{"id":789,"date":"2012-11-16T17:46:54","date_gmt":"2012-11-16T16:46:54","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/porro\/?p=789"},"modified":"2012-11-16T17:46:54","modified_gmt":"2012-11-16T16:46:54","slug":"bestia-statale-che-iva-si-applica-alle-patate-fritte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/porro\/2012\/11\/16\/bestia-statale-che-iva-si-applica-alle-patate-fritte\/","title":{"rendered":"Bestia statale: che Iva si applica alle patate fritte?"},"content":{"rendered":"<p>Ricevo da un commensale (che ringrazio) una circolare dell&#8217;agenzia delle entrate che \u00e8 meglio di un trattato di cinquecento pagine, o di un&#8217;indagine dei professoroni, sul motivo per il quale l&#8217;Italia e l&#8217;Europa, se continua cos\u00ec, sono morte. Morte. O diciamo meglio. Se continua cos\u00ec l&#8217;unica nostra forma di difesa diventa la ribellione civile.<br \/>\nDelle tasse abbiamo parlato. Ma quasi peggio di esse sono le leggi, le norme, i regolamenti, la burocrazia che ci ammazza. I solerti funzionari, che pagati da noi, ci dicono cosa dobbiamo fare nel minimo dettaglio. Perfino come trattare fiscalmente le patatine fritte. A questo siamo arrivati. Leggere per credere.<\/p>\n<p>OGGETTO: IVA \u2013 Cessioni patate prefritte surgelate \u2013 aliquota applicabile &#8211;<br \/>\nConsulenza giuridica \u2013 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633<br \/>\nCon la richiesta di consulenza giuridica indicata in oggetto, ALFA ha<br \/>\nchiesto chiarimenti in merito all\u2019applicazione dell\u2019aliquota IVA ridotta del 4 per cento alle patate prefritte surgelate, ai sensi del n. 6) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633.<br \/>\nQuesito ALFA aderisce a Confindustria e rappresenta sul piano nazionale molti e differenziati settori produttivi, tra cui quello dei prodotti surgelati.<\/p>\n<p>Sotto il profilo della qualificazione, per \u201cpatate prefritte surgelate\u201d si<br \/>\nintende il prodotto composto esclusivamente da patate che hanno subito un<br \/>\ntrattamento di prefrittura e successivo surgelamento.<br \/>\n<strong>Pertanto, il prodotto si presenta senza aggiunta di ingredienti diversi da<br \/>\npatate e olio e perci\u00f2 si distingue da quello preso in considerazione dalla<br \/>\nrisoluzione 9 febbraio 2004, n. 13, ossia dalle patate prefritte alle spezie<br \/>\n(ingredienti: patate, olio vegetale, olio extravergine di oliva, sale, spezie \u2013 rosmarino, aglio e salvia \u2013 e aromi naturali) alle quali \u00e8 stata riconosciuta applicabile l\u2019aliquota IVA del 10 per cento, ai sensi del punto 70) della Tabella Direzione Centrale Normativa A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633 [ortaggi e piante mangerecce (esclusi i tartufi) preparati o conservati senza aceto o acido acetico (v.d. ex 20.02)].<\/strong><\/p>\n<p>Parere dell\u2019Agenzia delle Entrate<br \/>\nIn merito all\u2019aliquota IVA applicabile alle cessioni del prodotto \u201cpatate<br \/>\nprefritte surgelate\u201d, descritto da ALFA, sulla base del parere tecnico rilasciato ad ALFA dall\u2019Agenzia delle Dogane con nota prot. n. \u2026 del \u2026 marzo 2012, allegata all\u2019istanza, si esprimono le seguenti considerazioni.<br \/>\nIl prodotto in questione, definito \u201cpatate prefritte surgelate\u201d, consiste in<br \/>\npatate surgelate previamente sottoposte ad un processo non pi\u00f9 complesso della semplice prefrittura, senza aggiunta di altri ingredienti oltre a patate e olio.<br \/>\nSecondo l\u2019Agenzia delle Dogane, \u201cI prodotti sopra descritti, cos\u00ec come<br \/>\nperaltro confermato da numerose Informazioni Tariffarie Vincolanti rilasciate<br \/>\nrecentemente sia dall\u2019Italia che da numerosi stati della Comunit\u00e0 Europea, sono da classificare al codice NC 2004 1010 come \u201caltri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell\u2019aceto o nell\u2019acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006; &#8211; Patate: &#8212; semplicemente cotte\u201d.<br \/>\nA tale classificazione l\u2019Agenzia delle Dogane \u00e8 pervenuta anche tenendo<br \/>\nconto di quanto indicato dalle Note esplicative alla Nomenclatura Combinata,<br \/>\nche proprio al codice 2004 1010 precisano testualmente: \u201crientrano in<br \/>\nparticolare in questa sottovoce i prodotti di cui alle note esplicative del SA [Sistema Armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, ndr], voce 2004, secondo comma, punto 1\u201d. In base a quest\u2019ultimo punto, tra i prodotti pi\u00f9 frequentemente posti in commercio della voce 2004.10 (Patate) rientrano le patate (fritte) interamente o parzialmente cotte nell\u2019olio e poi congelate.<br \/>\nLa stessa Agenzia delle Dogane precisa, altres\u00ec, che, diversamente dal<br \/>\nprodotto cui si riferisce la risoluzione n. 13\/E del 2004, nel caso di specie non vi \u00e8 alcuna aggiunta n\u00e9 di spezie n\u00e9 di altre erbe aromatiche.<br \/>\nTanto premesso, per quanto concerne l\u2019esatta individuazione dell\u2019aliquota<br \/>\nIVA applicabile alla commercializzazione di tali prodotti, si rileva che il n. 6) della tabella A, parte II, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, prevede l\u2019applicazione dell\u2019aliquota IVA del 4 per cento per \u201cortaggi e piante mangerecce, anche cotti congelati o surgelati\u201d, richiamando la voce doganale 07.02.<br \/>\nCome precisato dall\u2019Agenzia delle Dogane, \u201cla voce 0702 500 (patate)<br \/>\ncon l\u2019entrata in vigore il 1\u00b0 gennaio 1988 della nuova Nomenclatura Combinata, \u00e8 stata suddivisa in due nuove voci, la 0710 1000 e la 2004 1010\u201d. In particolare, la voce 0710 1000 individua le patate nell\u2019ambito della voce che comprende gli \u201cOrtaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati\u201d, mentre gli stessi ortaggi o legumi preparati o conservati con procedimenti diversi dalla cottura in acqua o al vapore, rientrano nel Capitolo 20 e, nello specifico, la patate, come sopra ricordato, rientrano nella voce 2004 1010.<br \/>\nPertanto, in base al richiamo contenuto nel n. 6) della Parte II della<br \/>\nTabella A alla citata voce doganale 07.02 &#8211; corrispondente alla voci 0710 1000 e 2004 1010 della tariffa doganale vigente (Taric), nella quale, in particolare, l\u2019Agenzia delle Dogane ha fatto rientrare il prodotto \u201cpatate prefritte surgelate\u201d senza aggiunta di altri ingredienti oltre patate e olio &#8211; alle cessioni dei citati prodotti surgelati si rende applicabile l\u2019aliquota IVA del 4 per cento.<\/p>\n<p>IL DIRETTORE CENTRALE<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><p>Ricevo da un commensale (che ringrazio) una circolare dell&#8217;agenzia delle entrate che \u00e8 meglio di un trattato di cinquecento pagine, o di un&#8217;indagine dei professoroni, sul motivo per il quale l&#8217;Italia e l&#8217;Europa, se continua cos\u00ec, sono morte. 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