{"id":5636,"date":"2014-08-07T07:43:01","date_gmt":"2014-08-07T07:43:01","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/?p=5636"},"modified":"2014-08-07T07:45:16","modified_gmt":"2014-08-07T07:45:16","slug":"unico-2014-ecco-come-pagare-meno-tasse","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/2014\/08\/07\/unico-2014-ecco-come-pagare-meno-tasse\/","title":{"rendered":"Unico 2014, ecco come pagare meno tasse"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/files\/2014\/08\/Unico.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-5645\" src=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/files\/2014\/08\/Unico.jpg\" alt=\"\" width=\"550\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/files\/2014\/08\/Unico.jpg 700w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/files\/2014\/08\/Unico-300x218.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 550px) 100vw, 550px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Con la proroga al 19 settembre per la presentazione del modello 770 per i sostituti di imposta e con la conferma dell&#8217;invio telematico del modello Unico entro il 30 settembre, anche l&#8217;estate diventa un periodo caldo per i contribuenti. Come l&#8217;anno scorso anche quest&#8217;anno abbiamo interpellato \u00a0il fiscalista di Ancona<strong>, Paolo Duranti<\/strong>, per chiedere qualche consiglio su come diminuire il carico delle imposte. Vi ricordiamo, come al solito, la distinzione tra le due parole-chiave per il contribuente:<\/p>\n<p><strong>Deduzione<\/strong>: riduzione della base imponibile (cio\u00e8 il reddito complessivo) sulla quale viene applicata l\u2019imposta<\/p>\n<p><strong>Detrazione<\/strong>: agevolazione che consente di abbattere l\u2019imposta<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/files\/2013\/05\/duranti-2.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignleft size-thumbnail wp-image-2556\" src=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/files\/2013\/05\/duranti-2-150x150.jpg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" \/><\/a><strong>Dottor Duranti, quali sono le principali spese deducibili per le famiglie italiane?<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00ab<\/strong>Vi sono numerose tipologie di oneri deducibili: facendo una veloce carrellata, ricordiamo i<strong> <\/strong><strong>contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori<\/strong>, i contributi per i fondi integrativi del <strong>servizio sanitario nazionale<\/strong> (per un importo complessivo non superiore a <span style=\"text-decoration: underline\">3.615,20 euro<\/span>) nonch\u00e9 i contributi versati alle <strong>forme pensionistiche complementari<\/strong> &#8211; comprese quelle Ue -, relativi sia a <strong>fondi negoziali<\/strong>, sia a <strong>fondi individuali<\/strong>. Per quest&#8217;ultima voce ricordiamo che la deducibilit\u00e0 spetta per l&#8217;importo massimo di <span style=\"text-decoration: underline\">5.164,57 euro<\/span>: il limite peraltro non si applica ai soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali \u00e8 stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Vi sono inoltre i contributi sanitari versati con il <strong>premio di assicurazione dell&#8217;auto<\/strong> (ma soltanto per la parte di contributi che supera complessivamente 40 euro), i contributi versati per la cosiddetta <strong>&#8220;assicurazione casalinghe&#8221;<\/strong>, per il &#8220;fondo casalinghe&#8221;, e per il <strong>riscatto degli anni di laurea\u00bb<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Ci sono altre spese che \u00e8 possibile scalare?<\/strong><\/p>\n<p>\u00ab<span style=\"text-decoration: underline\"><strong>Gli assegni periodici corrisposti al coniuge<\/strong><\/span>, mentre <span style=\"text-decoration: underline\"><strong>non sono deducibili gli assegni o la parte degli assegni destinati al mantenimento dei figli<\/strong><\/span>, <span style=\"text-decoration: underline\"><strong>cos\u00ec come le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato<\/strong><\/span>. <span style=\"text-decoration: underline\">Nel caso in cui il provvedimento del giudice non distingua la quota dell\u2019assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l\u2019assegno si considera destinato al coniuge per la met\u00e0<\/span>.\u00a0\u00a0<span style=\"text-decoration: underline\">Infine, citiamo la deducibilit\u00e0 del 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l\u2019espletamento delle\u00a0<strong>procedure di adozione di minori stranieri<\/strong><\/span>\u00bb.<\/p>\n<p><strong>E per le erogazioni liberali?<\/strong><\/p>\n<p>\u00abValgono le stesse regole di deducibilit\u00e0 dell&#8217;anno scorso per le erogazioni in denaro effettuate a favore delle <strong>istituzioni religiose<\/strong>, sia per la <strong>Chiesa cattolica<\/strong> che per altre confessioni. Ciascuna di queste donazioni, in particolare, \u00e8 <span style=\"text-decoration: underline\">deducibile fino a 1.032,91 euro<\/span>. Sempre in ambito non profit, ricordiamo che possono essere dedotte anche le donazioni a<strong> Ong riconosciute &#8220;idonee&#8221;, Onlus, associazioni di promozione sociale ed alcune fondazioni e associazioni riconosciute, universit\u00e0, enti di ricerca ed enti parco.