovendosi comunque verificare se le zone demaniali economicamente sfruttabili in quel Comune siano in numero limitato. Il risultato \u00e8 un quadro a pi\u00f9 voci: il Governo che nega la scarsit\u00e0 su scala nazionale, il Comune che ind\u00ecce le gare guardando alla propria costa, il giudice chiamato a stabilire quale delle due letture prevalga e con quale forza vincolante. Non esattamente la regola prevedibile che gli operatori si attenderebbero. E c&#8217;\u00e8 un ultimo tassello, tutt&#8217;altro che secondario: poich\u00e9 l&#8217;articolo 12, paragrafi 1 e 2, \u00e8 direttamente applicabile e vincola anche il Comune, tenuto a disapplicare le norme interne di proroga che vi contrastino (Ginosa, punto 77), le proroghe legislative succedutesi negli anni \u2014 fino a quella al 30 settembre 2027 disposta dal d.l. 131\/2024 \u2014 non offrono al concessionario alcuna copertura dove la scarsit\u00e0 ci sia. Sennonch\u00e9 \u00e8 proprio la scarsit\u00e0 a dover essere dimostrata, caso per caso.<\/p>\n<p class=\"article-editor-paragraph\">Un&#8217;ultima notazione, che l&#8217;ordinanza lascia affiorare e che aiuta a capire perch\u00e9 i rinvii si moltiplichino. Il Giudice di pace di Rimini non si limita a interrogare la Corte: arriva a prospettare apertamente una \u00abcomposizione amichevole\u00bb della lite che riconosca all&#8217;impresa il godimento del demanio a tempo indeterminato ed escluda ogni risarcimento a carico del Comune. Una presa di posizione che, oltre a collidere frontalmente con il diritto dell&#8217;Unione cos\u00ec come la stessa Corte lo ricostruisce, tradisce una resistenza interna al recepimento della giurisprudenza europea. \u00c8 questa, pi\u00f9 della complessit\u00e0 tecnica, ad alimentare il senso di confusione che si respira nel settore.<\/p>\n<p class=\"article-editor-paragraph article-editor-content__has-focus\">Sul piano dei principi, allora, la partita \u00e8 chiusa, e conviene dirlo con franchezza: concessioni balneari qualificate come autorizzazioni ai sensi della direttiva 2006\/123, divieto di proroga automatica, efficacia diretta dell&#8217;articolo 12, irrilevanza della data di primo rilascio sono ormai acquis consolidato, che nessuna riproposizione di quesiti gi\u00e0 decisi vale a rimettere in discussione. Sul piano applicativo, invece, il baricentro si \u00e8 spostato una volta per tutte: non pi\u00f9 sulla natura giuridica della concessione, ma sull&#8217;accertamento della scarsit\u00e0 e sulla sorte della nota del 6 ottobre 2023. Chi difende una posizione, dal lato dell&#8217;ente come da quello dell&#8217;uscente, dovr\u00e0 misurarsi con l&#8217;individuazione dell&#8217;autorit\u00e0 competente, con la vincolativit\u00e0 della valutazione nazionale, con il margine dei Comuni di discostarsene guardando ai dati locali. L\u00ec, nei prossimi mesi, si giocheranno le controversie vere. La confusione, insomma, non sta nella decisione, che anzi rimette ordine dove serviva: sta nell&#8217;applicazione che ne discende. E il compito dell&#8217;interprete, oggi, \u00e8 resistere alla tentazione del \u00abtutto \u00e8 ingarbugliato\u00bb e tenere distinto ci\u00f2 che \u00e8 ormai fermo da ci\u00f2 che \u00e8 ancora aperto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><p>Dietro le letture opposte della stampa, l&#8217;ordinanza C-574\/25 conferma i punti fermi \u2014 niente proroghe automatiche, efficacia diretta dell&#8217;art. 12 della direttiva servizi, irrilevanza della data di primo rilascio \u2014 e sposta il vero fronte sull&#8217;accertamento della scarsit\u00e0 e sulla sorte della nota governativa del 6 ottobre 2023. A poco pi\u00f9 di un anno dalla prima ordinanza sul caso (4 giugno 2025, C-464\/24), la Corte di giustizia torna sul contenzioso riminese con una pronuncia del 10 luglio 2026 (depositata il 23 luglio) nella causa C-574\/25. 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