{"id":545,"date":"2026-09-08T10:02:58","date_gmt":"2026-09-08T08:02:58","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/?p=545"},"modified":"2026-09-08T10:02:58","modified_gmt":"2026-09-08T08:02:58","slug":"appalti-domani-bruxelles-presenta-la-proposta-regolamento-o-direttiva-la-vera-partita-e-sulla-copertina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/2026\/09\/08\/appalti-domani-bruxelles-presenta-la-proposta-regolamento-o-direttiva-la-vera-partita-e-sulla-copertina\/","title":{"rendered":"Appalti, domani Bruxelles presenta la proposta: regolamento o direttiva, la vera partita \u00e8 sulla copertina"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone wp-image-546\" src=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2026\/09\/image0eee-300x160.jpeg\" alt=\"\" width=\"575\" height=\"307\" srcset=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2026\/09\/image0eee-300x160.jpeg 300w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2026\/09\/image0eee-768x410.jpeg 768w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2026\/09\/image0eee.jpeg 1000w\" sizes=\"(max-width: 575px) 100vw, 575px\" \/><\/p>\n<p>Domani, 9 settembre, la Commissione europea dovrebbe presentare la proposta di riforma degli appalti pubblici e delle concessioni. Va detto subito, per evitare equivoci: domani non cambia nessuna regola. Una proposta della Commissione apre un negoziato fra Parlamento e Consiglio che durer\u00e0 almeno un anno, e il testo che ne uscir\u00e0 si applicher\u00e0, secondo la bozza, due anni dopo l&#8217;entrata in vigore, cio\u00e8 verso la fine del decennio; fino ad allora le gare continuano a farsi con il Codice. Ma \u00e8 un appuntamento atteso da mesi, slittato dalla primavera all&#8217;autunno, e chi lavora in questa materia lo aspetta con una curiosit\u00e0 che non riguarda soltanto le novit\u00e0 di merito. Il testo che circola da luglio \u00e8 una versione da consultazione interservizi, 144 articoli in 7 Parti, ancora priva di valore ufficiale e destinata a essere superata dal documento adottato; le considerazioni che seguono si riferiscono a quella versione e andranno riscontrate sul testo definitivo. Serve per\u00f2 a capire che cosa domani conviene guardare per primo.<\/p>\n<p>La prima cosa da guardare non \u00e8 un articolo, \u00e8 la copertina. La bozza \u00e8 una proposta di regolamento, non di direttiva, e la differenza \u00e8 tutt&#8217;altro che formale. Da vent&#8217;anni gli appalti funzionano cos\u00ec: l&#8217;Unione scrive le regole essenziali in una direttiva, ogni Stato le recepisce con una legge propria, e in quella legge finiscono le scelte nazionali, le aggiunte, le specificazioni, gli irrigidimenti che qualcuno chiama gold plating. Il Codice del 2023 \u00e8 nato in questo modo, come prima di lui il D.Lgs. 50\/2016 e il D.Lgs. 163\/2006. Un regolamento capovolge lo schema. L&#8217;art. 288 TFUE dice che \u00e8 obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro: non richiede recepimento, non lo ammette, e la Corte di giustizia da sempre vieta agli Stati di ricopiarne il contenuto in norme interne, perch\u00e9 la copia ne confonde la natura europea e ne mette a rischio l&#8217;applicazione uniforme. Se la Commissione conferma questa scelta e il negoziato la regge, sopra soglia il Codice smetter\u00e0 di essere la fonte: viene sostituito, articolo per articolo, da un testo che le stazioni appaltanti applicheranno direttamente e sul quale il legislatore italiano potr\u00e0 intervenire soltanto negli spazi che il regolamento stesso gli lascer\u00e0.