{"id":551,"date":"2026-10-06T07:45:57","date_gmt":"2026-10-06T05:45:57","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/?p=551"},"modified":"2026-10-05T23:30:17","modified_gmt":"2026-10-05T21:30:17","slug":"ce-un-problema-nominiamo-un-commissario-straordinario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/2026\/10\/06\/ce-un-problema-nominiamo-un-commissario-straordinario\/","title":{"rendered":"C&#8217;\u00e8 un problema\u2026 nominiamo un Commissario Straordinario!"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone wp-image-556\" src=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2026\/10\/2026-10-05_Copertina_Articolo_Commissario_testo-1-300x169.jpg\" alt=\"\" width=\"575\" height=\"323\" srcset=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2026\/10\/2026-10-05_Copertina_Articolo_Commissario_testo-1-300x169.jpg 300w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2026\/10\/2026-10-05_Copertina_Articolo_Commissario_testo-1-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2026\/10\/2026-10-05_Copertina_Articolo_Commissario_testo-1-768x432.jpg 768w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2026\/10\/2026-10-05_Copertina_Articolo_Commissario_testo-1-1536x864.jpg 1536w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/decarlo\/files\/2026\/10\/2026-10-05_Copertina_Articolo_Commissario_testo-1.jpg 1920w\" sizes=\"(max-width: 575px) 100vw, 575px\" \/><\/p>\n<p><em>Dalla depurazione ai rigassificatori, dieci anni di deroghe hanno fatto dell&#8217;eccezione la regola: circa 300 tra Commissari Straordinari e strutture commissariali, nessun censimento ufficiale e nessuna legge organica. Al Commissario Straordinario serve una legge, e all&#8217;amministrazione ordinaria regole che funzionino.<\/em><\/p>\n<p>C&#8217;\u00e8 una formula che il legislatore riscrive, quasi con le stesse parole, quando affida a un commissario straordinario un risultato che l&#8217;amministrazione ordinaria non riesce a garantire: &#8220;<em>il commissario pu\u00f2 operare in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale<\/em>&#8220;, con clausole di salvaguardia espresse che richiamano la normativa antimafia, i vincoli europei e, a seconda dei casi, il codice dei beni culturali o i principi generali dell&#8217;ordinamento. Rileggendo le norme istitutive per il volume che sto chiudendo l&#8217;ho ritrovata nel decreto sulla depurazione delle acque reflue di fine 2016, in quello sul viadotto di Genova del 2018, nelle norme sul Giubileo del 2021, sulla peste suina africana del 2022, sui grandi investimenti strategici del 2023 e sull&#8217;edilizia penitenziaria del 2024, e quest&#8217;anno nel Piano casa e nel decreto di giugno sui rigassificatori. Ogni volta la formula dice che, per quel risultato, i poteri normali non bastano. Se lo stesso giudizio torna per dieci anni in settori cos\u00ec lontani, la deroga ha smesso di essere un&#8217;eccezione ed \u00e8 diventata una regola, scritta per\u00f2 nel posto sbagliato.<\/p>\n<p>Quanti siano i commissari straordinari nessuno lo sa con esattezza, perch\u00e9 un censimento ufficiale non esiste. Le stime disponibili parlano di 250-300 fra commissari straordinari e strutture commissariali attive, di cui circa 130 fra commissari straordinari del Governo e commissari per le opere. Pi\u00f9 del numero delle persone, per\u00f2, conta quello delle discipline: la ricognizione che ho condotto conta 65 figure commissariali, fra modelli generali, discipline di settore e commissari istituiti per un solo evento o per una sola opera, e il conto non \u00e8 chiuso. Ci sono i commissari chiamati a realizzare qualcosa con poteri straordinari, nell&#8217;emergenza, nella ricostruzione, nelle opere pubbliche e nei grandi investimenti privati, e le sole opere e programmi pubblici occupano 29 voci; ci sono quelli che sostituiscono un&#8217;amministrazione inerte o un organo sciolto, dal commissario ad acta alla commissione che regge un comune sciolto per mafia; ci sono quelli che entrano nell&#8217;impresa o nel singolo contratto, per gestirlo o liquidarlo. E c&#8217;\u00e8, quasi in disparte, il commissario straordinario del Governo previsto dall&#8217;art. 11 della l. 23 agosto 1988, n. 400, che resta l&#8217;unica disciplina generale della figura.