{"id":290,"date":"2022-07-30T20:21:15","date_gmt":"2022-07-30T18:21:15","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.ilgiornale.it\/grimaldi\/?p=290"},"modified":"2022-07-30T20:21:15","modified_gmt":"2022-07-30T18:21:15","slug":"divorzio-le-nuove-leggi-e-cosa-bisogna-sapere","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/grimaldi\/2022\/07\/30\/divorzio-le-nuove-leggi-e-cosa-bisogna-sapere\/","title":{"rendered":"Divorzio: le nuove leggi e cosa bisogna sapere"},"content":{"rendered":"<div class=\"I_ZkbNhI D_FY W_6D6F\" data-test-id=\"message-view-body\">\n<div class=\"msg-body P_wpofO mq_AS\" data-test-id=\"message-view-body-content\">\n<div class=\"jb_0 X_6MGW N_6Fd5\">\n<div id=\"yiv3572510716\">\n<div class=\"yiv3572510716ydp393c9be7yahoo-style-wrap\">\n<div dir=\"ltr\">\n<div>\n<p dir=\"ltr\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-medium wp-image-97\" src=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/grimaldi\/files\/2021\/01\/Diritto-di-non-leggere-300x192.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"192\" srcset=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/grimaldi\/files\/2021\/01\/Diritto-di-non-leggere-300x192.jpg 300w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/grimaldi\/files\/2021\/01\/Diritto-di-non-leggere-768x491.jpg 768w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/grimaldi\/files\/2021\/01\/Diritto-di-non-leggere.jpg 1000w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p dir=\"ltr\">La fine di un matrimonio lascia quasi sempre un senso di grande sconfitta interiore e personale. Ci si pu\u00f2 sentire falliti e incapaci di aver saputo affrontare le difficolt\u00e0. In base alle nuove leggi cosa fare una volta presa la decisione di separarsi? Cosa fare prima di chiedere la separazione? Cosa non fare durante la separazione? Abbiamo chiesto questi ed altri quesiti all&#8217;Avvocato Massimo Giordano,\u00a0 dello Studio Legale Giordano &amp; Associati di Lecco.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"jb_0 X_6MGW N_6Fd5\">\n<div class=\"\">\n<div class=\"qtd-body\">\n<div id=\"yiv3572510716yqt12678\" class=\"yiv3572510716yqt9626599174\">\n<div id=\"yiv3572510716ydp5b72372dyahoo_quoted_9729600718\" class=\"yiv3572510716ydp5b72372dyahoo_quoted\">\n<div><\/div>\n<div><strong>Con la sentenza n. 32198, pubblicata in data 5 novembre 2021, le Sezioni Unite della Corte si sono espresse intervenendo sulla sorte e definizione dell\u2019assegno di divorzio in favore del coniuge economicamente pi\u00f9 debole. Quindi cosa cambia rispetto al passato?<\/strong><\/div>\n<div>\n<div id=\"yiv3572510716ydp5b72372dyiv9567379292\">\n<div class=\"yiv3572510716ydp5b72372dyiv9567379292yahoo-style-wrap\">\n<div dir=\"ltr\">\n<div>\n<p class=\"yiv3572510716ydp5b72372dyiv9567379292ydpbbdfa437MsoNormal\">La citata sentenza n. 32198\/2021 riesamina la questione legata all\u2019insorgere, dopo il divorzio, di una convivenza dell\u2019ex coniuge e di come questo nuovo stabile rapporto possa incidere sulla debenza o meno dell\u2019assegno divorzile. Partiamo dalla premessa che l\u2019assegno divorzile ha una doppia natura in quanto ha una componente assistenziale e un componente compensativo-perequativa. In passato, mi riferisco alla sentenza della Cassazione n. 6855\/2015, l\u2019instaurarsi di una nuova convivenza dotata dei connotati di stabilit\u00e0 e continuit\u00e0, annullava completamente ogni connessione con il modello di vita caratterizzante la pregressa fase matrimoniale e con ci\u00f2 ogni presupposto per la riconoscibilit\u00e0 dell\u2019assegno divorzile. Con la pronuncia delle SS.UU. in caso di nuova e stabile convivenza, la caducazione dell\u2019intero assegno divorzile non \u00e8 pi\u00f9 automatica in quanto la componente compensativo-perequativa, laddove riconosciuta, potrebbe comunque venire salvaguardata. Dunque se il coniuge pi\u00f9 debole ha sacrificato la propria professione o carriera a favore delle esigenze familiari, a differenza del passato oggi \u00e8 considerato ingiusto che perda qualsiasi diritto ad una compensazione dei sacrifici fatti in costanza di matrimonio solo perch\u00e9 si \u00e8 ricostruito una vita affettiva. In caso di nuova convivenza l\u2019assegno divorzile potr\u00e0 dunque essere rimodulato a fronte della prova del contributo dato dal coniuge debole con le sue