<\/p>\n<p>Quali siano questi spazi, la bozza lo dice con una certa chiarezza. Restano nazionali il sotto-soglia, che il regolamento non tocca e che continuer\u00e0 a vivere negli artt. 48-55 e 187 del Codice; la qualificazione delle stazioni appaltanti; il responsabile unico di progetto; la progettazione; l&#8217;esecuzione, che segue il diritto civile; il contenzioso, perch\u00e9 la direttiva ricorsi 89\/665\/CEE non viene abrogata ed \u00e8 anzi richiamata per lo standstill. Tutto il resto, dalla scelta della procedura ai requisiti, dalle esclusioni ai criteri di aggiudicazione, dalle modifiche contrattuali alle concessioni, passa a Bruxelles. Il Codice diventerebbe, per gli affidamenti di rilevanza europea, un testo di contorno, e per quelli minori l&#8217;unico testo: un sistema a due velocit\u00e0, con due vocabolari, due idee di procedura, due regimi di requisiti. Non \u00e8 un dramma, ma \u00e8 un cambiamento che va governato, e oggi non mi pare che ci si stia preparando a farlo.<\/p>\n<p>Alcune conseguenze toccano scelte italiane recenti, e vale la pena nominarle. L&#8217;obbligo di motivare la congruit\u00e0 economica dell&#8217;affidamento in house, che l&#8217;art. 7, comma 2, del Codice aggiunge ai presupposti europei, \u00e8 un&#8217;aggiunta nazionale che un regolamento non prevede e che sopra soglia diventerebbe difficile da difendere. L&#8217;obbligo del BIM dai 2 milioni dell&#8217;art. 43, discusso a lungo in sede di correttivo, incontra una bozza che lo impone dai 25 milioni e che considera un onere sproporzionato l&#8217;estensione oltre il necessario: nella fascia fra la soglia europea e i 25 milioni l&#8217;Italia dovrebbe chiedersi se possa tenere in piedi un obbligo che il diritto dell&#8217;Unione non conosce, con il paradosso di dover arretrare su una digitalizzazione gi\u00e0 fatta. I criteri ambientali minimi dell&#8217;art. 57 sopravvivrebbero solo dove la Commissione non avr\u00e0 esercitato la delega che la bozza le assegna per fissare requisiti verdi obbligatori per categorie di prodotto. In una direttiva ciascuna di queste scelte sarebbe stata materia di recepimento; in un regolamento diventa materia di compatibilit\u00e0, e la compatibilit\u00e0 la decide un giudice.<\/p>\n<p>C&#8217;\u00e8 poi un dato che spiega perch\u00e9 la giornata di domani non \u00e8 scontata: la forma dello strumento \u00e8 essa stessa in discussione. Secondo quanto hanno riportato la stampa specializzata e la dottrina, diciassette Stati membri pi\u00f9 la Norvegia, guidati da Austria, Francia e Germania, hanno chiesto alla Commissione, con una lettera congiunta dei primi di maggio, di restare alla direttiva, sostenendo che un regolamento romperebbe l&#8217;equilibrio raggiunto fra coordinamento delle procedure e flessibilit\u00e0 nazionale. \u00c8 in questo clima, con l&#8217;adozione rinviata dal secondo trimestre a settembre, che la bozza \u00e8 filtrata. Domani si sapr\u00e0 se la Commissione ha tenuto il punto, e gli esiti possibili sono tre. Il primo \u00e8 la conferma del regolamento, con la base giuridica dell&#8217;art. 114 TFUE e la rivendicazione della competenza esclusiva dell&#8217;Unione sugli operatori dei Paesi terzi, sulla scia delle sentenze Kolin e CRRC Qingdao; in questo caso la partita si sposta al Consiglio, dove una maggioranza contraria alla forma potrebbe imporre un ripensamento strada facendo. Il secondo \u00e8 il ritorno alla direttiva, ma ad armonizzazione massima, che riprodurrebbe buona parte degli effetti sostanziali lasciando per\u00f2 allo Stato l&#8217;atto di recepimento e, con esso, la possibilit\u00e0 di riscrivere il Codice invece di vederlo svuotato. Il terzo, meno probabile, \u00e8 un assetto misto, con un regolamento per la parte digitale e per la preferenza europea e una direttiva per le procedure. Ognuno di questi scenari cambia il calendario, il modo di lavorare delle amministrazioni e il ruolo dell&#8217;ANAC, i cui bandi-tipo, con un regolamento, andrebbero riscritti da capo.