{"id":83,"date":"2021-01-26T20:15:02","date_gmt":"2021-01-26T19:15:02","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.ilgiornale.it\/grimaldi\/?p=83"},"modified":"2021-01-26T20:36:06","modified_gmt":"2021-01-26T19:36:06","slug":"la-responsabilita-contrattuale-in-tema-di-pandemia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/grimaldi\/2021\/01\/26\/la-responsabilita-contrattuale-in-tema-di-pandemia\/","title":{"rendered":"La responsabilit\u00e0 contrattuale in tema di pandemia"},"content":{"rendered":"<div class=\"ydpb44cd9bfyahoo-style-wrap\">\n<div><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-medium wp-image-97\" src=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/grimaldi\/files\/2021\/01\/Diritto-di-non-leggere-300x192.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"192\" srcset=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/grimaldi\/files\/2021\/01\/Diritto-di-non-leggere-300x192.jpg 300w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/grimaldi\/files\/2021\/01\/Diritto-di-non-leggere-768x491.jpg 768w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/grimaldi\/files\/2021\/01\/Diritto-di-non-leggere.jpg 1000w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/div>\n<\/div>\n<div id=\"ydpd15180d1yahoo_quoted_1201710942\" class=\"ydpd15180d1yahoo_quoted\">\n<div id=\"ydpd15180d1yiv4237689237\">\n<div id=\"ydpd15180d1yiv4237689237ymail_android_signature\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"ydpd15180d1yahoo_quoted_1201710942\" class=\"ydpd15180d1yahoo_quoted\">\n<div id=\"ydpd15180d1yiv4237689237\">\n<div id=\"ydpd15180d1yiv4237689237ymail_android_signature\">\n<div id=\"ydpd15180d1yahoo_quoted_1201710942\" class=\"ydpd15180d1yahoo_quoted\">\n<div id=\"ydpd15180d1yiv4237689237\">\n<div id=\"ydpd15180d1yiv4237689237ymail_android_signature\">\n<p dir=\"ltr\"><strong>L\u2019emergenza dovuta al Covid, soprattutto quella sanitaria ma non solo, apre una serie di problematiche\u00a0 che investono il settore legale.\u00a0 Dalla sicurezza dei vaccini a quella negli ospedali, dalle responsabilit\u00e0 del governo alle chiusure degli esercizi commerciali\u00a0 imposte dalla zona rossa. E ancora: l&#8217;esigenza\u00a0 di snellire l&#8217;iter dei processi grazie alla digitalizzazione. <\/strong><strong>Ne abbiamo parlato con l&#8217;Avv. Roberto\u00a0 Campagnolo di Milano, Patrocinante in Cassazione e Docente in Bocconi.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p dir=\"ltr\"><strong>Avvocato, il mondo intero \u00e8 cambiato dopo lo scoppio della pandemia. Quali prospettive e quali nuovi scenari si aprono per l\u2019operatore del diritto, specialmente in ambito italiano?<\/strong><\/p>\n<p dir=\"ltr\">Il diritto \u00e8 materia troppo viva e troppo legata all\u2019attualit\u00e0 per non essere toccata da un evento cos\u00ec dirompente come una pandemia. La vita degli italiani si \u00e8 profondamente modificata in seguito al lockdown e questo ha avuto ripercussioni in primis nell&#8217; ambito economico. Gli operatori commerciali, in particolare, hanno risentito del blocco delle attivit\u00e0. Si profilano responsabilit\u00e0 dunque sia per chi ha trasgredito i limiti e i divieti imposti, sia, viceversa, per quegli amministratori della cosa pubblica che hanno imposto prescrizioni troppo severe e restrittive, con grave danno per gli