{"id":540,"date":"2026-06-01T10:50:59","date_gmt":"2026-06-01T08:50:59","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/?p=540"},"modified":"2026-07-29T10:58:08","modified_gmt":"2026-07-29T08:58:08","slug":"concessioni-balneari-lavvio-delle-gare-resiste-allomessa-previsione-nel-bando-dellindennizzo-per-il-concessionario-uscente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/2026\/06\/01\/concessioni-balneari-lavvio-delle-gare-resiste-allomessa-previsione-nel-bando-dellindennizzo-per-il-concessionario-uscente\/","title":{"rendered":"Concessioni balneari: l\u2019avvio delle gare resiste all\u2019omessa previsione nel bando dell\u2019indennizzo per il concessionario uscente"},"content":{"rendered":"<p>La Settima sezione del Consiglio di Stato, con sentenza non definitiva n. 4121 del 21 maggio 2026, ha aggiunto un ulteriore tassello per comporre il puzzle del regime delle concessioni balneari disegnato dall\u2019articolo 4 della legge n. 118\/2022.<\/p>\n<p>Il Giudice amministrativo d\u2019appello si \u00e8 espresso, in particolare, sulla legittimit\u00e0 dell\u2019avvio delle procedure per l\u2019affidamento delle concessioni anche in mancanza, all\u2019interno degli atti di gara, della clausola sull\u2019indennizzo da corrispondere al concessionario uscente per gli investimenti effettuati. E ci\u00f2 in quanto \u2013 ha argomentato il Consiglio di Stato \u2013 l\u2019indennizzo \u00e8, alla luce dello stesso articolo 4, comma 9 della legge n. 118\/2022 che pure lo prevede, meramente eventuale e svincolato da automatismi e forfettizzazioni, tanto pi\u00f9 che la regola generale rinvenibile all\u2019articolo 49 del codice della navigazione, \u00e8 quella dell\u2019accessione gratuita delle opere non amovibili realizzate dal concessionario sul suolo demaniale. Tale regola, per vero, non esclude in radice la possibilit\u00e0, in sede di riaffidamento della concessione con gara, di riconoscere al concessionario uscente l\u2019equa remunerazione degli investimenti effettuati limitatamente alla parte non ammortizzata, possibilit\u00e0 che rappresenta una misura di contemperamento tra l\u2019interesse all\u2019accesso al mercato e alla realizzazione della pi\u00f9 ampia concorrenza e l\u2019iniziativa economica privata.<\/p>\n<p>Ecco, allora, che la lettura congiunta delle due norme richiamate ha orientato il Consiglio di Stato nella direzione di affermare che l\u2019omessa indicazione, nel bando di gara per l\u2019affidamento di una concessione balneare, dell\u2019indennizzo a favore del concessionario uscente non vale a fondare l\u2019illegittimit\u00e0 della procedura, cos\u00ec come non pu\u00f2 rilevare la perdurante assenza del decreto ministeriale cui lo stesso articolo 4, comma 9 della legge n. 118\/2022 demanda la fissazione dei criteri per la quantificazione dell\u2019indennizzo.<\/p>\n<p>Se la conclusione poteva apparire scontata alla luce del dato letterale della norma, laddove \u00e8 espressamente previsto che la mancata adozione del decreto in parola non giustifica il mancato avvio della procedura di affidamento (articolo 4, comma 9, ultimo periodo della legge n. 118\/2022), innovativo \u00e8 il rilievo per cui le amministrazioni nemmeno sono tenute a prevedere, nel bando di gara, l\u2019obbligo di remunerare gli investimenti effettuati dal concessionario uscente secondo criteri oggettivi, attesa la possibilit\u00e0 che il decreto ministeriale sopravvenga fissando criteri diversi da quelli prescelti dalla singola amministrazione.<\/p>\n<p>Nel caso portato all\u2019esame del Consiglio di Stato, il concessionario (in forza di titolo rilasciato nel 2019) nemmeno aveva dimostrato la sussistenza di investimenti non ancora ammortizzati, in ci\u00f2 ravvisandosi addirittura il difetto di interesse a censurare gli atti indittivi della procedura per omessa previsione della clausola sull\u2019indennizzo. In ogni caso, a fronte della mancata indicazione quantomeno di un principio di prova sia degli investimenti effettuati sia del loro mancato integrale recupero, l\u2019amministrazione non \u00e8 obbligata ad attivare alcun procedimento, proprio sulla base della regola dell\u2019accessione gratuita e venendo meno un presupposto \u2013 cio\u00e8 la comprovata sussistenza di investimenti non ancora ammortizzati attraverso l\u2019attivit\u00e0 economica svolta sull\u2019area demaniale in concessione \u2013 cui la legge \u00e0ncora il diritto del concessionario uscente al riconoscimento dell\u2019indennizzo.