\u00a0\u00a0Al 19%, invece, sono detraibili le erogazioni liberali effettuate a favore delle scuole (di ogni ordine e grado). La percentuale sale al 24 per cento per le donazioni ad Onlus e partiti politici.\u00a0<\/strong>La legge ammette la <span style=\"text-decoration: underline\"><strong>detraibilit\u00e0 anche delle\u00a0erogazioni liberali\u00a0a favore degli istituti scolastici<\/strong><\/span> di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro che appartengono al sistema nazionale d\u2019istruzione, nonch\u00e9 a favore delle istituzioni dell\u2019alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle universit\u00e0, finalizzate all\u2019innovazione tecnologica, all\u2019edilizia scolastica e all\u2019ampliamento dell\u2019offerta formativa. <span style=\"text-decoration: underline\">Tali donazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario oppure con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari<\/span>\u00bb.<\/p>\n<p><strong>Quante detrazioni sono legate alla famiglia?<\/strong><\/p>\n<p>\u00abIn materia di detrazioni rilevano in primis quelle relative ai <strong>carichi di famiglia<\/strong>, cio\u00e8 da porre in relazione ai familiari che nel 2013 sono stati fiscalmente a carico del contribuente: generalmente il <strong>coniuge<\/strong> (purch\u00e9 non separato) e i <strong>figli<\/strong>, anche naturali, ma eventualmente anche altri soggetti (quali ad esempio <span style=\"text-decoration: underline\">nipoti, genitori, generi, nuore, suoceri, nonni, ecc. purch\u00e9 ovviamente siano conviventi con il contribuente<\/span>). Giova precisare che <strong>si considerano familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2013 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro<\/strong>, al lordo degli oneri deducibili. <span style=\"text-decoration: underline\"><strong>Per le famiglie numerose, con pi\u00f9 di quattro figli a carico, spetta un&#8217;ulteriore detrazione<\/strong><\/span>\u00bb.<\/p>\n<p><strong>Quali sono le altre principali detrazioni?<\/strong><\/p>\n<p>\u00abPer altre tipologie di spese la detrazione viene invece determinata in percentuale.<span style=\"text-decoration: underline\"><strong> Spetta ad esempio nella misura del 19 per cento la detrazione per talune spese sostenute dal contribuente nell\u2019interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico<\/strong><\/span>, come le <strong>spese sanitarie<\/strong>, quelle sostenute per i mezzi necessari per l\u2019accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei <strong>disabili<\/strong>, l\u2019acquisto e la riparazione di veicoli per disabili, l\u2019acquisto di cani guida, i <strong>premi per l&#8217;assicurazione sulla vita e contro gli infortuni derivanti da contratti stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000<\/strong>, i <span style=\"text-decoration: underline\"><strong>premi per assicurazioni sul rischio morte, invalidit\u00e0 permanente superiore al 5 per cento, non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2001<\/strong><\/span>, le s<span style=\"text-decoration: underline\"><strong>pese per l\u2019istruzione secondaria e universitaria, per attivit\u00e0 sportive praticate da ragazzi, per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede<\/strong><\/span> (<span style=\"text-decoration: underline\">per tale ultima ipotesi non si pu\u00f2 indicare un importo superiore a 2.633 euro<\/span>)\u00bb.<\/p>\n<p><strong>E le spese sanitarie?<\/strong><\/p>\n<p>\u00ab\u00c8 importante fare un paio di precisazioni. Innanzitutto, <span style=\"text-decoration: underline\"><strong>la detrazione del 19% spetta solo sulla parte che supera 129,11 euro<\/strong><\/span>: ci\u00f2 significa che se ad esempio la spesa ammonta a 218,55 euro, l\u2019importo su cui spetta la detrazione \u00e8 di 89,44 euro. In secondo luogo, si consideri che <span style=\"text-decoration: underline\"><strong>da quest\u2019anno le spese sanitarie vanno indicate per intero (come gi\u00e0 avviene nel modello 730) e, pertanto, non devono essere ridotte della franchigia di euro 129,11<\/strong><\/span>. Infine, relativamente alle spese sanitarie relative all\u2019<strong>acquisto di<\/strong> <strong>medicinali<\/strong>, si precisa che<span style=\"text-decoration: underline\"> la detrazione spetta se la spesa \u00e8 certificata da fattura o da scontrino fiscale (cosiddetto \u201cscontrino parlante\u201d) in cui devono essere specificati la natura, e la quantit\u00e0 dei prodotti acquistati il codice alfanumerico (identificativo della qualit\u00e0 del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario<\/span>\u00bb.<\/p>\n<p><strong>Le spese per l\u2019istruzione e lo sport si possono detrarre?