esercenti. Anche il settore industriale \u00e8 stato enormemente compromesso, meno forse del terziario avanzato il quale pu\u00f2 sfruttare meglio le modalit\u00e0 online. Il lavoro degli italiani, dunque, non sar\u00e0 pi\u00f9 lo stesso, e questo modifica l\u2019approccio del giurista, il quale deve pi\u00f9 decisamente orientarsi verso il diritto dell\u2019informatica ed essere pi\u00f9 attento alla cybersecurity. In ambito medico, invece, la responsabilit\u00e0 degli operatori sanitari in tempo di Covid si estende, come in ogni emergenza, al limite della responsabilit\u00e0 oggettiva, ossia anche\u00a0 in caso di colpa lievissima, stante il rischio di pandemia. Anche il singolo, nel rispetto delle norme minime sociali ed igienico \u2013 sanitarie, \u00e8 responsabilizzato in tale senso.<\/p>\n<\/div>\n<p dir=\"ltr\">\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"ydp8c212bf7D_F ydp8c212bf7ek_BB ydp8c212bf7H_6D6F ydp8c212bf7aw_2941hk ydp8c212bf7ba_10I1Qt ydp8c212bf7az_oOItw ydp8c212bf7ay_Z1nkUQx ydp8c212bf7I_kt4zd\">\n<div id=\"ydp8c212bf7app\" class=\"ydp8c212bf7D_F ydp8c212bf7ek_BB ydp8c212bf7H_6D6F ydp8c212bf7cZ1RN91d_n ydp8c212bf7s_1HCsWR ydp8c212bf7aw_Z22yhkg ydp8c212bf7I_kt4zd ydp8c212bf7az_DW ydp8c212bf7ba_Z2gmOa3 ydp8c212bf7ay_Z1cYiMT ydp8c212bf7c2hBT4u_Zm6i39 ydp8c212bf7cZTwBjO_Zdogtk\" data-test-id=\"mail-app\">\n<div class=\"ydp8c212bf7I_ZnwrMC ydp8c212bf7D_F ydp8c212bf7em_N ydp8c212bf7o_h ydp8c212bf7W_6D6F ydp8c212bf7H_6D6F\" data-test-id=\"content-area\">\n<div class=\"ydp8c212bf7D_F ydp8c212bf7em_N ydp8c212bf7o_h ydp8c212bf7s_1HLnlu\" data-test-id=\"content-below-tabs\">\n<div id=\"ydp8c212bf7mail-app-component-container\" class=\"ydp8c212bf7D_F ydp8c212bf7em_N ydp8c212bf7ej_eUh ydp8c212bf7o_h\">\n<div class=\"ydp8c212bf7D_F ydp8c212bf7o_v ydp8c212bf7p_R ydp8c212bf7I_ZnwrMC\" data-test-id=\"mail-right-rail\">\n<div class=\"ydp8c212bf7D_F ydp8c212bf7ek_BB\">\n<div class=\"ydp8c212bf7D_F ydp8c212bf7em_N ydp8c212bf7ek_BB ydp8c212bf7iz_A ydp8c212bf7iy_h ydp8c212bf7a_3vpWV ydp8c212bf7H_6D6F\">\n<div class=\"ydp8c212bf7k_w ydp8c212bf7W_3vpWV ydp8c212bf7a_3vpWV ydp8c212bf7iz_A ydp8c212bf7iy_h ydp8c212bf7P_6Fd5\" data-test-id=\"right-rail-ad\">\n<div id=\"ydp8c212bf7slot_MON\" data-yaft-module=\"norrin_ad_mon\">\n<div id=\"ydp8c212bf7tgtMON\">\n<div id=\"ydp250d741fyahoo_quoted_2069484441\" class=\"ydp250d741fyahoo_quoted\">\n<div><strong>Il processo civile \u00e8 forse quello che si presta ad una maggiore digitalizzazione, essendo il primo ad essere stato declinato in forma telematica. La lezione del Covid -19 pu\u00f2 suggerire interventi di snellimento delle procedure?<\/strong><\/div>\n<div>\n<div id=\"ydp250d741fyiv5269195037\">\n<p dir=\"ltr\">Nei palazzi di giustizia l\u2019esperienza del Covid-19 ha evidenziato una cronica mancanza di organizzazione, e la crescente difficolt\u00e0 di implementare il processo telematico in periodo di lockdown. Sebbene siano state rese esecutive molteplici attivit\u00e0 da remoto, la carenza di idonee dotazioni informatiche rende ancora oltremodo difficile la celebrazione di un processo, anche solamente civile, in forma interamente telematica. Comunque, nonostante le concrete possibilit\u00e0 offerte dal processo telematico, la tendenza per quanto riguarda la giustizia civile \u00e8 quella di una progressiva rinuncia all\u2019oralit\u00e0, per privilegiare il deposito di memorie scritte. Ci\u00f2, tuttavia, non significa necessariamente snellimento delle procedure, ma, spesso, un ritorno ad un vecchio, per non dire antico, modo di concepire la realt\u00e0 processuale.