scelte personali; contributo che non verrebbe riconosciuto se si aderisse al principio della caducazione integrale. Naturalmente il Giudice dovr\u00e0 tenere conto, ai fini della determinazione dell\u2019ammontare dell\u2019assegno, della durata del rapporto matrimoniale per poter valutare il contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e\/o del patrimonio dell\u2019altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialit\u00e0 professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche alla luce dell\u2019et\u00e0 del richiedente e della conformazione del mercato del lavoro. I mariti possono comunque stare ancora relativamente tranquilli: il Giudice nel valutare la richiesta di assegno divorzile, sar\u00e0 infatti tenuto a considerare tutte le eventuali attribuzioni o gli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e quindi gi\u00e0 realizzato l\u2019esigenza perequativa che la recente sentenza mira a salvaguardare.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div dir=\"ltr\">\n<div>\n<p class=\"yiv3572510716ydp5b72372dyiv9567379292ydpbbdfa437MsoNormal\"><strong>Nella maggior parte dei casi una separazione impoverisce entrambe le parti coinvolte; com\u2019\u00e8 possibile separarsi tutelando allo stesso tempo il proprio patrimonio?<\/strong><\/p>\n<p class=\"yiv3572510716ydp5b72372dyiv9567379292ydpbbdfa437MsoNormal\">\u00c8 un dato di fatto che il procedimento di separazione impoverisca le parti coinvolte. Con la divisione del nucleo familiare le spese raddoppiano. I provvedimenti presi dal Giudice nell\u2019interesse della prole che impattano a livello economico sui genitori sono l\u2019assegnazione della casa coniugale, cui di solito fa da contraltare la necessit\u00e0 di reperire altra soluzione abitativa con relativo canone di locazione, e gli obblighi di mantenimento. Se questi provvedimenti venissero presi senza una effettiva ed approfondita analisi del caso specifico il rischio che almeno uno dei due coniugi, generalmente il padre, subisca un drastico e repentino peggioramento della sua situazione economica \u00e8 assai elevato. Il primo accorgimento per tentare di tutelare il patrimonio personale \u00e8 quello di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni in modo tale da non dover rimettere sul tavolo tutto ci\u00f2 che appartenga alla famiglia. In talune occasioni capita che i coniugi, per ragioni di mera opportunit\u00e0, decidano per esempio di intestare un immobile solo alla moglie nonostante l\u2019acquisto si sia perfezionato con i soldi del marito. Queste situazioni, in sede di separazione\/divorzio, diventano poi particolarmente pregiudizievoli per il marito che potrebbe trovarsi, oltre che senza propriet\u00e0, con il mutuo residuo e un affitto da pagare.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Quindi cosa fare?<\/strong><\/p>\n<p class=\"yiv3572510716ydp5b72372dyiv9567379292ydpbbdfa437MsoNormal\">Per evitare l\u2019insorgere di tali problematiche si pu\u00f2 ipotizzare di destinare l\u2019immobile ai figli anche se questo tipo di valutazione viene normalmente presa in considerazione quando i genitori sono gi\u00e0 in fase di separazione. Ulteriore strumento per la salvaguardia dell\u2019autonomia negoziale privata nella famiglia \u00e8 l\u2019istituto del TRUST. Si tratta di negozio giuridico per il quale un soggetto (entrambi i coniugi o uno solo), trasferisce uno o pi\u00f9 beni ad un altro soggetto (soggetto vicino alla famiglia ovvero uno dei coniugi), affinch\u00e9 li utilizzi a vantaggio di un terzo beneficiario (i figli oppure il coniuge o ex coniuge in relazione agli obblighi ex art.156 c.c.) o per il perseguimento di uno scopo. Nel trust possono confluire beni di ogni sorta: denaro, mobili semplici, mobili registrati, immobili, diritti reali immobiliari, royalties di brevetti, canoni di locazione. Il trust pu\u00f2 essere anche un mezzo per pianificare il passaggio intergenerazionale della ricchezza, come quando si vuole disciplinare il subentro nell\u2019azienda familiare. L\u2019istituto pu\u00f2 regolare anche i rapporti economici tra conviventi, a cui \u00e8 peraltro precluso l\u2019utilizzo del fondo patrimoniale, riservato per legge alle coppie sposate. Questa tipologia di negozio giuridico, nei procedimenti di separazione e divorzio, pu\u00f2 dunque servire per sistemare i beni comuni, risolvendo le controversie insorte per l\u2019intestazione e l\u2019utilizzo di questi, al fine di garantire il mantenimento dei figli fino al raggiungimento della loro indipendenza economica.