{"id":69,"date":"2014-02-17T13:36:19","date_gmt":"2014-02-17T13:36:19","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/ferrara\/?p=69"},"modified":"2014-02-19T19:22:55","modified_gmt":"2014-02-19T19:22:55","slug":"la-tassa-vergogna-sui-bonifici-esteri","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/ferrara\/2014\/02\/17\/la-tassa-vergogna-sui-bonifici-esteri\/","title":{"rendered":"La tassa-vergogna sui bonifici esteri"},"content":{"rendered":"<p style=\"margin-bottom: 0cm\">Siamo tutti evasori. Fino a prova contraria. E quella prova dobbiamo fornirla noi. A chi? Alle <strong>banche<\/strong> e agli agenti del <strong>Fisco<\/strong>. L&#8217;ultima tassa dell&#8217;ex governo Letta e di Saccomanni non ha un nome preciso, ma \u00e8 gi\u00e0 operativa dall&#8217;1 febbraio.<\/p>\n<p style=\"margin-bottom: 0cm\">Di che parlo? Della<strong> ritenuta del 20%<\/strong> che le banche sono obbligate ad applicare su tutti i<strong> bonifici esteri<\/strong> che arrivano sui conti correnti italiani. Motivo? Trattasi di reddito finanziario o presunto tale. Differenza di non poco conto, ma chissenefrega. Sar\u00e0 la persona fisica, l&#8217;ente non commerciale o la societ\u00e0 semplice a sbrogliare la matassa.<\/p>\n<p style=\"margin-bottom: 0cm\">Facciamo un esempio. Se vostro padre, un amico o un&#8217;impresa vi invia duemila euro per un rimborso spese o per un semplice regalo o per qualunque altro motivo, la banca ne tratterr\u00e0 400! <a href=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/ferrara\/files\/2014\/02\/soldi-2.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignleft size-medium wp-image-72\" src=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/ferrara\/files\/2014\/02\/soldi-2-300x203.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"203\" srcset=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/ferrara\/files\/2014\/02\/soldi-2-300x203.jpg 300w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/ferrara\/files\/2014\/02\/soldi-2-1024x694.jpg 1024w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Per evitare questo <strong>prelievo forzoso<\/strong> (che ricorda per certi versi quello storico di Giuliano Amato), tu \u2013 ripeto, tu\u2013 devi dimostrare che quel denaro non fa parte del tuo reddito e non \u00e8 tassabile. Insomma, prima ti spillo e ti reputo un evasore potenziale, poi, se provvedi a contattare la banca e a compilare una autocertificazione in cui dichiari di non esserlo, i soldi (forse) ti vengono accreditati. Una follia.<\/p>\n<p>\u00c8 l&#8217;ennesimo caso di<strong> inversione dell&#8217;onere della prova<\/strong>, tanto caro evidentemente a tecnici e politici italiani. La ritenuta scatter\u00e0 per ogni tipo di somma: interessi su capitale investito all&#8217;estero; cessione di immobili o terreni; locazione da immobili e terreni.<\/p>\n<p>Ecco il testo del provvedimento del 6 agosto 2013, n.97:<\/p>\n<blockquote><p>\u201cIl prelievo va in ogni caso effettuato, indipendentemente da un incarico alla riscossione, a meno che il contribuente non attesti, mediante una autocertificazione resa in forma libera, che i flussi non costituiscono redditi di capitale o redditi diversi derivanti da investimenti all&#8217;estero o da attivit\u00e0 estere di natura finanziaria. L&#8217;autocertificazione pu\u00f2 essere resa in via preventiva e riguardare la generalit\u00e0 dei flussi che saranno accreditati presso il medesimo intermediario, salva contraria specifica indicazione da parte del contribuente\u201d.<\/p><\/blockquote>\n<p>Ma anche nel caso in cui si fornisse l&#8217;<strong>autocertificazione<\/strong>, la banca sar\u00e0 comunque costretta a segnalare l&#8217;operazione all&#8217;Agenzia delle Entrate. La questione \u00e8 ancora pi\u00f9 interessante se si continua a leggere<strong> <a href=\"http:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/wps\/file\/nsilib\/nsi\/documentazione\/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni\/provvedimenti\/2013\/dicembre+2013+provvedimenti\/provvedimento+del+18+dicembre+2013+monitoraggio+fiscale\/provv+151663.pdf\" target=\"_blank\">la norma<\/a><\/strong>:<\/p>\n<blockquote><p>\u201cIl contribuente deve fornire ogni utile informazione per individuare l\u2019eventuale natura reddituale del flusso nonch\u00e9 la fattispecie e la relativa base imponibile. In mancanza di tali informazioni, le ritenute o le imposte sostitutive vanno applicate sull\u2019intero importo del flusso ricevuto in pagamento. Per le persone fisiche titolari di reddito d\u2019impresa o di lavoro autonomo<strong> si presume<\/strong> che i flussi finanziari siano derivanti dall\u2019esercizio di tali attivit\u00e0, salva indicazione contraria da parte dei medesimi contribuenti. L\u2019intermediario comunica le posizioni per le quali non sia stato applicato il prelievo alla fonte&#8221;. \u00c8 tutto basato sulla presumibilit\u00e0, poi tocca al cittadino andare a spiegare i come e i perch\u00e9. Cos\u00ec come spetter\u00e0 a lui &#8220;richiedere all\u2019intermediario la restituzione dell\u2019imposta non dovuta ovvero applicata in misura superiore a quanto dovuto&#8221;.<\/p><\/blockquote>\n<p>C&#8217;\u00e8 da indignarsi o no?<\/p>\n<p><strong>P.S.<\/strong> \u00c8 notizia di oggi che la Commissione europea sta verificando se le nuove norme siano in linea con i principi di base della non discriminazione e del libero movimento delle merci e dei capitali. Nell&#8217;attesa che Bruxelles si esprima, i correntisti e i contribuenti italiani patiscono le pene del Fisco. E ringraziano&#8230;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><p>Siamo tutti evasori. Fino a prova contraria. E quella prova dobbiamo fornirla noi. A chi? 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