<\/p>\n<p dir=\"ltr\"><strong>Nella prassi processuale alcuni momenti di interlocuzione con il Magistrato si sono trasformati in passaggi formali, quasi burocratici. Per esempio, nell\u2019udienza di precisazione delle conclusioni, nelle udienze interlocutorie o nelle udienze che non necessitano la presenza di soggetti ulteriori rispetto ai difensori. La \u201ctrattazione cartolare\u201d potr\u00e0 essere usata a pieno regime per semplificare il lavoro degli operatori?<\/strong><\/p>\n<p dir=\"ltr\">A fronte della estrema diffusione e contagiosit\u00e0 del Covid\u201319, il Governo \u00e8 intervenuto innovando, in situazioni di emergenza, il processo civile. Molteplici sono le iniziative legislative, dalla regolamentazione dell\u2019orario degli uffici, alla celebrazione delle udienze da remoto ed infine alla previsione che, nello svolgimento delle udienze civili, le quali richiedano solo la partecipazione dei difensori, vengano scambiate note scritte, successivamente depositate in telematico. Per il solo processo civile (essendo il processo penale \u201ctutta aula\u201d e dunque essendo per quest\u2019ultimo preferita l\u2019oralit\u00e0 della videoconferenza)\u00a0 la cartolarit\u00e0 per la sua grande duttilit\u00e0 \u00e8 destinata ad incontrare il maggior favore rispetto alle consuete procedure in presenza. Infatti, nelle udienze che non necessitano la presenza di un soggetto ulteriore rispetto al difensore, \u00e8 sufficiente lo scambio di note scritte, sulla base delle quali il giudice redige l\u2019apposito verbale d\u2019udienza. Si tratta indubbiamente di una notevole semplificazione del rito, ma anche di un ritorno all\u2019antico. Il processo civile, dunque, ci guadagna in snellimento e duttilit\u00e0, non rinunciando tuttavia alla sua solennit\u00e0.<\/p>\n<div><\/div>\n<div><strong>Nei prossimi mesi o anni l\u2019emergenza sanitaria si tradurr\u00e0 in emergenza economica. Ai giudici occorrer\u00e0 una particolare sensibilit\u00e0 per individuare, per esempio, i reati da \u201csalvare\u201d ed esigenze di recupero dei creditori. Come reagir\u00e0 il sistema a questa sfida del prossimo futuro?<\/strong><\/div>\n<p dir=\"ltr\">L\u2019 Ordinamento italiano \u00e8 solido ed al tempo stesso aperto alle sfide che verranno. Certamente, la risposta alla post\u2013pandemia una volta che, si spera, sar\u00e0 terminata l\u2019emergenza sanitaria, non si far\u00e0 attendere e andr\u00e0 ad affiancarsi ai provvedimenti economici che saranno sicuramente presi a livello centralizzato e locale. Certamente essa si svilupper\u00e0 da un lato attorno ad eventuali azioni a tutela dei soggetti pi\u00f9 deboli, che hanno pi\u00f9 risentito della pandemia, fino agli addetti a settori cruciali come quelli del terziario, specie della ristorazione e dei negozi, i pi\u00f9 danneggiati dall\u2019epidemia. Sul piano pi\u00f9 propriamente di tutela della salute, ci potranno essere ricorsi di singoli e collettivit\u00e0 non adeguatamente protetti contro il virus, e persino class actions (azioni collettive) contro case produttrici di vaccini per eventuali inadempienze o ritardi.