<\/strong><\/p>\n<p>\u00abS\u00ec. Sono detraibili le spese sostenute per la frequenza di corsi di <strong>istruzione secondaria di primo e secondo grado, universitaria, di perfezionamento e\/o di specializzazione universitaria<\/strong>, tenuti presso universit\u00e0 o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri. Al riguardo le istruzioni ministeriali precisano che tali spese possono riferirsi anche a pi\u00f9 anni, compresa l\u2019iscrizione fuori corso, e per gli istituti o universit\u00e0 privati e stranieri non devono essere superiori a quelle delle tasse e contributi degli istituti statali italiani. Tanto per restare in tema, giova ricordare che anche le spese sostenute dai genitori per il pagamento delle <strong>rette relative alla frequenza di asili nido<\/strong>, sia pubblici che privati, sono detraibili per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio. Detraibili anche le spese sostenute per l\u2019iscrizione annuale e l\u2019abbonamento, per i ragazzi di et\u00e0 compresa tra 5 e 18 anni, ad <strong>associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica<\/strong>. La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (come ad esempio figli); a tal fine rileva per\u00f2 un importo massimo per ciascun ragazzo pari a 210 euro. <span style=\"text-decoration: underline\">La detrazione pu\u00f2 essere ripartita tra gli aventi diritto; in questo caso sul documento di spesa dev&#8217;essere indicata la quota detratta da ciascuno di essi<\/span>. <span style=\"text-decoration: underline\">Attenzione, per\u00f2: le spese devono risultare da idonea documentazione, che pu\u00f2 consistere in un bollettino bancario o postale, oppure fattura, ricevuta o quietanza di pagamento dalla quale risultino la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale o, se persona fisica, il nome cognome e residenza, nonch\u00e9 il codice fiscale del soggetto che ha reso la prestazione, la causale del pagamento, l\u2019attivit\u00e0 sportiva praticata, l\u2019importo corrisposto nonch\u00e8 i dati anagrafici del praticante l\u2019attivit\u00e0 sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento<\/span>\u00bb.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Quali sono le regole per spese connesse a colf e badanti?<\/strong><\/p>\n<p>\u00abI contributi previdenziali e assistenziali versati per <strong>colf, baby sitter, assistenti di persone anziane<\/strong> e, in genere, per gli addetti ai servizi domestici e all\u2019assistenza personale o familiare, per la parte a carico del datore di lavoro sono deducibili fino all\u2019importo massimo di 1.549,37 euro. A ci\u00f2 si aggiunga che sono detraibili le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all\u2019assistenza personale nei casi di <strong>non autosufficienza <\/strong>nel compimento degli atti della vita quotidiana.<span style=\"text-decoration: underline\"> La detrazione, per\u00f2, da un lato non \u00e8 generalizzata, operando soltanto se il reddito complessivo non supera 40mila euro, e dall&#8217;altro spetta anche per le spese sostenute per i familiari, anche se non fiscalmente a carico del contribuente<\/span>. \u00c8 importante tuttavia individuare con precisione quali soggetti si possano considerare non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana (condizione che deve risultare da certificazione medica): si tratta, ad esempio, delle persone non in grado di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all\u2019igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti, nonch\u00e9 le persone che necessitano di sorveglianza continuativa\u00bb.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>E quali altri oneri, in generale, sono detraibili?<\/strong><\/p>\n<p>\u00abIn via residuale possiamo menzionare le detrazioni previste in presenza di un contratto di <strong>locazione della casa di abitazione<\/strong>, nonch\u00e9 per i <strong>giovani inquilini under 30<\/strong> e a favore dei lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro. Meritano attenzione anche le detrazioni per gli <strong>investimenti in start up<\/strong>, per le spese di mantenimento dei <strong>cani guida<\/strong> e per le <strong>spese veterinarie<\/strong> sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva. La detrazione del 19 per cento spetta sulla parte che eccede l\u2019importo di 129,11 euro e nel limite massimo di\u00a0 387,34 euro\u00bb.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Quali sono quest&#8217;anno le detrazioni effettuabili per i lavori di ristrutturazione?