{"id":22613,"date":"2021-04-06T20:41:01","date_gmt":"2021-04-06T20:41:01","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/franza\/?p=22613"},"modified":"2021-04-06T20:41:01","modified_gmt":"2021-04-06T20:41:01","slug":"cavie-di-stato-cosi-realisticamente-articola-lassociazione-iustitia-in-veritate-di-milano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/franza\/2021\/04\/06\/cavie-di-stato-cosi-realisticamente-articola-lassociazione-iustitia-in-veritate-di-milano\/","title":{"rendered":"Cavie di Stato?   Cos\u00ec realisticamente articola l\u2019Associazione Iustitia in Veritate di Milano."},"content":{"rendered":"<p><strong><a href=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/franza\/files\/2021\/04\/97385264_117339349972420_3660414353649172480_n-e1617740182220.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignleft size-full wp-image-22614\" src=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/franza\/files\/2021\/04\/97385264_117339349972420_3660414353649172480_n-e1617740182220.jpg\" alt=\"\" width=\"520\" height=\"293\" \/><\/a>Propongo ai lettori, come dovere di informazione, il documento dell\u2019Associazione \u201cIustitia in Veritate\u201d di Milano (nel corso del testo trovate indicazioni\u00a0 per mettervi in contatto),<\/strong> che conta un team di professionisti di vari settori e discipline uniti dalla passione per la Verit\u00e0, secondo il significato cristiano del termine, senza la quale non pu\u00f2 esserci alcuna giustizia reale.<strong> \u00a0Ora un testo dell\u2019Associazione riguarda il discusso obbligo vaccinale per il personale sanitario. Ma attenzione, perch\u00e9 aperta questa finestra, il provvedimento sar\u00e0 esteso\u00a0 a qualunque categoria, vale a dire a\u00a0 tutti. Quindi, la frontiera del governo \u00e8\u00a0 farci diventare\u00a0 cavie di stato?<\/strong><\/p>\n<p><strong>Eccolo:\u00a0 <\/strong><strong>Il Decreto Legge n. 44 \u2013 <em>Misure urgenti per il contenimento dell\u2019epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici<\/em>, entrato in vigore il 01\/04\/2021 purtroppo non \u00e8 un pesce d\u2019aprile ma una tragica realt\u00e0.<\/strong><\/p>\n<p>Abbiamo scoperto che <strong>lo stato pu\u00f2 imporre un trattamento sanitario obbligatorio, basato su una terapia genica sperimentale, la cui efficacia \u00e8 dubbia <\/strong>(infatti non \u00e8 garantita l\u2019immunizzazione, n\u00e8 l\u2019eventuale sua durata)<strong> \u00a0mentre gli effetti avversi, soprattutto a medio e lungo termine, non sono noti, e certamente esiste gi\u00e0 una preoccupante casistica sulle sue conseguenze, anche fatali, a breve termine<\/strong>.<\/p>\n<p>Per il momento sono interessati dal provvedimento <em>gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attivit\u00e0 nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali<\/em> (art.4, comma 1).<\/p>\n<p>Si tratta di una nuova frontiera nel progressivo annullamento delle nostre libert\u00e0 fondamentali dove la persona \u00e8 di fatto spogliata anche del proprio corpo, sul presupposto che essendo di propriet\u00e0 dello stato pu\u00f2 diventare laboratorio di esperimenti medici. <strong>Di fatto il DL ha trasformato i nostri sanitari in <em>cavie di stato<\/em>, ma nessun\u2019altra categoria di lavoratori pu\u00f2 ragionevolmente sentirsi al sicuro.<\/strong><\/p>\n<p>E\u2019 necessario comprendere l\u2019assoluta gravit\u00e0 di questo ennesimo atto liberticida, che <strong>viola la Costituzione, la Dichiarazione di Helsinki, la Convenzione di Oviedo, il Codice di Norimberga, la Normativa sulla privacy, lo Statuto dei lavoratori e la recente Risoluzione 2361 del 27 gennaio 2021 del Consiglio d\u2019Europa<\/strong>, che vieta agli Stati di rendere obbligatoria la vaccinazione anti SARS-CoV-2, e di usarla per discriminare lavoratori o chiunque decida di non avvalersi della vaccinazione.<\/p>\n<p>Il decreto legge n. 44 del 1\/4\/2021 potrebbe tuttavia non essere convertito in legge, ma \u00e8 grave che si sia arrivati a concepirne l\u2019elaborazione sulle basi di una politica sanitaria, che con le sue scelte da oltre un anno sta fagocitando ormai tutti i diritti della persona. Di fronte a tale modalit\u00e0 di intervento legislativo si manifestano quindi evidenti profili di violazioni di norme anche di rango costituzionale.