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"ydpd15180d1yahoo_quoted_1201710942\" class=\"ydpd15180d1yahoo_quoted\">\n<div id=\"ydpd15180d1yiv4237689237\">\n<div id=\"ydpd15180d1yiv4237689237ymail_android_signature\">\n<p dir=\"ltr\"><strong>Concentriamoci ora sui vaccini. La responsabilit\u00e0 delle case farmaceutiche che hanno messo a punto i vaccini sperimentali in tempi eccezionalmente rapidi \u00e8 da considerarsi attenuata, stante la scriminante dello stato di necessit\u00e0?<\/strong><\/p>\n<p dir=\"ltr\">Ci\u00f2 \u00e8 possibile. Innanzitutto opera sulle case farmaceutiche la scriminante dello stato di necessit\u00e0. Indubbiamente la pandemia ha obbligato ad una corsa contro il tempo e per questo i protocolli sanitari,\u00a0 pur essendo stati rispettati, sono stati attuati in tempi particolarmente rapidi. Inoltre, i dati epidemiologici e la conoscenza di un virus nuovo, e delle sue possibili mutazioni, sono ancora in fase sperimentale. Tutto questo fa s\u00ec che le case farmaceutiche possano essere decisamente protette da responsabilit\u00e0 per colpa, tranne i casi di negligenza e colpa grave. Nel caso del vaccino Pfizer, ad esempio, \u00e8 stato introdotto in Inghilterra uno \u201cscudo legale\u201d e quindi non si potr\u00e0 fare ricorso al colosso anche nel caso in cui il vaccino desse complicazioni ed effetti collaterali, anche gravi.<\/p>\n<p dir=\"ltr\"><strong>Oppure la responsabilit\u00e0 \u00e8, viceversa, da ritenersi potenziata ed incrementata, proprio per l\u2019alta significativit\u00e0 del compito cui la casa farmaceutica \u00e8 chiamata ad assolvere?<\/strong><\/p>\n<p dir=\"ltr\">Questo \u00e8 un annoso problema, di difficile soluzione. Occorre infatti contemperare la scriminante dello stato di necessit\u00e0, come ho appena ricordato, con il profilo di una responsabilit\u00e0 oggettiva (ossia non solo nei casi di colpa lieve, ma addirittura senza colpa) che \u00e8 operante nel diritto italiano, in tutti i casi di assunzione di un rischio elevato, come nel caso di una risposta ad una pandemia. La strada percorribile, a mio avviso, \u00e8 quella inglese, ossia contratti che tutelino le case farmaceutiche produttrici del vaccino a non assumersene la piena responsabilit\u00e0. Il tutto comunque nel quadro del diritto dello Stato italiano di intervenire con una legislazione regolamentare pi\u00f9 restrittiva ad hoc.<\/p>\n<p dir=\"ltr\"><strong>Stante l\u2019eccezionale importanza, a livello globale, della messa a punto del vaccino, si pu\u00f2 ritenere che gravi sulle case farmaceutiche produttrici una responsabilit\u00e0 oggettiva extracontrattuale, ben oltre l\u2019inversione dell\u2019onere della prova per colpa?<\/strong><\/p>\n<p dir=\"ltr\">S\u00ec, la responsabilit\u00e0 oggettiva per danno aquiliano ex. art. 2043, ossia extracontrattuale, \u00e8 sempre ammessa. L\u2019alea consentita alla vaccinazione sulla base di un rischio tipico \u00e8 particolarmente bassa in caso di una pandemia come questa.<\/p>\n<p dir=\"ltr\"><strong>Esiste una responsabilit\u00e0 per la mancata o la ritardata consegna delle dosi di vaccino richieste dall&#8217;Italia e da ogni singola regione?