{"id":2581,"date":"2013-05-22T05:54:15","date_gmt":"2013-05-22T05:54:15","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/?p=2581"},"modified":"2013-06-10T21:24:13","modified_gmt":"2013-06-10T21:24:13","slug":"arriva-il-730-ecco-come-pagare-meno-tasse-sulla-casa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/2013\/05\/22\/arriva-il-730-ecco-come-pagare-meno-tasse-sulla-casa\/","title":{"rendered":"Arriva il 730, come scalare le spese sulla casa"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><a href=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/files\/2013\/05\/730.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-2597\" src=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/files\/2013\/05\/730.jpg\" alt=\"\" width=\"551\" height=\"308\" srcset=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/files\/2013\/05\/730.jpg 680w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/files\/2013\/05\/730-300x167.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 551px) 100vw, 551px\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: left\">L&#8217;appuntamento con il 730 \u00e8 imminente. Dopo aver affrontato <a href=\"http:\/\/wp.me\/p3j6cp-EB\" target=\"_blank\">nel post precedente tutti i modi per abbattere il carico fiscale e contenere le pretese del fisco<\/a>\u00a0attraverso detrazioni e deduzioni relative spese pi\u00f9 comuni legate alla vita quotidiana, proseguiamo questa Guida pratica su come pagare meno tasse in modo legale, con un \u00a0focus specifico sulla casa. Ad accompagnarsi tra le regole dell&#8217;Erario \u00e8 sempre il <strong>fiscalista Paolo Duranti<\/strong> il tema della casa.<\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/files\/2013\/05\/duranti-22.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignleft size-thumbnail wp-image-2609\" src=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/files\/2013\/05\/duranti-22-150x150.jpg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" \/><\/a>Dottor Duranti,\u00a0come funziona la detraibilit\u00e0 dei mutui prima casa?<\/strong><\/p>\n<p>\u00abLa detrazione per gli interessi passivi (e gli oneri accessori) derivanti da mutui ipotecari spetta secondo limiti e modalit\u00e0 differenti, in base alla tipologia di fabbricato e all\u2019anno in cui \u00e8 stato stipulato il contratto. Innanzitutto, va detto che per i mutui stipulati a decorrere dal 1993 la detrazione \u00e8 ammessa esclusivamente per<strong>\u00a0l\u2019acquisto dell\u2019abitazione principale<\/strong>. Inoltre, dal primo gennaio 2008 la detrazione \u2013 nella misura del 19 per cento \u2013 si calcola su un ammontare massimo di interessi passivi pari a 4.000 euro. In sostanza, <span style=\"text-decoration: underline\">il risparmio fiscale per il contribuente non potr\u00e0 superare 760 euro all\u2019anno<\/span>. In caso di\u00a0<strong>contitolarit\u00e0 del mutuo<\/strong>, l\u2019importo di 4.000 euro deve essere suddiviso tra i cointestatari. In presenza di un mutuo ipotecario intestato a due coniugi, di cui uno fiscalmente a carico dell\u2019altro, la detrazione, per entrambe le quote di interessi passivi, spetta al coniuge che ha l\u2019altro a carico\u00bb.<\/p>\n<p><strong>Si pu\u00f2 beneficiare della detrazione solo se il proprietario \u00e8 residente?<\/strong><\/p>\n<p>\u00ab<span style=\"text-decoration: underline\"><strong>L<\/strong><strong>a riduzione dell\u2019imposta spetta anche se l\u2019immobile viene adibito ad abitazione principale di un familiare<\/strong><\/span>.\u00a0Un discorso analogo va fatto con riferimento ai <strong>mutui contratti per la costruzione della propria abitazione<\/strong>: <span style=\"text-decoration: underline\">gli interessi sono detraibili, nella misura del 19 per cento, su un massimo di 2.582,28 euro<\/span>\u00bb.<\/p>\n<p><strong>Le spese per la mediazione immobiliare sono detraibili?<\/strong><\/p>\n<p>\u00ab\u00c8 importante ricordare che tra gli oneri detraibili \u00e8 compreso anche il\u00a0<strong>compenso corrisposto all\u2019agente immobiliare<\/strong>, anche se versato prima della stipula del rogito. <span style=\"text-decoration: underline\">L\u2019importo complessivo sul quale calcolare la detrazione non pu\u00f2 essere superiore a 1.000 euro<\/span>\u00bb.<\/p>\n<p><strong>Il mutuo per la seconda casa si pu\u00f2 detrarre?<\/strong><\/p>\n<p>\u00abNon pi\u00f9. Come accennato sopra, la detrazione \u00e8 ammessa esclusivamente per l\u2019acquisto dell\u2019abitazione principale\u00bb.<\/p>\n<p><strong>E per chi vive in affitto? Non c&#8217;\u00e8 niente?