<\/p>\n<p>Sotto altro profilo, il Consiglio di Stato ha respinto la censura di illegittimit\u00e0 della proroga del titolo concessorio disposta dall\u2019amministrazione fino al 15 settembre 2025 e non al 30 settembre 2027, come previsto dall\u2019articolo 3, comma 1 della legge n. 118\/2022.<\/p>\n<p>\u00c8 fuori discussione la natura della proroga introdotta ex lege quale proroga tecnica, in quanto strettamente correlata all\u2019obbligo dei comuni di procedere all\u2019espletamento delle procedure per il riaffidamento delle concessioni, cos\u00ec come \u00e8 indubbio \u2013 e anche logico \u2013 che laddove un\u2019amministrazione completi le operazioni di gara in un momento antecedente, e dunque i nuovi concessionari siano pronti al subentro, le concessioni potranno venire a scadenza anche prima del 30 settembre 2027. Solo se declinata in questi termini, ovvero concependo detto termine quale termine ultimo per la proroga delle concessioni in essere, la norma realizza appieno gli obiettivi di apertura al mercato, efficacia dell\u2019azione amministrativa e certezza dei tempi procedimentali.<\/p>\n<p>La sentenza non \u00e8 definitiva, avendo il Consiglio di Stato ritenuto di dover disporre un adempimento istruttorio prodromico alla disamina dell\u2019ulteriore profilo di censura sollevato dal concessionario, concernente l\u2019illegittimit\u00e0 della procedura perch\u00e9 bandita in assenza di un piano comunale delle coste gi\u00e0 approvato. Bench\u00e9 anche quest\u2019ultimo profilo assuma indubbia rilevanza nella composizione della scena che deve fare da sfondo alle procedure per l\u2019affidamento delle nuove concessioni, la sua risoluzione non pu\u00f2, comunque, scalfire le conclusioni gi\u00e0 raggiunte in punto di riconoscimento e conseguente quantificazione dell\u2019indennizzo a favore del concessionario uscente.<\/p>\n<p>Nel caso concreto, l\u2019amministrazione ha indetto la procedura di affidamento sulla scorta di elaborati costituenti un mero progetto di piano delle coste, affermandone la conformit\u00e0 alle previsioni del piano regionale quanto alla disciplina dell\u2019attivit\u00e0 concessoria, che troverebbe applicazione nelle more dell\u2019approvazione del piano costiero comunale.<\/p>\n<p>Come anticipato, l\u2019incombente istruttorio \u2013 risoltosi nell\u2019ordine all\u2019amministrazione di depositare la relazione predisposta dall\u2019ufficio tecnico per l\u2019individuazione dei lotti messi a gara e la nota della Regione di validazione dell\u2019operato del comune \u2013 \u00e8 dirimente per la disamina della questione se la mancata approvazione del piano comunale delle coste sia preclusiva o meno del rilascio di nuove concessioni, e dunque se la sua assenza possa giustificare la sospensione generalizzata delle procedure per la loro assegnazione, questione che riflette la situazione in cui versano tanti altri comuni chiamati a dare attuazione al nuovo regime delle concessioni balneari.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><p>La Settima sezione del Consiglio di Stato, con sentenza non definitiva n. 4121 del 21 maggio 2026, ha aggiunto un ulteriore tassello per comporre il puzzle del regime delle concessioni balneari disegnato dall\u2019articolo 4 della legge n. 118\/2022. Il Giudice amministrativo d\u2019appello si \u00e8 espresso, in particolare, sulla legittimit\u00e0 dell\u2019avvio delle procedure per l\u2019affidamento delle concessioni anche in mancanza, all\u2019interno degli atti di gara, della clausola sull\u2019indennizzo da corrispondere al concessionario uscente per gli investimenti effettuati. 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