<\/p>\n<p><strong>E\u2019 una battaglia di libert\u00e0 sotto ogni profilo perch\u00e9 questo ennesimo DL impositivo \u00e8 l\u2019ultimo atto di una serie di abusi<\/strong> che vanno identificati con il loro nome, ma <strong>che i pi\u00f9 hanno subito passivamente<\/strong>, <strong>rendendo di fatto possibile qualunque prepotenza e arbitrio<\/strong>: la mascherina all\u2019aperto, i tamponi senza sintomi, il coprifuoco, la chiusura di locali che avevano adottato protocolli di sicurezza, gli arresti domiciliari delle zone rosse\u2026<\/p>\n<p>Come gi\u00e0 rilevato da diversi giuristi, il decreto legge sul vaccino obbligatorio \u00e8 zeppo di illegittimit\u00e0 costituzionali e, in alcune ipotesi, potrebbe addirittura integrare anche fattispecie di reato per la sua pervasivit\u00e0. Si stanno quindi elaborando dei ricorsi affinch\u00e8 si giunga ad un pronunciamento da parte della Corte Costituzionale.<\/p>\n<p>Inoltre prevedendo ai commi 3, 4, 5, 6 dell\u2019art.4 la trasmissione di dati individuali sensibili ai sensi del D. Lgs 51\/2018, senza il consenso dell\u2019interessato e al di fuori dell\u2019ambito penale, configura un illecito, a cui si applicano le sanzioni previste dagli articoli 41, 42 e 43 del D.Lgs 51\/2018.<\/p>\n<p>L\u2019articolo 41 parla di risarcimento del danno, mentre l\u2019articolo 42 prevede sanzioni amministrative in capo a chi tratta e trasmette tali dati. I soggetti a cui fa riferimento l\u2019art. 42 sono i datori di lavoro e tutti quei funzionari che trasmetteranno i dati per conto del datore di lavoro o dall\u2019ospedale alla ASL. Le relative sanzioni amministrative vanno da 50.000 euro fino a 150.000 euro e sono previste anche sanzioni penali (ex art. 43 D.Lgs 51\/2018) fino a tre anni di reclusione.<a href=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/franza\/files\/2021\/04\/cropped-Testata-Italia-Cristiana-copia-e1617740213276.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-22615 alignright\" src=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/franza\/files\/2021\/04\/cropped-Testata-Italia-Cristiana-copia-e1617740213276.jpg\" alt=\"\" width=\"560\" height=\"107\" \/><\/a><\/p>\n<p>Consigliamo quindi alle categorie interessate:<\/p>\n<ul>\n<li>innanzitutto di <strong>mantenere la calma, senza cedere alle pressioni psicologiche<\/strong>;<\/li>\n<li>nell\u2019immediato <strong>querelare e presentare esposti al garante della privacy<\/strong> nei confronti di chi trasmetter\u00e0 i propri dati sensibili;<\/li>\n<li>alla ricezione dell\u2019invito da parte dell\u2019azienda sanitaria locale di residenza (art.4 comma 5) si pu\u00f2 presentare la lettera con la richiesta di vaccinazione e procedere in una delle due modalit\u00e0:<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>a) non presentarsi all\u2019appuntamento ed attendere altre eventuali comunicazioni, ripetendo la risposta con la prenotazione della vaccinazione;<\/li>\n<li>b) presentarsi al colloquio con la scheda di richiesta di informazioni sul vaccino. Infatti, trattandosi di una procedura medica, deve sempre essere richiesto il rilascio di un consenso informato.<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>In ragione del comma 2 dell\u2019art. 4 del DL, \u00e8 anche possibile agire in modo di attendere maggiori approfondimenti medici, ad esempio <strong>esibendo alla richiesta di vaccinazione il certificato redatto da un medico di medicina generale dove vengono prescritti diversi esami di accertamento<\/strong>, quali ad esempio:\n<ul>\n<li>Test Sierologico per accertare la presenza di anticorpi SARS-CoV-2, che potrebbero scatenare una reazione autoimmune in seguito alla vaccinazione;<\/li>\n<li>Test Anticorpali verso il PEG (polietilenglicole), presente nei vaccini mRNA e principale causa accertata delle reazioni anafilattiche.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Questi consigli sono ancora pi\u00f9 importanti soprattutto per coloro che abbiano gi\u00e0 sviluppato reazioni avverse alla prima dose del vaccino e non intendano sottoporsi alla seconda.<\/p>\n<p>Da notare infatti che gli effetti collaterali conseguenti alla campagna di vaccinazione anti coronavirus, inclusi i decessi improvvisi, sono stati \u201cbrillantemente\u201d risolti nell\u2019articolo 3 del DL che introduce pure un vero e proprio scudo penale per i vaccinatori, sollevandoli da ogni responsabilit\u00e0.<\/p>\n<p>Di conseguenza, poich\u00e9 le multinazionali farmaceutiche non risponderanno di eventuali danni, inclusi paresi, disabilit\u00e0 o decessi, in ragione degli accordi siglati dalla Commissione Europea per l\u2019acquisto e distribuzione di vaccini, che sollevano i produttori da ogni responsabilit\u00e0 legale e finanziaria, a pagare per eventuali effetti collaterali gravi sar\u00e0 lo Stato italiano.<\/p>\n<p>Ovvero tutti i cittadini contribuenti che, di fatto, dopo aver finanziato ed acquistato i vaccini, si devono per giunta assumere la responsabilit\u00e0, anche risarcitoria, in caso di reazioni avverse.