<\/strong><\/p>\n<p>\u00abC&#8217;\u00e8 la possibilit\u00e0 di detrarre (<span style=\"text-decoration: underline\">dai 150 ai 300 euro annui<\/span>) le\u00a0<strong>spese dell\u2019affitto<\/strong>\u00a0della propria abitazione principale, <span style=\"text-decoration: underline\">a condizione che il contratto sia stato stipulato ai sensi della riforma del 1998<\/span> (legge n. 431, che ha mandato in soffitta l\u2019equo canone e i patti in deroga). Non si possono poi tralasciare le <span style=\"text-decoration: underline\">detrazioni spettanti in funzione della tipologia di reddito posseduto<\/span> (lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo, d\u2019impresa in contabilit\u00e0 semplificata e alcuni redditi diversi): sono infatti previste riduzioni d\u2019imposta in misura decrescente man mano che il reddito aumenta, fino ad annullarsi al limite di 55.000 euro\u00bb.<\/p>\n<p><strong>E per i lavori di ristrutturazione come funziona la normativa?<\/strong><\/p>\n<p>\u00ab<strong><span style=\"text-decoration: underline\">Le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 per gli interventi di\u00a0ristrutturazione edilizia, sono detraibili nella misura del 50 per cento, con un limite massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unit\u00e0 immobiliare interessata dai lavori<\/span><\/strong>. <span style=\"text-decoration: underline\">Fino al 25 giugno 2012 e dal 1\u00b0 luglio 2013 la misura \u00e8 del 36 per cento, con un tetto dimezzato (48.000 euro)<\/span>. Va peraltro ricordato che l\u2019Agenzia delle Entrate (con la recente circolare n. 13\/E del 9 maggio) ha chiarito che nella dichiarazione dei redditi 2013 (redditi 2012) si pu\u00f2 portare in detrazione il 50 per cento delle spese sostenute dal 26 giugno 2012, entro il ricordato limite di spesa di 96.000 euro, non considerando le spese eventualmente sostenute fino al 25 giugno, allo scopo di usufruire della maggiore detrazione per le spese sostenute complessivamente\u00bb.<\/p>\n<p><strong>Ne beneficia solo il proprietario dell&#8217;immobile?<\/strong><\/p>\n<p>\u00ab<span style=\"text-decoration: underline\">Possono usufruirne non soltanto i proprietari ma anche gli inquilini e i comodatari, nonch\u00e9 i familiari conviventi del possessore, purch\u00e9 ne sopportino le spese.<\/span> Anche gli<strong>\u00a0eredi<\/strong>\u00a0possono usufruire della detrazione per le rate non \u201csfruttate\u201d dal defunto, ma soltanto se continuano a detenere direttamente il bene. <span style=\"text-decoration: underline\">In caso di vendita dell\u2019immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi, il diritto alla detrazione per la quota residua si trasferisce automaticamente all\u2019acquirente<\/span>\u00bb.<\/p>\n<p><strong>Quali sono i lavori per i quali \u00e8 possibile usufruire di una detrazione?<\/strong><\/p>\n<p>\u00abPer i lavori di\u00a0<span style=\"text-decoration: underline\"><strong>manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro<\/strong><\/span>\u00a0e risanamento conservativo eseguiti su singole unit\u00e0 immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e loro pertinenze; la realizzazione di\u00a0<strong>autorimesse o posti auto<\/strong>\u00a0pertinenziali anche a propriet\u00e0 comune; la\u00a0<strong>rimozione di barriere architettoniche<\/strong>, l\u2019installazione di\u00a0<strong>ascensori<\/strong>\u00a0e strumenti comunque idonei a favorire la mobilit\u00e0 interna di disabili; gli interventi relativi alla\u00a0<strong>cablatura degli immobili<\/strong>, le opere finalizzate al\u00a0<strong>risparmio energetico<\/strong>, alla\u00a0<strong>sicurezza contro le intrusioni<\/strong>, al contenimento dell\u2019<strong>inquinamento acustico<\/strong>, all\u2019adozione di\u00a0<strong>misure antisismiche<\/strong>, ad evitare gli infortuni domestici. La legge condiziona il diritto alla detrazione all\u2019assolvimento di una serie di adempimenti (quali l\u2019invio della comunicazione all\u2019Asl e il pagamento tramite bonifico bancario o postale)\u00bb.<\/p>\n<p><strong>E\u00a0per i lavori di risparmio energetico?<\/strong><\/p>\n<p>\u00ab<span style=\"text-decoration: underline\"><strong>Le spese sostenute fino al 30 giugno 2013 per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti possono essere detratte nella misura del 55 per cento<\/strong>. <\/span><strong><span style=\"text-decoration: underline\">Dal 1\u00b0 luglio 2013 l\u2019agevolazione sar\u00e0 sostituita con la detrazione fiscale prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie e quindi la percentuale di detrazione scender\u00e0 al 36 per cento<\/span>.<\/strong> In dettaglio, la legge prescrive che la detrazione spetti a condizione che le spese siano effettivamente rimaste a carico del contribuente: ci\u00f2 significa che <span style=\"text-decoration: underline\">se egli ha beneficiato di un contributo, anche pubblico, su tale importo non pu\u00f2 essere riconosciuta la detrazione<\/span>. Si deve comunque trattare di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore a determinati valori (per i quali si rinvia alla <a href=\"http:\/\/efficienzaenergetica.acs.enea.it\/doc\/dm_11-03-08_coordinato_%20con_dm_26-1-10.pdf\" target=\"_blank\">normativa<\/a>). Il valore massimo della detrazione \u00e8 pari a 100.000 euro\u00bb.<\/p>\n<p><strong>Ci sono altri casi particolari?