\u00a0 Col trust \u00e8 possibile infatti isolare le risorse del coniuge obbligato agli alimenti o al mantenimento\u00a0in modo che non possano essere distolte dall\u2019adempimento di queste obbligazioni. Il coniuge obbligato,\u00a0attraverso la costituzione di un trust, pu\u00f2 cercare di contenere le richieste economiche dell\u2019altro. La segregazione evita inoltre che il patrimonio vincolato possa essere aggredito dai creditori. L\u2019istituzione di un trust pu\u00f2 essere prevista quale condizione nel ricorso per la separazione consensuale, e successivamente omologata, o nel ricorso congiunto di divorzio e\u00a0confermato\u00a0nella successiva sentenza del tribunale. Tutto ci\u00f2 trova riconoscimento nell\u2019autonomia negoziale dei coniugi quale mezzo di risoluzione delle controversie economiche nelle crisi matrimoniali.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p class=\"yiv3572510716ydp5b72372dyiv9567379292ydpbbdfa437MsoNormal\"><strong>Ai tempi del matrimonio, quando tutto andava bene, spesso si \u00e8 deciso per la comunione dei beni: come possiamo avere una tutela anche con questa decisione?<\/strong><\/p>\n<p>La riforma del diritto di famiglia L 151\/75 ha introdotto, in mancanza di diversa convenzione tra i coniugi, il regime patrimoniale della comunione dei beni al fine di attribuire ad entrambi i coniugi uguali poteri di cogestione e uguali diritti sugli acquisti. La comunione trovava (l\u2019imperfetto \u00e8 d\u2019obbligo) fondamento nell\u2019esigenza, fatta propria dall\u2019Ordinamento, di dare attuazione in maniera pi\u00f9 profonda alla causa del matrimonio, realizzando una comunione di vita tra gli sposi, anche per quanto riguarda il profilo patrimoniale, per consentire loro l\u2019uguale partecipazione alle ricchezze prodotte in costanza di matrimonio. Dette ricchezze in effetti sono, solitamente, frutto dei sacrifici e dell\u2019impegno di entrambe le parti. Con la\u00a0<i>comunione legale\u00a0<\/i>i beni acquistati dai coniugi, insieme o individualmente, entrano a far parte di un unico patrimonio comune ad entrambi. Non tutti i beni per\u00f2 cadono in comunione. <span lang=\"EN-US\">L\u2019art. 179 c.c. esclude:<\/span><\/p>\n<ol start=\"1\" type=\"1\">\n<li class=\"yiv3572510716ydp5b72372dyiv9567379292ydpbbdfa437MsoNormal\">i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;<\/li>\n<li class=\"yiv3572510716ydp5b72372dyiv9567379292ydpbbdfa437MsoNormal\">i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione;<\/li>\n<li class=\"yiv3572510716ydp5b72372dyiv9567379292ydpbbdfa437MsoNormal\">i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge e i loro accessori;<\/li>\n<li class=\"yiv3572510716ydp5b72372dyiv9567379292ydpbbdfa437MsoNormal\">i beni che servono all\u2019esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un\u2019azienda facente parte della comunione;<\/li>\n<li class=\"yiv3572510716ydp5b72372dyiv9567379292ydpbbdfa437MsoNormal\">i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonch\u00e9 la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacit\u00e0 lavorativa;<\/li>\n<li class=\"yiv3572510716ydp5b72372dyiv9567379292ydpbbdfa437MsoNormal\">i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali di cui sopra o con il loro scambio, se la circostanza \u00e8 espressamente dichiarata all\u2019atto dell\u2019acquisto.<\/li>\n<\/ol>\n<p class=\"yiv3572510716ydp5b72372dyiv9567379292ydpbbdfa437MsoNormal\">\u00c8 dunque importante avere chiaro quali siano i beni che entrano o meno a far parte della comunione per poter effettuare sin dall\u2019inizio la pi\u00f9 corretta scelta di regime patrimoniale. Ugualmente importante \u00e8 tenere conto, ad esempio in relazione all\u2019attivit\u00e0 lavorativa svolta dai coniugi, della probabilit\u00e0 di contrarre debiti. Secondo l\u2019articolo 186 c.c. i beni della comunione sono destinati a soddisfare anche le obbligazioni contratte dai coniugi, anche separatamente, nell\u2019interesse della famiglia e per qualsiasi ragione o finalit\u00e0. Ne consegue che i creditori di uno dei coniugi che non trovino capienza nel suo patrimonio individuale potranno soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, oppure