<\/p>\n<p>Quella disciplina, per\u00f2, non d\u00e0 alcun potere di derogare alla legge: consente di nominare un commissario per realizzare obiettivi legati a programmi del Parlamento o del Governo, o per coordinare le amministrazioni statali, ferme le attribuzioni dei Ministeri. La deroga, quando c&#8217;\u00e8, viene da altre leggi, e ciascuna la dosa a modo suo. Sotto lo stesso nome finiscono cos\u00ec due domande che andrebbero tenute separate, cio\u00e8 chi esercita una competenza e secondo quali regole la esercita, e chi ha a che fare con un commissario, che sia un&#8217;amministrazione chiamata a un parere, un&#8217;impresa in gara o un proprietario da espropriare, deve ricostruirne ogni volta la disciplina.<\/p>\n<p>La deroga ha peraltro uno statuto costituzionale che la Corte ha elaborato molto prima della proliferazione attuale, anche se in contesti diversi. Con la sentenza 4 gennaio 1977, n. 4, resa sulle ordinanze prefettizie contingibili e urgenti, ha chiarito che le ordinanze di necessit\u00e0 sono provvedimenti amministrativi, soggetti come ogni altro ai controlli giurisdizionali, che operano entro i limiti, anche temporali, della situazione da fronteggiare; con la sentenza 14 aprile 1995, n. 127, sui poteri di ordinanza della protezione civile, ha precisato che la legge pu\u00f2 consentire deroghe temporalmente delimitate, non l&#8217;abrogazione o la modifica delle norme vigenti, e che il potere dev&#8217;essere ben definito nel contenuto, nei tempi e nelle modalit\u00e0 di esercizio. L&#8217;ordinanza commissariale, dunque, non cambia la legge: ne sospende l&#8217;applicazione per il caso e per il tempo che la giustificano, e resta un atto amministrativo che il giudice pu\u00f2 sindacare. Quei principi sono nati per l&#8217;emergenza e non bastano da soli ad assimilare all&#8217;ordinanza contingibile e urgente tutti i poteri che le leggi speciali danno ai commissari. Proprio qui sta, a mio avviso, il problema delle clausole che oggi abilitano a derogare a ogni disposizione di legge diversa da quella penale per l&#8217;intera durata di incarichi pluriennali: estendono un modello pensato per l&#8217;emergenza a opere e programmi che dell&#8217;emergenza condividono soprattutto i tempi stretti, senza che l&#8217;estensione sia mai stata ripensata nel suo insieme.<\/p>\n<p>Le deroghe vanno lette anche come una diagnosi, perch\u00e9 indicano quali regole il legislatore considera un ostacolo. L&#8217;art. 4 del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla l. 14 giugno 2019, n. 55, archetipo dei commissari per le opere, fa s\u00ec che l&#8217;approvazione del progetto da parte del commissario, d&#8217;intesa con le regioni, sostituisca ogni autorizzazione, parere e nulla osta, con regole particolari soltanto per ambiente e beni culturali, e gli consente di fare da stazione appaltante in deroga alla disciplina dei contratti pubblici, salvi alcuni principi generali, la normativa antimafia, i vincoli europei e le regole sul subappalto. Il d.l. 26 giugno 2026, n. 107, sui rigassificatori, fa confluire tutti i procedimenti gi\u00e0 avviati in un procedimento unico da chiudere in 200 giorni. Gli ostacoli sono sempre gli stessi: la sequenza delle autorizzazioni, la moltiplicazione dei pareri, la durata delle procedure di affidamento.<\/p>\n<p>Le deroghe, d&#8217;altra parte, non spiegano tutto. In un commissariamento riuscito il risultato pu\u00f2 dipendere dalla regola sospesa, ma anche dal fatto che per una volta c&#8217;era un solo responsabile riconoscibile, con una struttura dedicata, le risorse disponibili e un progetto fatto bene. Il commissario straordinario, nella realt\u00e0, \u00e8 una struttura prima ancora che una persona: senza tecnici e senza una contabilit\u00e0 propria resta titolare di poteri sulla carta e dipende dalle amministrazioni di cui dovrebbe superare i ritardi. Anche qui le leggi vanno in ordine sparso, dal commissario per il viadotto di Genova, dotato di una struttura di 20 unit\u00e0, a quello per i rigassificatori, che non ha compenso e si appoggia al Ministero dell&#8217;ambiente e della sicurezza energetica, ad altre amministrazioni e a societ\u00e0 pubbliche. Nessuna di queste soluzioni discende da una scelta generale su quale organizzazione serva a quale commissario. Eppure la struttura \u00e8 anche lo strumento del rientro nell&#8217;ordinario: se le competenze maturate restano chiuse in un ufficio destinato a sciogliersi, chi subentra eredita i procedimenti senza le persone che sapevano gestirli.