{"id":542,"date":"2026-08-25T13:12:03","date_gmt":"2026-08-25T11:12:03","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/?p=542"},"modified":"2026-08-25T13:12:03","modified_gmt":"2026-08-25T11:12:03","slug":"balneari-la-sentenza-zoagli-chiude-la-stagione-delle-attese-ma-non-tutte-le-partite","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/2026\/08\/25\/balneari-la-sentenza-zoagli-chiude-la-stagione-delle-attese-ma-non-tutte-le-partite\/","title":{"rendered":"Balneari, la sentenza Zoagli chiude la stagione delle attese. Ma non tutte le partite."},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone wp-image-543\" src=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2026\/08\/shutterstock_2794597927-300x225.jpg\" alt=\"\" width=\"575\" height=\"431\" srcset=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2026\/08\/shutterstock_2794597927-300x225.jpg 300w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2026\/08\/shutterstock_2794597927-768x576.jpg 768w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2026\/08\/shutterstock_2794597927.jpg 1000w\" sizes=\"(max-width: 575px) 100vw, 575px\" \/><\/p>\n<p>Con la sentenza n. 6539 del 18 agosto 2026 la Settima Sezione del Consiglio di Stato, pronunciandosi sulle procedure avviate dal Comune di Zoagli, offre un&#8217;indicazione netta su un punto che divideva amministrazioni e operatori: il termine del 30 settembre 2027 non attribuisce ai concessionari un diritto a conservare il titolo fino a quella data, n\u00e9 autorizza i Comuni a rinviare le gare. Come per ogni pronuncia di questa stagione, per\u00f2, conviene distinguere ci\u00f2 che la decisione stabilisce da ci\u00f2 che lascia impregiudicato.<\/p>\n<p>Sul primo versante, la sentenza consolida una linea ormai stabile. Le concessioni interessate dalle ripetute proroghe legislative hanno cessato di produrre effetti il 31 dicembre 2023, secondo l&#8217;insegnamento dell&#8217;Adunanza plenaria nn. 17 e 18 del 2021, e i rinvii automatici e generalizzati vanno disapplicati, dai giudici come dalle amministrazioni, per contrasto con l&#8217;articolo 12 della direttiva 2006\/123\/CE e con l&#8217;articolo 49 TFUE; un approdo divenuto definitivo dopo che le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la pronuncia dell&#8217;Adunanza plenaria (ordinanza 17 maggio 2026, n. 14568). Il termine del 30 settembre 2027, inserito nell&#8217;articolo 3 della legge 118\/2022 dal decreto-legge 131\/2024, convertito nella legge 166\/2024, opera dunque come copertura tecnica strumentale alle selezioni, con funzione \u2014 \u00e8 la formula del Collegio \u2014 acceleratoria e non dilatoria: il Comune che abbia concluso la gara pu\u00f2 rilasciare i nuovi titoli e far cessare i rapporti precedenti anche prima di quella data.<\/p>\n<p>Quanto agli indennizzi, la sentenza esclude che la mancata adozione del decreto ministeriale sui criteri di quantificazione, previsto dall&#8217;articolo 4, comma 9, della legge 118\/2022, possa paralizzare le procedure, in linea con quanto la stessa Sezione aveva affermato con la sentenza n. 4121 del 21 maggio 2026. Il ristoro non costituisce un diritto generalizzato e automatico: riguarda i soli investimenti effettivamente realizzati e non ancora ammortizzati alla cessazione del rapporto, che l&#8217;uscente deve provare con documentazione puntuale. Resta ferma la devoluzione gratuita allo Stato delle opere non amovibili ai sensi dell&#8217;articolo 49 del codice della navigazione, giudicata compatibile con il diritto dell&#8217;Unione dalla Corte di giustizia nella causa C-598\/22.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 che la pronuncia non risolve \u00e8 altrettanto rilevante. Il primo nodo \u00e8 la scarsit\u00e0 della risorsa: l&#8217;ordinanza Rimini II della Corte di giustizia (10 luglio 2026, causa C-574\/25) ha rimesso quell&#8217;accertamento alle autorit\u00e0 nazionali, sotto il controllo del giudice, ammettendo la combinazione di una valutazione generale con l&#8217;analisi caso per caso a livello comunale; secondo le prime letture critiche, la sentenza su Zoagli muove dall&#8217;applicabilit\u00e0 dei principi concorrenziali senza soffermarsi su chi debba compiere quell&#8217;accertamento e con quali criteri. Il secondo \u00e8 la tutela concreta degli uscenti: finch\u00e9 mancano il decreto sui criteri e la pubblicazione del bando-tipo nazionale previsto dall&#8217;articolo 8 del decreto-legge 32\/2026, convertito nella legge 71\/2026 \u2014 il cui schema, definito con gli enti territoriali, \u00e0ncora l&#8217;indennizzo a una perizia asseverata destinata a fungere da base d&#8217;asta \u2014, la quantificazione resta affidata a stime e, prevedibilmente, al contenzioso.<\/p>\n<p>Ne esce un quadro che non autorizza n\u00e9 trionfalismi n\u00e9 allarmi. I Comuni non possono pi\u00f9 invocare l&#8217;incompletezza del quadro attuativo per restare fermi, ma la sentenza non li esonera da istruttorie serie \u2014 sulla scarsit\u00e0, sull&#8217;interesse transfrontaliero, sull&#8217;equilibrio economico dei bandi \u2014 che sono poi il vero presidio contro il contenzioso. Gli operatori, per parte loro, hanno interesse a prepararsi per tempo, documentando investimenti e ammortamenti e costruendo il piano economico-finanziario, che nello schema ministeriale concorre a orientare la durata della nuova concessione. La transizione \u00e8 avviata; dalla qualit\u00e0 dei bandi dipender\u00e0 che sia anche ordinata.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><p>Con la sentenza n. 6539 del 18 agosto 2026 la Settima Sezione del Consiglio di Stato, pronunciandosi sulle procedure avviate dal Comune di Zoagli, offre un&#8217;indicazione netta su un punto che divideva amministrazioni e operatori: il termine del 30 settembre 2027 non attribuisce ai concessionari un diritto a conservare il titolo fino a quella data, n\u00e9 autorizza i Comuni a rinviare le gare. Come per ogni pronuncia di questa stagione, per\u00f2, conviene distinguere ci\u00f2 che la decisione stabilisce da ci\u00f2 che lascia impregiudicato. 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