potranno agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della met\u00e0 del credito, qualora i beni della comunione non siano sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti. Ovviamente questa possibilit\u00e0 \u00e8 scongiurata con l\u2019adozione del regime di separazione perch\u00e9 in questo caso delle obbligazioni personali di uno dei coniugi risponde solo il patrimonio personale di costui, mentre quello dell\u2019altro non viene coinvolto in nessun modo. Pertanto, nei confronti dei terzi creditori il regime di separazione dei beni rappresenta una prima forma elementare di protezione del patrimonio familiare. Altra forma di protezione \u00e8 la costituzione del fondo patrimoniale. Se uno dei due coniugi ha debiti o conduce un\u2019attivit\u00e0 economica che potrebbe implicare un forte rischio di insolvenza o fallimento, l\u2019altro far\u00e0 bene a tutelarsi in anticipo eventualmente, costituendo un fondo patrimoniale su tutti i beni in comune. Tutto ci\u00f2 che infatti viene immesso nel fondo patrimoniale (immobili, auto e moto, titoli di credito) non pu\u00f2 essere pignorato per debiti estranei ai bisogni familiari. Per tranquillizzare coloro che temono di aver fatto una scelta sbagliata ricordo che \u00e8 comunque possibile in qualsiasi momento modificare attraverso un atto notarile il regime patrimoniale adottato all\u2019inizio della vita coniugale. Stipulato l\u2019atto di modifica il Notaio provveder\u00e0 quindi a far annotare la nuova scelta dei coniugi sull\u2019atto di matrimonio dimodoch\u00e9 essa sia opponibile a tutti, anche ai creditori. Se ne ricorrono i presupposti deve essere anche annotata a margine della trascrizione effettuata nei registri immobiliari e dei beni mobili registrati. Si tratta di una modifica che non ha valore retroattivo e che non \u201csana\u201d le situazioni passate.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p class=\"yiv3572510716ydp5b72372dyiv9567379292ydpbbdfa437MsoNormal\"><strong>Le prime vittime dei divorzi sono appunto i figli, ma, in subordine, sono gli uomini. Peraltro, pare statisticamente, siano quasi sempre le donne ad avviare la richiesta di separazione. Pu\u00f2 chiarirci il suo pensiero in merito?<\/strong><\/p>\n<p class=\"yiv3572510716ydp5b72372dyiv9567379292ydpbbdfa437MsoNormal\">I dati statistici confermano che nella prevalenza dei casi sia la donna ad introdurre il procedimento di separazione forse perch\u00e9 \u00e8 la prima a rendersi conto dell\u2019impossibilit\u00e0 di mantenere e\/o recuperare il rapporto coniugale. Oltre alle motivazioni di natura psicologica ritengo per\u00f2 che abbiano un peso importante anche le motivazioni di natura economica. Raramente un uomo decide di attivarsi per primo sapendo che dovr\u00e0 cercare una nuova abitazione e contribuire \u201cda lontano\u201d al mantenimento dei figli e magari anche della moglie. Gli uomini hanno ormai ben chiaro ci\u00f2 che comporta dal punto di vista economico una separazione e credo sia questa consapevolezza a determinare nella maggior parte dei casi la loro posizione di \u201cresistente\u201d nell\u2019ambito del giudizio.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-medium wp-image-302\" src=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/grimaldi\/files\/2022\/07\/Avv.-Massimo-Giordano-200x300.jpg\" alt=\"\" width=\"200\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/grimaldi\/files\/2022\/07\/Avv.-Massimo-Giordano-200x300.jpg 200w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/grimaldi\/files\/2022\/07\/Avv.-Massimo-Giordano.jpg 270w\" sizes=\"(max-width: 200px) 100vw, 200px\" \/><\/p>\n<p><strong>Nella foto: Avv. Massimo Giordano dello Studio Legale Giordano &amp; Associati di Lecco<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p class=\"yiv3572510716ydp5b72372dyiv9567379292ydpbbdfa437MsoNormal\"><strong>Se un marito, tra l&#8217;altro, \u00e8 economicamente la parte debole, \u00e8 possibile ridimensionare l&#8217;assegno di mantenimento a prescindere dalle richieste della moglie?<\/strong><\/p>\n<p class=\"yiv3572510716ydp5b72372dyiv9567379292ydpbbdfa437MsoNormal\">Non basta pi\u00f9 la semplice disparit\u00e0 economica tra\u00a0<i>ex\u00a0<\/i>coniugi per riconoscere, a quello dei due pi\u00f9 debole, il diritto all\u2019assegno di mantenimento. Il Giudice infatti deve valutare anche le eventuali capacit\u00e0 lavorative di quest\u2019ultimo e quindi la possibilit\u00e0 di potersi mantenere da solo, a prescindere dalla disponibilit\u00e0 di un posto di lavoro. Questo, in sintesi, \u00e8 il pensiero della Cassazione degli ultimi anni.