<\/strong><\/p>\n<p dir=\"ltr\">S\u00ec, esiste sotto due concorrenti profili. Innanzitutto, esiste una responsabilit\u00e0 di tipo contrattuale che grava sulle case farmaceutiche, nei confronti delle quali si pu\u00f2 dunque agire per inadempimento o mora. Inoltre, tale responsabilit\u00e0 risulta aggravata sia sotto il profilo della colpa, sia sotto quello della responsabilit\u00e0 (oggettiva) per epidemia, colposa o dolosa. In secondo luogo, la responsabilit\u00e0 \u00e8 di tipo extracontrattuale sempre per epidemia, e giova rilevare che esiste una precisa norma della Costituzione la quale tutela la salute come bene primario per la collettivit\u00e0. Anche gli individui i quali potrebbero essere maggiormente esposti al rischio di contrarre una patologia da Covid-19, in seguito alla mancata assunzione del vaccino, soprattutto se medici o infermieri i quali possono potenzialmente esporre a contagio pazienti gi\u00e0 fragili e debilitati per precedenti patologie, potrebbero investire di responsabilit\u00e0 le case farmaceutiche inadempienti o ritardatarie. Infine, le singole regioni interessate del ritardo o della mancata consegna dei vaccini possono lamentare una disparit\u00e0 di trattamento fra di esse, che pu\u00f2 essere fatta valere anche nei confronti dello Stato.<\/p>\n<p dir=\"ltr\"><strong>Le case farmaceutiche cha hanno messo a punto i vaccini sono da ritenersi inserite in un circuito commerciale. E\u2019 comunque configurabile una responsabilit\u00e0 oggettiva contrattuale, riguardante la produzione e la messa in vendita del farmaco?<\/strong><\/p>\n<p dir=\"ltr\">S\u00ec, tuttavia secondo le singole clausole contrattuali ammesse nel nostro Ordinamento secondo la piena autonomia privata. Inoltre contrattualmente ed extra contrattualmente,\u00a0 la responsabilit\u00e0 contrattuale pu\u00f2 essere limitata. A dire il vero, ad una limitazione della responsabilit\u00e0 contrattuale pu\u00f2 fare seguito una maggiore responsabilit\u00e0 extracontrattuale, secondo una serie di pesi e contrappesi che sono propri di un Ordinamento giuridico garantista come il nostro.<\/p>\n<p dir=\"ltr\"><strong>Le case farmaceutiche rispondono in maniera contrattuale oggettiva dell\u2019efficacia immunizzante del farmaco?<\/strong><\/p>\n<p dir=\"ltr\">Direi di no. Si tratta di un portato della comunit\u00e0 scientifica, di una conquista della scienza e non di una decisione della casa farmaceutica. Allo stato delle attuali evidenze epidemiologiche, dunque, \u00e8 sufficiente una responsabilit\u00e0 contrattuale per colpa.<\/p>\n<p dir=\"ltr\"><strong>Esiste una responsabilit\u00e0 oggettiva del governo in merito alle procedure d\u2019immunizzazione della popolazione? E del personale sanitario?<\/strong><\/p>\n<p dir=\"ltr\">No, io ritengo che lo Stato italiano abbia un preminente compito di tutela della salute dei cittadini. Mentre la responsabilit\u00e0 oggettiva del personale sanitario non esiste ed \u00e8\u00a0 fuori discussione.<\/p>\n<p dir=\"ltr\"><strong>Parliamo di Covid -19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus. I limiti imposti alla circolazione delle persone e delle merci impattano in tema economico.\u00a0 Quali ripercussioni sul diritto?<\/strong><\/p>\n<p dir=\"ltr\">Tutta l\u2019attivit\u00e0 legata alla vita delle persone ed al centro dei loro interessi \u00e8 stata profondamente sconvolta, con gravi danni all\u2019economia, che sulla circolazione dei mezzi e delle persone si fonda. La contrattualistica commerciale deve prevedere, in tempo di pandemia, clausole ad hoc che la contemplino. Si pu\u00f2 invocare lo stato di necessit\u00e0. Delicatissimo problema \u00e8 quello legato alla libert\u00e0 di circolazione delle persone, che \u00e8 un diritto garantito dalla Costituzione, e che appare profondamente compromesso, a fronte di un diritto alla salute, di rango costituzionalmente superiore.