<\/p>\n<p>Particolarmente inquietante \u00e8 inoltre l\u2019art. 5 del DL, che <strong>esautora completamente gli amministratori di sostegno dal prestare consenso alla vaccinazione delle persone in stato di incapacit\u00e0 a loro affidate<\/strong>, avocando questo diritto in capo al direttore sanitario della ASL o della struttura di assistenza o a un suo delegato, dunque bypassando anche eventuali familiari.<\/p>\n<p><strong>Iustitia in Veritate<\/strong>, che nell\u2019analisi di queste problematiche collabora con altri legali e realt\u00e0 associative, conformemente ai propri intenti di tutela delle persone lese nei propri diritti fondamentali, <strong>offre ai suoi associati consulenze legali personalizzate in caso subissero conseguenze in ragione del proprio rifiuto alla vaccinazione e per difendersi contro questa forma impositiva di contrasto al Covid-19<\/strong>.<\/p>\n<p>Nei luoghi di lavoro il suggerimento \u00e8 di <strong>evidenziare situazioni di pressione o di mobbing persuasivi in tale direzione e soprattutto reagire formalmente agli eventuali provvedimenti che, pertanto, vanno contestati<\/strong>.<\/p>\n<p>La situazione \u00e8 fluida ed \u00e8 quindi necessario sempre individuare la strategia pi\u00f9 adatta ad ogni singolo contesto, ricordando ovviamente che, <strong>a fronte di un provvedimento concreto, questo va impugnato.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Milano, 4 aprile 2021 \u2013 Santa Pasqua di Resurrezione<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Iustitia in Veritate<\/strong> \u2013 Corso Venezia 40 \u2013 20121 Milano (MI)<\/p>\n<p>Email: <a href=\"mailto:iustitiainveritate@gmail.com\">iustitiainveritate@gmail.com<\/a> \u2013 Tel: 02\/4507.6634<\/p>\n<p>Sito: <a href=\"http:\/\/www.iustitiainveritate.org\/\">http:\/\/www.iustitiainveritate.org<\/a><\/p>\n<p>Pagina Facebook: <a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/asdilesi\/\">https:\/\/www.facebook.com\/asdilesi\/<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Di seguito il testo degli articoli 3, 4, 5 del <\/strong><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaDettaglioAtto\/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-01&amp;atto.codiceRedazionale=21G00056&amp;elenco30giorni=false\"><strong>DL 44 del 1\/4\/2021<\/strong><\/a><strong>:<\/strong><\/p>\n<p>Art. 3<\/p>\n<p>Responsabilit\u00e0 penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2<\/p>\n<ol>\n<li>Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all\u2019articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.\u00a0 178, la punibilit\u00e0 \u00e8 esclusa quando l\u2019uso del vaccino \u00e8 conforme alle indicazioni\u00a0\u00a0 contenute\u00a0\u00a0 nel\u00a0\u00a0 provvedimento\u00a0\u00a0\u00a0 di\u00a0\u00a0\u00a0 autorizzazione all\u2019immissione in commercio emesso dalle competenti autorit\u00e0 e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attivit\u00e0 di vaccinazione.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Art. 4<\/p>\n<p>Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli \u00a0\u00a0esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario<\/p>\n<ol>\n<li>In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all\u2019articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.\u00a0 178,\u00a0 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell\u2019erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le\u00a0 professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attivit\u00e0\u00a0\u00a0 nelle\u00a0\u00a0\u00a0 strutture\u00a0\u00a0\u00a0 sanitarie,\u00a0\u00a0\u00a0 sociosanitarie\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 e socio-assistenziali,\u00a0\u00a0 pubbliche\u00a0\u00a0 e\u00a0\u00a0 private,\u00a0\u00a0\u00a0 nelle\u00a0\u00a0\u00a0 farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a\u00a0 sottoporsi a\u00a0 vaccinazione\u00a0 gratuita\u00a0 per\u00a0 la\u00a0 prevenzione\u00a0\u00a0 dell\u2019infezione\u00a0\u00a0 da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l\u2019esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti\u00a0\u00a0 obbligati.\u00a0\u00a0 La\u00a0\u00a0 vaccinazione\u00a0\u00a0 \u00e8 somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorit\u00e0 sanitarie competenti, in conformit\u00e0 alle previsioni contenute nel piano.<\/li>\n<li>Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non \u00e8 obbligatoria e pu\u00f2 essere omessa o differita.