\u00a0 All\u2019atto della separazione il Giudice decide se accordare il mantenimento al coniuge che non ha la capacit\u00e0 di mantenersi da solo, di condurre cio\u00e8 un decoroso stile di vita in relazione all\u2019ambiente sociale in cui \u00e8 inserito. La misura di tale mantenimento \u00e8 rivolta a garantire solo l\u2019autosufficienza e non a colmare il divario economico tra i due\u00a0<i>ex<\/i> coniugi. Pertanto, una volta assicurato il sostentamento a quello meno abbiente, non rileva pi\u00f9 che l\u2019altro sia molto pi\u00f9 ricco e possa avere un tenore di vita pi\u00f9 elevato.\u00a0 Allo stesso modo, \u00e8 da escludere il mantenimento se il coniuge \u201cpi\u00f9 povero\u201d ha gi\u00e0 comunque un proprio reddito che gli consenta di mantenersi da solo, a prescindere dalle capacit\u00e0 economiche dell\u2019ex. Secondo gli ultimi orientamenti, se la moglie \u00e8 giovane o con pregresse esperienze lavorative e quindi formata o comunque con un titolo professionale spendibile sul mercato del lavoro, il Giudice respinger\u00e0 la sua richiesta di assegno. Naturalmente il discorso \u00e8 diverso se ad uno dei due coniugi \u00e8 stata attribuita la separazione con addebito. Non ha infatti diritto al mantenimento la moglie che subisce l\u2019addebito per aver tradito il marito, per essersene andata via di casa senza una valida ragione o per non aver prestato l\u2019assistenza morale e materiale al coniuge. In base alla mia esperienza non \u00e8 pi\u00f9 inusuale che la moglie sia la parte economicamente pi\u00f9 forte del rapporto; in questo caso il marito non \u00e8 obbligato a contribuire al suo mantenimento, rimane invece tenuto a provvedere, in proporzione alle sue sostanze, al mantenimento della prole.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p class=\"yiv3572510716ydp5b72372dyiv9567379292ydpbbdfa437MsoNormal\"><strong>In questo caso il giudice potrebbe, in via eccezionale, lasciare la casa al marito anche se \u00e8 di propriet\u00e0 della moglie?<\/strong><\/p>\n<p class=\"yiv3572510716ydp5b72372dyiv9567379292ydpbbdfa437MsoNormal\">Il principio che regola l\u2019assegnazione della casa coniugale \u00e8 finalizzato esclusivamente alla tutela della prole. Il godimento della casa familiare a seguito della separazione dei genitori, (anche se non uniti in matrimonio), ai sensi dell&#8217;art. 337 sexies c.c. \u00e8 attribuito tenendo prioritariamente conto dell&#8217;interesse dei figli, occorrendo soddisfare l&#8217;esigenza di assicurare loro la conservazione dell&#8217;<i>habitat<\/i> domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Ne consegue che, indipendentemente dalla propriet\u00e0 ed indipendentemente dalla situazione economica, la casa familiare viene assegnata al genitore collocatario dei figli. Le pi\u00f9 recenti sentenze (Cass. n. 18603\/21, n. 3221\/2018) confermano che i problemi, le liti e i comportamenti dei genitori non possono incidere \u201ca detrimento dei minori\u201d cosicch\u00e9 l\u2019assegnazione della casa familiare deve seguire esclusivamente il criterio del perseguimento del miglior interesse per il figlio. L\u2019assegnazione della casa coniugale non rappresenta una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge pi\u00f9 debole ma \u00e8 espressamente condizionata soltanto all&#8217;interesse dei figli, essendo scomparso il criterio preferenziale costituito dall&#8217;affidamento della prole, a fronte del superamento, in linea di principio, dell&#8217;affidamento monogenitoriale in favore della scelta, di regola, dell&#8217;affido condiviso. Ne consegue che, in assenza di figli, il Giudice non potr\u00e0 disporre l\u2019assegnazione della casa familiare, quand\u2019anche uno degli ex coniugi sia privo di una abitazione e l\u2019altro ne disponga pi\u00f9 di una. Il Giudice dovr\u00e0 per\u00f2 tenere conto di questo squilibrio economico tra gli ex coniugi in sede di definizione dell\u2019assegno di divorzio, sempre che naturalmente il coniuge privo di casa di propriet\u00e0 sia anche non indipendente economicamente, nel qual caso, qualora sia in grado di provvedere al pagamento dell\u2019affitto di una abitazione dignitosa e sufficiente per i suoi bisogni e non abbia contribuito ad accrescere con il suo impegno e il suo lavoro il patrimonio della famiglia o dell\u2019altro coniuge, non sar\u00e0 neppure destinatario di un assegno a suo favore.