<\/p>\n<p>Intanto il modello si assesta. Con il d.l. 11 marzo 2026, n. 32, convertito dalla l. 8 maggio 2026, n. 71, l&#8217;amministratore delegato di ANAS subentra ai commissari nominati per gli interventi sulla rete stradale indicati dal decreto, e quello di RFI riceve l&#8217;incarico per le opere ferroviarie complementari al ponte sullo Stretto: attribuzioni delimitate, ma legare la funzione straordinaria a una carica societaria significa farne una componente della gestione delle infrastrutture. Qualcosa di simile accade con il tempo. La gestione straordinaria per la ricostruzione di Ischia dopo il sisma del 2017 doveva chiudersi entro il 2021 ed \u00e8 stata prorogata, da ultimo, al 31 dicembre 2026, come quella dei commissari per i terremoti del 2018 in Molise e nel Catanese. Un istituto pensato per durare quanto l&#8217;eccezione finisce per accompagnare un territorio per quasi un decennio.<\/p>\n<p>Nulla di questo mette in dubbio che il commissario straordinario serva. Nell&#8217;emergenza le scansioni ordinarie non reggono, una ricostruzione ha bisogno di continuit\u00e0, un&#8217;opera complessa soffre della dispersione delle responsabilit\u00e0, e la Costituzione, all&#8217;art. 120, ammette la sostituzione delle regioni e degli enti locali nei casi che indica, fra cui la violazione degli obblighi europei. Il commissario unico per la depurazione delle acque reflue nasce proprio cos\u00ec, per realizzare gli interventi richiesti da due condanne della Corte di giustizia, del 2012 e del 2014, a cui l&#8217;organizzazione ordinaria non aveva saputo dare seguito. Il problema \u00e8 che, finch\u00e9 ogni urgenza trova la sua deroga, la regola ordinaria pu\u00f2 restare com&#8217;\u00e8.<\/p>\n<p>Servirebbe allora una disciplina generale delle gestioni commissariali amministrative, costruita per modelli e riservata a emergenze, ricostruzioni, opere e programmi pubblici e investimenti privati di interesse strategico, lasciando alle figure giudiziarie, concorsuali e di vigilanza la loro specificit\u00e0. Il metodo c&#8217;\u00e8 gi\u00e0 nella l. 18 marzo 2025, n. 40, che per la ricostruzione ha predisposto un modello attivato da una deliberazione, con struttura di supporto, programmazione, ordinanze e obblighi di relazione definiti prima che l&#8217;evento accada. Esteso agli altri tipi, porterebbe a fissare per legge presupposti e criteri di nomina, a raccogliere in un catalogo unico i limiti inderogabili, distinguendo quelli che discendono dalla Costituzione da quelli che le discipline speciali aggiungono, e a generalizzare la regola che il codice della protezione civile gi\u00e0 impone alle ordinanze: indicare le principali norme derogate e motivare la deroga in modo specifico. Un secondo riferimento \u00e8 la disciplina dei commissari del PNRR, che ammette l&#8217;ordinanza in deroga solo dove sia strettamente indispensabile al cronoprogramma e chiede garanzie pi\u00f9 forti quando tocca la legislazione regionale o interessi come la salute, l&#8217;ambiente e il patrimonio culturale: un modo di graduare la deroga secondo il peso degli interessi coinvolti.<\/p>\n<p>La stessa legge dovrebbe prevedere una durata con obiettivi intermedi, condizioni verificabili per la proroga e un programma di subentro, regolare controlli e rendicontazione e definire la struttura commissariale come parte necessaria dell&#8217;istituto, proporzionata al tipo di commissario: un nucleo tecnico e amministrativo, la possibilit\u00e0 di avvalersi di provveditorati, societ\u00e0 pubbliche e centrali di committenza, una contabilit\u00e0 speciale e un piano che, a fine incarico, trasferisca all&#8217;amministrazione subentrante, insieme agli atti, anche le persone e le competenze. Un registro pubblico che colleghi incarichi, fonti, poteri, strutture, costi e risultati permetterebbe infine di governare un fenomeno che oggi non si riesce nemmeno a contare.<\/p>\n<p>Resta il lato meno visibile della riforma, che \u00e8 anche il pi\u00f9 importante. Le semplificazioni che i commissari applicano con successo, quando se ne dimostrino l&#8217;efficacia e la compatibilit\u00e0 con le garanzie, dovrebbero entrare nelle regole di tutti, perch\u00e9 se ogni opera prioritaria ha bisogno di sottrarsi alle stesse norme procedimentali sono quelle norme a dover cambiare. Altrimenti ogni nuovo commissario straordinario risolver\u00e0 la sua urgenza e lascer\u00e0 intatte le condizioni che renderanno necessario il prossimo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><p>Dalla depurazione ai rigassificatori, dieci anni di deroghe hanno fatto dell&#8217;eccezione la regola: circa 300 tra Commissari Straordinari e strutture commissariali, nessun censimento ufficiale e nessuna legge organica. Al Commissario Straordinario serve una legge, e all&#8217;amministrazione ordinaria regole che funzionino. 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