<\/strong><\/p>\n<p>\u00abPer le spese relative ad interventi su edifici esistenti, parti di essi o unit\u00e0 immobiliari (ad esempio, singoli appartamenti) riguardanti <strong>coperture, pavimenti, pareti<\/strong> (anche esterne), <strong>finestre<\/strong> comprensive di infissi, <span style=\"text-decoration: underline\">spetta una detrazione del 55 per cento, con un limite massimo di detrazione pari a 60.000 euro<\/span>. Valgono le stesse norme che abbiamo citato <a href=\"http:\/\/efficienzaenergetica.acs.enea.it\/doc\/dm_11-03-08_coordinato_%20con_dm_26-1-10.pdf\" target=\"_blank\">prima<\/a>. \u00c8 importante ricordare che <span style=\"text-decoration: underline\">in tale gruppo \u00e8 compresa anche la sostituzione dei portoni d\u2019ingresso<\/span>, purch\u00e9 i serramenti delimitino l\u2019involucro riscaldato dell\u2019edificio, verso l\u2019esterno o verso locali non riscaldati, e \u2013 anche qui \u2013 siano rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre. Sempre nella misura del 55 per cento sono detraibili le spese relative all\u2019<strong>installazione di pannelli solari<\/strong> per la produzione di\u00a0<strong>acqua calda per usi domestici o industriali<\/strong>\u00a0e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, scuole e universit\u00e0. Il valore massimo della detrazione \u00e8 di 60.000 euro. Stessa cosa dicasi per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, oppure con\u00a0<strong>pompe di calore ad alta efficienza<\/strong>\u00a0e con impianti geotermici a bassa entalpia. In entrambi i casi, tuttavia, la detrazione non pu\u00f2 superare il tetto di 30mila euro\u00bb.<\/p>\n<p><strong>Come viene erogata la detrazione?<\/strong><\/p>\n<p>\u00abLa detrazione non pu\u00f2 essere usufruita interamente subito, dovendo essere ripartita, come segue: per le spese sostenute nel 2007, in3 quote annuali di pari importo; per le spese sostenute nel 2008, da 3 a10 quote annuali di pari importo (a scelta del contribuente); per le spese sostenute nel 2009 e nel 2010, in5 rate annuali di pari importo; per le spese sostenute a partire dal 2011, in\u00a010 rate annuali di pari importo. <span style=\"text-decoration: underline\">Attenzione, per\u00f2, a non dimenticare da un lato l\u2019asseverazione di un tecnico abilitato<\/span> &#8211; che certifichi la rispondenza dell\u2019intervento ai requisiti prescritti dalla legge \u2013 e dall\u2019altro l\u2019<span style=\"text-decoration: underline\">attestato di qualificazione energetica<\/span> predisposto da un professionista abilitato. <span style=\"text-decoration: underline\">Il pagamento, inoltre, deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale (ad eccezione degli imprenditori degli interventi effettuati mediante contratti di leasing)<\/span>\u00bb.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>IMPORTI DELLA DETRAZIONE (FINO AL 30 GIUGNO 2013)<\/strong><strong>\u00a0<\/strong><strong><\/strong><\/h3>\n<table border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"326\">TIPOLOGIA DI INTERVENTO<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"326\">DETRAZIONE MASSIMA<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"326\">Riqualificazione energetica di edifici esistenti<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"326\">100.000 euro (55% di 181.818,18 euro)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"326\">Involucro edifici (pareti, finestre, infissi)<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"326\">60.000 euro (55% di 109.090,90 euro)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"326\">Installazione di pannelli solari<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"326\">60.000 euro (55% di 109.090,90 euro)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"326\">Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"326\">30.000 euro (55% di 54.545,45 euro)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>I lavori condominiali si possono scalare? In quali casi (sostituzione caldaia, rifacimento della facciata o di parti comuni)<\/strong><\/p>\n<p>\u00abA seconda della tipologia di intervento effettuato, la relativa spesa pu\u00f2 rientrare tra gli interventi di ristrutturazione edilizia \u2013 le cui spese sono detraibili al 50 per cento fino al prossimo 30 giugno \u2013 oppure tra quelli finalizzati al risparmio energetico (rientranti, come visto, nella detrazione del 55 per cento)\u00bb.<\/p>\n<p><strong>Wall &amp; Street<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><p>&nbsp; L&#8217;appuntamento con il 730 \u00e8 imminente. Dopo aver affrontato nel post precedente tutti i modi per abbattere il carico fiscale e contenere le pretese del fisco\u00a0attraverso detrazioni e deduzioni relative spese pi\u00f9 comuni legate alla vita quotidiana, proseguiamo questa Guida pratica su come pagare meno tasse in modo legale, con un \u00a0focus specifico sulla casa. 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