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Vi sono addirittura casi di mariti che sono costretti a vivere in macchina, in quanto gli hanno portato via tutto e anche pignorato la partita IVA con la quale lavoravano. Esiste una via di fuga legalmente parlando?\u00a0<\/strong><\/p>\n<p class=\"yiv3572510716ydp5b72372dyiv9567379292ydpbbdfa437MsoNormal\">Il Tribunale stabilisce il contributo al mantenimento della moglie e dei figli sulla base, oltre che delle richieste delle parti, dell\u2019analisi delle dichiarazioni dei redditi di entrambi i coniugi proprio per assumere una decisione quanto pi\u00f9 oggettiva e sostenibile possibile e quindi evitare di mettere in ginocchio una parte (che solitamente coincide con il marito\/padre). Talvolta per\u00f2 accade che, specie con il passare degli anni e con l\u2019insorgere di situazioni nuove (ad esempio una diminuzione della capacit\u00e0 reddituale o la perdita del posto di lavoro) per il padre diventi impossibile continuare a versare l\u2019assegno di mantenimento originariamente previsto. Per evitare l\u2019insorgere di procedure esecutive, i cui risvolti spesso sono drammatici, \u00e8 necessario ricordare che si pu\u00f2 nuovamente adire il Tribunale per richiedere una modifica dei provvedimenti di separazione o divorzio. Naturalmente perch\u00e9 questo ricorso possa essere accolto e quindi portare ad una rivisitazione dell\u2019assegno \u00e8 necessario dimostrare l\u2019intervenuto cambiamento\u00a0<i>in peius<\/i>\u00a0della situazione precedente.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p class=\"yiv3572510716ydp5b72372dyiv9567379292ydpbbdfa437MsoNormal\"><strong>Succede anche che il marito, talvolta, per essere in qualche modo penalizzato, viene additato dalla moglie come fedifrago o viceversa. Ma se non vi sono le prove, queste accuse hanno un peso legale?<\/strong><\/p>\n<p class=\"yiv3572510716ydp5b72372dyiv9567379292ydpbbdfa437MsoNormal\">Il tradimento \u00e8 ancora una delle pi\u00f9 frequenti cause di separazione tra i coniugi. Il dato ovviamente non sorprende: la fedelt\u00e0 \u00e8 uno dei principali obblighi nascenti dal matrimonio e, pertanto, la sua violazione costituisce una grave mancanza nei confronti del coniuge. In alcuni casi, l\u2019infedelt\u00e0 pu\u00f2 costare non solo la fine del rapporto ma anche l\u2019addebito della separazione, con le conseguenze economiche importanti di cui abbiamo gi\u00e0 parlato. Il tradimento deve per\u00f2 essere provato in Tribunale non potendo il Giudice accertarlo solo sulla base delle dichiarazioni rese dal coniuge tradito. In ogni caso il tradimento, anche laddove dimostrato, non equivale automaticamente a causa di addebito. Il coniuge che ha tradito non subir\u00e0 l\u2019addebito se riuscir\u00e0 a dimostrare che il fallimento del matrimonio deriva da ben altre ragioni e che il tradimento \u00e8 conseguenza di una situazione precedente gi\u00e0 compromessa da altre ragioni. Ovviamente sia per avanzare la richiesta di addebito sia per difendersi diventa fondamentale la prova. Non \u00e8 ammesso utilizzare registrazioni effettuate con cimici, microspie o altri sistemi lasciati accesi in auto o a casa di nascosto ed \u00e8 ancora piuttosto controversa la possibilit\u00e0 di utilizzare messaggi (sms, chat, email) se carpiti di nascosto e senza autorizzazione. Secondo la gran parte dei giudici, simili prove non possono essere utilizzate perch\u00e9 acquisite violando la legge (cio\u00e8 la privacy e il diritto di segretezza della corrispondenza). Secondo qualche precedente giurisprudenziale \u00e8 per\u00f2 possibile presentare al giudice un sms, un whatsapp o un\u2019email a condizione che il dispositivo sul quale sia stata trovata la prova del tradimento fosse lasciato aperto e disponibile per casa, senza alcuna protezione. Anche l\u2019eventuale confessione deve essere provata, (si pensi ad una lettera indirizzata al coniuge). La confessione riportata in modo orale, se non davanti a terzi che possano testimoniare le affermazioni, non pu\u00f2 essere prova in quanto non documentabile. La\u00a0fotografia\u00a0\u00e8 invece utilizzabile come prova solo se non espressamente contestata mentre le relazioni investigative non costituiscono prova documentale: l\u2019investigatore privato potr\u00e0 per\u00f2 essere chiamato a testimoniare sui fatti che sono avvenuti in sua presenza e ai quali ha assistito personalmente.