<\/li>\n<li>Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine\u00a0\u00a0 professionale\u00a0\u00a0 territoriale\u00a0\u00a0 competente trasmette l\u2019elenco degli iscritti, con l\u2019indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attivit\u00e0 nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l\u2019elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l\u2019indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano.<\/li>\n<li>Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi.\u00a0 Quando\u00a0 dai\u00a0 sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della\u00a0 provincia autonoma\u00a0 non\u00a0 risulta\u00a0 l\u2019effettuazione\u00a0\u00a0 della\u00a0\u00a0 vaccinazione\u00a0\u00a0 anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di\u00a0 vaccinazione\u00a0 nelle modalit\u00e0 stabilite nell\u2019ambito della campagna vaccinale in atto,\u00a0 la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle\u00a0 disposizioni\u00a0 in materia di protezione\u00a0 dei\u00a0 dati\u00a0 personali,\u00a0 segnala\u00a0 immediatamente all\u2019azienda sanitaria locale di residenza i nominativi\u00a0 dei\u00a0 soggetti che non risultano vaccinati.<\/li>\n<li>Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l\u2019azienda sanitaria locale di residenza invita l\u2019interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell\u2019invito, la documentazione comprovante l\u2019effettuazione della vaccinazione, l\u2019omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l\u2019insussistenza dei presupposti per l\u2019obbligo vaccinale di cui al comma 1.\u00a0 In caso\u00a0\u00a0 di\u00a0\u00a0 mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l\u2019azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l\u2019interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino\u00a0\u00a0 anti\u00a0\u00a0 SARS-CoV-2, indicando le modalit\u00e0 e i termini entro i\u00a0\u00a0 quali\u00a0\u00a0 adempiere all\u2019obbligo di cui al comma 1.\u00a0 In caso di presentazione\u00a0\u00a0 di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l\u2019azienda sanitaria locale invita l\u2019interessato a trasmettere immediatamente e comunque non\u00a0\u00a0 oltre\u00a0\u00a0 tre\u00a0\u00a0 giorni\u00a0\u00a0 dalla\u00a0\u00a0 somministrazione, la certificazione attestante l\u2019adempimento all\u2019obbligo vaccinale.<\/li>\n<li>Decorsi i termini di cui al comma 5, l\u2019azienda sanitaria locale competente accerta l\u2019inosservanza dell\u2019obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni\u00a0\u00a0 presso\u00a0\u00a0 le autorit\u00e0 competenti, ne d\u00e0\u00a0\u00a0 immediata\u00a0\u00a0 comunicazione\u00a0\u00a0 scritta all\u2019interessato, al datore di lavoro e all\u2019Ordine professionale di appartenenza.\u00a0 L\u2019adozione dell\u2019atto\u00a0\u00a0 di\u00a0\u00a0 accertamento\u00a0\u00a0 da\u00a0\u00a0 parte dell\u2019azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.<\/li>\n<li>La sospensione di cui al comma 6, \u00e8 comunicata immediatamente all\u2019interessato dall\u2019Ordine professionale di appartenenza.<\/li>\n<li>Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con\u00a0\u00a0 il\u00a0\u00a0 trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l\u2019assegnazione a mansioni diverse non \u00e8 possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non \u00e8 dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.<\/li>\n<li>La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all\u2019assolvimento dell\u2019obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.<\/li>\n<li>Salvo in ogni caso il disposto dell\u2019articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.\u00a0 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 \u00e8 omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.<\/li>\n<li>Per il medesimo\u00a0 periodo\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 al\u00a0 comma\u00a0 10,\u00a0 al\u00a0 fine\u00a0 di contenere\u00a0 il\u00a0 rischio\u00a0 di\u00a0 contagio,\u00a0 nell\u2019esercizio\u00a0 dell\u2019attivit\u00e0 libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con\u00a0 decreto\u00a0 del\u00a0 Ministro\u00a0 della\u00a0 salute,\u00a0 di concerto con\u00a0 i\u00a0 Ministri\u00a0 della\u00a0 giustizia\u00a0 e\u00a0 del\u00a0 lavoro\u00a0 e\u00a0 delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.<\/li>\n<li>Dall\u2019attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Art. 5<\/p>\n<p>Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti SARS-CoV-2 per i soggetti che versino in condizioni di incapacit\u00e0 \u00a0\u00a0naturale<\/p>\n<ol>\n<li>All\u2019articolo 1-quinquies del decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/li>\n<li>a)\u00a0 nella rubrica, le parole \u00abricoverati\u00a0\u00a0 presso\u00a0\u00a0 strutture sanitarie assistenziali\u00bb sono soppresse;<\/li>\n<li>b) dopo il comma 2, \u00e8 inserito il seguente: \u00ab2-bis.