<\/p>\n<p dir=\"ltr\"><strong>E per quanto riguarda i negozi e gli esercizi commerciali?<\/strong><\/p>\n<p dir=\"ltr\">\u00a0In questo caso, la contrattualistica privata pu\u00f2 servire a poco. E\u2019 lo Stato che deve intervenire con misure assistenziali e di sostegno. In buona sostanza, il diritto civile deve trovare il sostegno del diritto pubblico.<\/p>\n<p dir=\"ltr\"><strong>La divisione in zone\/colori dell\u2019Italia pone significativi squilibri fra regioni. L\u2019 attuazione della nostra Costituzione nella parte che riguarda le autonomie locali\u00a0 potrebbe esserne effettivamente pregiudicata? E se s\u00ec, si possono aprire profili d\u2019incostituzionalit\u00e0?<\/strong><\/p>\n<p dir=\"ltr\">Il divieto di circolazione fra regioni, e spesso, in zona rossa, fra comuni spezza l\u2019Italia in tanti piccoli \u201ccampanili\u201d, accentuando disparit\u00e0 e disequilibri che decenni di autonomia avevano cancellato. La responsabilit\u00e0 di sindaci e governatori mai come in queste ore \u00e8 da ritenersi altamente potenziata e cruciale, cos\u00ec come cruciale \u00e8 il dialogo fra Enti locali e Stato centrale. Infatti, deve essere ben dosato il profilo di autonomia \u2013 responsabilit\u00e0 \u2013 coordinamento con lo Stato. Gi\u00e0 adesso molti sono stati i contenziosi aperti e gli strascichi polemici. Il rapporto Enti territoriali \u2013 Stato italiano potrebbe comportare che dalla questione dei limiti imposti alle autonomie regionali sia investita la Corte Costituzionale. Non \u00e8 ancora successo ma, di certo, \u00e8 una via percorribile.<\/p>\n<p dir=\"ltr\"><strong>Quale altro contenzioso si pu\u00f2 aprire in materia di Covid -19 ?<\/strong><\/p>\n<p dir=\"ltr\">Il contenzioso possibile presenta numerosi profili, da quello della responsabilit\u00e0 delle case farmaceutiche, a quella degli operatori sanitari; dal divieto di circolazione fra regioni o comuni, con i conseguenti strascichi in materia di opposizione a divieti posti dallo Stato stesso, a casi di pandemia colposa, per non parlare delle ripercussioni in ambito economico, specie per quanto riguarda gli esercizi commerciali, come gi\u00e0 ricordato. Ad ogni modo, \u00e8 proprio in momenti socialmente impattanti e cruciali, come appunto la pandemia, che la forza del diritto s\u2019impone, e impone agli operatori del diritto uno sforzo congiunto per risollevare le sorti del nostro Paese.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><strong>grimaldiveronica8@gmail.com<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><p>L\u2019emergenza dovuta al Covid, soprattutto quella sanitaria ma non solo, apre una serie di problematiche\u00a0 che investono il settore legale.\u00a0 Dalla sicurezza dei vaccini a quella negli ospedali, dalle responsabilit\u00e0 del governo alle chiusure degli esercizi commerciali\u00a0 imposte dalla zona rossa. E ancora: l&#8217;esigenza\u00a0 di snellire l&#8217;iter dei processi grazie alla digitalizzazione. Ne abbiamo parlato con l&#8217;Avv. 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