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Esiste una legge che punisce il coniuge che mette i figli contro l&#8217;altro coniuge inventando le pi\u00f9 infamanti accuse?<\/strong><\/p>\n<p class=\"yiv3572510716ydp5b72372dyiv9567379292ydpbbdfa437MsoNormal\">I figli hanno il diritto a vivere con entrambi i genitori. Anche se questi sono separati o hanno divorziato, \u00e8 importante riuscire a mantenere solidi legami affettivi con i minori affinch\u00e9 sia il padre sia la madre maturino un rapporto amorevole e un contatto se non quotidiano comunque periodico. Nelle separazioni in cui il livello di conflittualit\u00e0 risulta essere particolarmente elevato accade per\u00f2, e ancora con una certa frequenza, che uno dei due genitori screditi l\u2019altro agli occhi dei figli o commetta gravi inadempienze rispetto al provvedimento che disciplina i termini di visita. In questi casi laddove si ravvisi l\u2019insorgere della sindrome da alienazione parentale (atteggiamento psicologico del bambino che rifiuta la figura paterna perch\u00e9 aizzato dalla madre o viceversa) la famiglia, su indicazione del Tribunale, potr\u00e0 intraprendere un percorso di mediazione familiare. Nei casi pi\u00f9 gravi, il genitore, quasi sempre il padre, potr\u00e0 poi fare ricorso al Giudice per chiedere la cessazione della condotta denigratoria e la modifica (se non addirittura la revoca) del provvedimento di affidamento dei figli. Il Giudice, su istanza di parte, potr\u00e0 infatti modificare i provvedimenti in vigore relativi all\u2019affidamento e potr\u00e0 disporre a carico del genitore colpevole delle condotte pregiudizievoli, delle sanzioni quali ad esempio:<\/p>\n<ul type=\"disc\">\n<li class=\"yiv3572510716ydp5b72372dyiv9567379292ydpbbdfa437MsoNormal\">l\u2019ammonizione<\/li>\n<li class=\"yiv3572510716ydp5b72372dyiv9567379292ydpbbdfa437MsoNormal\">il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell\u2019altro genitore e nei confronti del figlio (perch\u00e9 in assenza della figura paterna \u00e8 privato del diritto ad una sana e serena crescita)<\/li>\n<li class=\"yiv3572510716ydp5b72372dyiv9567379292ydpbbdfa437MsoNormal\">la collocazione del figlio presso l\u2019altro genitore<\/li>\n<li class=\"yiv3572510716ydp5b72372dyiv9567379292ydpbbdfa437MsoNormal\">la revoca dell\u2019affidamento condiviso<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"yiv3572510716ydp5b72372dyiv9567379292ydpbbdfa437MsoNormal\">Recentissime sentenze hanno addirittura stabilito che costituisce reato la condotta, ripetuta nel tempo, del genitore che fa di tutto per evitare che l\u2019altro genitore e il figlio si vedano in quanto si viola l\u2019ordine di un giudice, ovvero la disposizione contenuta nel provvedimento di separazione o di divorzio che sancisce questo diritto. Il reato scatta nel momento in cui un genitore impedisce volutamente l\u2019esercizio del diritto di visita dell\u2019altro. In questi casi \u00e8 possibile sporgere querela nei confronti dell\u2019altro genitore (solitamente la ex moglie) in modo da avviare il procedimento penale. Nel momento in cui il reato verr\u00e0 accertato, sar\u00e0 possibile ottenere il risarcimento del danno.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p dir=\"ltr\"><strong>In ogni caso prima di chiedere la separazione al coniuge \u00e8 sempre meglio chiedere delucidazioni ad un buon avvocato. In quanto anche quando inizialmente si \u00e8 disponibili a una\u00a0 consensuale, poi subentrano leggi che rimettono tutto in gioco e l&#8217;accordo salta. E&#8217; d&#8217;accordo?