<\/strong><\/p>\n<p>\u00abLa<strong> Legge di Stabilit\u00e0 2014<\/strong> ha da un lato prorogato <strong>sino al <\/strong><strong>31 dicembre 2014<\/strong> la <span style=\"text-decoration: underline\"><strong>maggiore detrazione Irpef (50 per cento)<\/strong><\/span>, sempre con il <span style=\"text-decoration: underline\"><strong>limite massimo di spesa di 96mila euro per unit\u00e0 immobiliare<\/strong><\/span>, e dall&#8217;altro previsto la<span style=\"text-decoration: underline\"><strong> detrazione al 40 per cento per le spese che saranno sostenute nel 2015<\/strong><\/span>. <span style=\"text-decoration: underline\">La percentuale torner\u00e0 alla misura ordinaria del 36 per cento a decorrere dal 2016, con il limite di 48mila euro per unit\u00e0 immobiliare<\/span>. Inoltre, sempre con la Manovra 2014 sono state estese fino alla fine di quest&#8217;anno le detrazioni delle spese sostenute per l&#8217;<strong>adozione di misure antisismiche<\/strong> su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosit\u00e0, se adibite all&#8217;abitazione principale o ad attivit\u00e0 produttive. <span style=\"text-decoration: underline\">\u00c8 utile ricordare che \u00e8 stato abolito l\u2019obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara, ridotta dal 10 al 4 per cento la misura della ritenuta d\u2019acconto operata da banche e Poste sui bonifici e soppresso l\u2019obbligo di indicare il <strong>costo della manodopera<\/strong>, in maniera distinta, nella fattura emessa dall\u2019impresa che esegue i lavori<\/span>\u00bb.<\/p>\n<p><strong>E per l&#8217;acquisto del mobilio?<\/strong><\/p>\n<p>\u00ab<span style=\"text-decoration: underline\"><strong>\u00c8 prevista la detrazione del 50 per cento per l\u2019acquisto di mobili e di &#8220;grandi elettrodomestici&#8221; di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) &#8211; che l&#8217;acquirente legge sull&#8217;etichetta energetica -, che siano destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione edilizia su edifici residenziali<\/strong><\/span>. La legge pone per\u00f2 dei requisiti ben precisi:<span style=\"text-decoration: underline\"> l\u2019acquisto deve essere effettuato nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il <strong>31 dicembre 2014<\/strong>, e le spese relative agli interventi di recupero edilizio sostenute a partire dal 26 giugno 2012<\/span>. Per quanto riguarda il mobilio, l&#8217;Agenzia delle Entrate ha chiarito che rientrano nell&#8217;agevolazione, ad esempio, <strong>letti, armadi, cassettiere, librerie, divani, ma anche i materassi e gli apparecchi di illuminazione<\/strong>. Sono considerati grandi elettrodomestici per i quali si pu\u00f2 fruire della detrazione <strong>frigoriferi, congelatori, lavastoviglie, lavatrici, forni a microonde, radiatori elettrici, ventilatori ed apparecchi per il condizionamento<\/strong>, eccetera\u00bb.<\/p>\n<p><strong>E per il risparmio energetico?<\/strong><\/p>\n<p>\u00abCome abbiamo visto per gli interventi di natura edilizia, la Legge di Stabilit\u00e0 2014 ha prorogato anche la <span style=\"text-decoration: underline\"><strong>detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici; in particolare, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 si applica la percentuale del 65 per cento (sar\u00e0 del 50 per cento nel 2015)<\/strong><\/span>. Nei condomini, per gli interventi su parti comuni si applica invece la misura del 65 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015, e del 50 per cento dal 1\u00b0 luglio 2015 al 30 giugno 2016\u00bb.<\/p>\n<p><strong>Wall &amp; Street<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><p>Con la proroga al 19 settembre per la presentazione del modello 770 per i sostituti di imposta e con la conferma dell&#8217;invio telematico del modello Unico entro il 30 settembre, anche l&#8217;estate diventa un periodo caldo per i contribuenti. Come l&#8217;anno scorso anche quest&#8217;anno abbiamo interpellato \u00a0il fiscalista di Ancona, Paolo Duranti, per chiedere qualche consiglio su come diminuire il carico delle imposte. Vi ricordiamo, come al solito, la distinzione tra le due parole-chiave per il contribuente: Deduzione: riduzione della base imponibile (cio\u00e8 il reddito complessivo) sulla quale viene applicata l\u2019imposta Detrazione: agevolazione che consente di abbattere l\u2019imposta &nbsp; Dottor [&hellip;]<\/p>\n&nbsp;&nbsp;<div class=\"readmore\"><a href=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/2014\/08\/07\/unico-2014-ecco-come-pagare-meno-tasse\/\">Continua a leggere...<\/a><\/div><\/p>","protected":false},"author":1006,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[31506],"tags":[52913,52911,31425,7189,31424,31418,7208,31432,14745,52910,52909,52907,31416,2856,31433,15850,52908,52915,52912,31431,31434,31421,31430,102],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5636"}],"collection":[{"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1006"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5636"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5636\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5658,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5636\/revisions\/5658"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5636"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5636"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5636"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}