\u00a0 Quando la persona in stato di incapacit\u00e0 naturale non \u00e8 ricoverata presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe\u00a0\u00a0 strutture, comunque denominate, le funzioni di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1, sono svolte dal direttore sanitario della ASL di assistenza o da un suo delegato.\u00bb;<\/li>\n<li>c) al comma 3, le parole \u00abindividuato ai sensi dei commi 1 e 2\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abindividuato ai sensi dei commi 1, 2 e 2-bis\u00bb e, dopo la parola \u00abricoverata\u00bb, sono inserite le seguenti: \u00abo della persona non ricoverata di cui al comma 2-bis\u00bb;<\/li>\n<li>d) al comma 5, le parole \u00abpresupposti di cui ai commi 1, 2 e 3\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abpresupposti di cui ai commi 1, 2, 2-bis e 3\u00bb e, dopo le parole \u00abdalla direzione della struttura in cui l\u2019interessato \u00e8 ricoverato\u00bb, sono aggiunte le seguenti: \u00abo, per coloro che non siano ricoverati in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture, dal direttore sanitario dell\u2019ASL di assistenza\u00bb;<\/li>\n<li>e) al comma 7, primo periodo, le parole \u00abai sensi del comma 2, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la struttura dove la persona \u00e8 ricoverata\u00bb, sono sostituite dalle seguenti: \u00abai sensi dei commi 2 e 2-bis, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la struttura dove la persona \u00e8 ricoverata ovvero, nel caso di persona non ricoverata ai sensi del comma 2-bis, presso l\u2019ASL di assistenza\u00bb<\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"http:\/\/www.iustitiainveritate.org\/\">Staff di Iustitia in Veritate<\/a><\/p>\n<p><strong>A questo punto c\u2019\u00e8 da dire che occorre stare in guardia, e documentarsi bene su tutto. Perci\u00f2 auguri a tutti voi cari lettori<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Carlo Franza <\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><p>Propongo ai lettori, come dovere di informazione, il documento dell\u2019Associazione \u201cIustitia in Veritate\u201d di Milano (nel corso del testo trovate indicazioni\u00a0 per mettervi in contatto), che conta un team di professionisti di vari settori e discipline uniti dalla passione per la Verit\u00e0, secondo il significato cristiano del termine, senza la quale non pu\u00f2 esserci alcuna giustizia reale. \u00a0Ora un testo dell\u2019Associazione riguarda il discusso obbligo vaccinale per il personale sanitario. Ma attenzione, perch\u00e9 aperta questa finestra, il provvedimento sar\u00e0 esteso\u00a0 a qualunque categoria, vale a dire a\u00a0 tutti. Quindi, la frontiera del governo \u00e8\u00a0 farci diventare\u00a0 cavie di stato? Eccolo:\u00a0 [&hellip;]<\/p>\n&nbsp;&nbsp;<div class=\"readmore\"><a href=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/franza\/2021\/04\/06\/cavie-di-stato-cosi-realisticamente-articola-lassociazione-iustitia-in-veritate-di-milano\/\">Continua a leggere...<\/a><\/div><\/p>","protected":false},"author":1009,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[59281,87,23335,26,28369,51665,4625],"tags":[416283,416284,387565,416288,416287,416285,416286,416289,416290,249,355195,416291,406676],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/franza\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22613"}],"collection":[{"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/franza\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/franza\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/franza\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1009"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/franza\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=22613"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/franza\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22613\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":22616,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/franza\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22613\/revisions\/22616"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/franza\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=22613"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/franza\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=22613"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/franza\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=22613"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}