<\/strong><\/p>\n<p class=\"yiv3572510716ydp5b72372dyiv9567379292ydpbbdfa437MsoNormal\">La scelta di addivenire ad una separazione consensuale o ad un divorzio congiunto, pur comportando una maggior fatica iniziale, \u00e8 sempre da preferire. Partendo dal presupposto che in questo tipo di procedimenti non si pu\u00f2 ragionare in termini di\u00a0 \u201ccausa vinta\u201d\u00a0 o\u00a0 \u201ccausa persa\u201d\u00a0 \u00e8 importante affidarsi a professionisti seri che, pur difendendo gli interessi di parti diverse, collaborino insieme alla ricerca della miglior soluzione per tutti. La parte deve essere subito informata rispetto a ci\u00f2 che comporta una separazione sia in termini di diritti da salvaguardare sia in termini di obblighi da rispettare. Una valutazione oggettiva e una buona \u201ccontrattazione\u201d potranno aiutare le parti a raggiungere pi\u00f9 agevolmente l\u2019accordo. Naturalmente nelle situazioni pi\u00f9 complesse, in cui prevale l\u2019emotivit\u00e0 e quindi la litigiosit\u00e0 bisogner\u00e0 rimettersi alla decisione ultima del Tribunale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p class=\"yiv3572510716ydp5b72372dyiv9567379292ydpbbdfa437MsoNormal\"><strong>Ravvisa delle responsabilit\u00e0, per una qualsiasi causa legale, nella sua categoria professionale?<\/strong><\/p>\n<p class=\"yiv3572510716ydp5b72372dyiv9567379292ydpbbdfa437MsoNormal\">In questo tipo di procedimenti pu\u00f2 essere determinante il feeling che si crea tra i professionisti. Se entrambi gli avvocati sono convinti che vi siano le premesse per addivenire ad una separazione consensuale nessuna delle due parti si sentir\u00e0 schiacciata dall\u2019altra. Non sempre questo accade e credo che per svolgere seriamente e responsabilmente il proprio incarico un avvocato non debba sempre assecondare le richieste del proprio assistito, aiutandolo, laddove necessario, a comprendere i limiti della sua posizione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<p><strong>veronica_grimaldi1@yahoo.it<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"H_7jIs D_F ab_C Q_69H5 E_36RhU\" data-test-id=\"toolbar-hover-area\">\n<div class=\"D_F W_6D6F r_BN gl_C\" data-test-id=\"card-toolbar\">\n<div class=\"D_F ab_C en_0 b_Z14vXdP e_3mS2U I_ZkbNhI P_Z1otBpf\">\n<div class=\"D_F cdPFi_Z1oI2WW cdPFi4_Z29WjXl\" data-test-id=\"popover-container\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><p>La fine di un matrimonio lascia quasi sempre un senso di grande sconfitta interiore e personale. Ci si pu\u00f2 sentire falliti e incapaci di aver saputo affrontare le difficolt\u00e0. In base alle nuove leggi cosa fare una volta presa la decisione di separarsi? Cosa fare prima di chiedere la separazione? Cosa non fare durante la separazione? Abbiamo chiesto questi ed altri quesiti all&#8217;Avvocato Massimo Giordano,\u00a0 dello Studio Legale Giordano &amp; Associati di Lecco. Con la sentenza n. 32198, pubblicata in data 5 novembre 2021, le Sezioni Unite della Corte si sono espresse intervenendo sulla sorte e definizione dell\u2019assegno di divorzio [&hellip;]<\/p>\n&nbsp;&nbsp;<div class=\"readmore\"><a href=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/grimaldi\/2022\/07\/30\/divorzio-le-nuove-leggi-e-cosa-bisogna-sapere\/\">Continua a leggere...<\/a><\/div><\/p>","protected":false},"author":1117,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":true,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[18093],"tags":[3157,34481,2699,18093,115,38062],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/grimaldi\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/290"}],"collection":[{"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/grimaldi\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/grimaldi\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/grimaldi\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1117"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/grimaldi\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=290"}],"version-history":[{"count":17,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/grimaldi\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/290\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":309,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/grimaldi\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/290\/revisions\/309"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/grimaldi\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=290"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/grimaldi\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=290"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/grimaldi\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=290"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}