<\/p>\n<p>Quanto al merito, la bozza si concentra su pochi assi, e conviene averli in mente per leggere il testo ufficiale senza perdersi. Le sei procedure del Codice diventano tre: una procedura negoziata aperta che sar\u00e0 lo standard, con la negoziazione come regola e i criteri di selezione ridotti a facolt\u00e0; una procedura semplificata dinamica per gli acquisti ricorrenti, in cui i criteri di selezione sono vietati e, oltre le cinque manifestazioni di interesse, gli invitati vengono scelti da un&#8217;estrazione algoritmica casuale; una procedura di sfida innovativa che assorbe dialogo competitivo e partenariato per l&#8217;innovazione. La programmazione triennale lascia il posto a un piano dei fabbisogni dichiaratamente non vincolante. Il DGUE sparisce a favore di un profilo digitale di eleggibilit\u00e0 gestito dalla Commissione, con l&#8217;obbligo per gli Stati di aprire gratuitamente le banche dati entro il 2030. Nasce una vera preferenza europea, con la possibilit\u00e0 di riservare le gare agli operatori dell&#8217;Unione o coperti dagli accordi internazionali, di esigere l&#8217;origine unionale dei beni e di scartare le offerte con contenuto coperto sotto la met\u00e0. E sul fronte che seguo pi\u00f9 da vicino, le concessioni si aggiudicano con la sola procedura negoziata aperta, mentre della finanza di progetto a iniziativa privata non c&#8217;\u00e8 traccia. Dopo la sentenza della Corte di giustizia del 5 febbraio 2026 nella causa C-810\/24, che ha dichiarato incompatibile con la direttiva la prelazione del promotore, il silenzio della bozza consolida quell&#8217;esito ma lascia senza base giuridica espressa la facolt\u00e0 stessa dell&#8217;operatore di proporre l&#8217;opera, che la Corte non ha censurato e che meriterebbe di essere difesa in negoziato.<\/p>\n<p>Resta un vuoto che in un regolamento pesa pi\u00f9 che in una direttiva. La bozza fissa l&#8217;applicazione a due anni dall&#8217;entrata in vigore, con il termine ancora fra parentesi quadre, e non dice nulla delle procedure in corso e dei contratti in esecuzione a quella data. Con una direttiva la cerniera la fa la norma nazionale di recepimento, come nel 2016; con un regolamento la cerniera non c&#8217;\u00e8, e per le concessioni ventennali o trentennali aggiudicate oggi non \u00e8 chiaro quale diritto ne governer\u00e0 modifiche, riequilibrio e vigilanza quando il testo europeo sar\u00e0 applicabile. \u00c8 un punto tecnico, non politico, e proprio per questo ha buone possibilit\u00e0 di essere accolto: conviene sollevarlo per primi.<\/p>\n<p>Domani, quindi, prima di cercare le novit\u00e0, guarder\u00f2 quattro cose: regolamento o direttiva, base giuridica, numerazione degli articoli e disposizioni transitorie. Se lo strumento sar\u00e0 confermato, entro la fine del decennio avremo per la prima volta, sopra soglia, un diritto degli appalti scritto a Bruxelles e applicato a Milano senza passare da Roma; e il vero terreno di confronto non sar\u00e0 pi\u00f9 il recepimento, ma il negoziato in Consiglio e in Parlamento e, dopo, gli atti delegati con cui la Commissione riempir\u00e0 le deleghe che la bozza le riserva. Torner\u00f2 sul testo ufficiale appena sar\u00e0 disponibile, con il riscontro puntuale di ci\u00f2 che \u00e8 rimasto e di ci\u00f2 che \u00e8 cambiato rispetto alla versione circolata.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><p>Domani, 9 settembre, la Commissione europea dovrebbe presentare la proposta di riforma degli appalti pubblici e delle concessioni. Va detto subito, per evitare equivoci: domani non cambia nessuna regola. 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