{"id":6639,"date":"2015-09-08T14:44:02","date_gmt":"2015-09-08T14:44:02","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/?p=6639"},"modified":"2015-09-16T18:01:32","modified_gmt":"2015-09-16T18:01:32","slug":"il-marchio-e-lasset-piu-importante","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/2015\/09\/08\/il-marchio-e-lasset-piu-importante\/","title":{"rendered":"Il marchio \u00e8 l&#8217;asset pi\u00f9 importante"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/files\/2015\/09\/Nivea-e1442425386973.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-6698\" src=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/files\/2015\/09\/Nivea-e1442425386973.jpg\" alt=\"Nivea\" width=\"550\" height=\"321\" \/><\/a><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline\"><strong>Il marchio \u00e8 veramente l&#8217;asset pi\u00f9 importante per un&#8217;azienda<\/strong><\/span>. Una recente sentenza del <strong>Tribunale di Milano<\/strong> ha stabilito che la parola \u00ab<strong>Neve<\/strong>\u00bb non pu\u00f2 essere utilizzata come marchio nel settore cosmetico perch\u00e9 troppo simile a <strong>Nivea<\/strong>, brand internazionale del gruppo tedesco <strong>Beiersdorf<\/strong> (assistito in questa causa dallo <strong>Studio Trevisan &amp; Cuonzo<\/strong>).\u00a0La sentenza afferma il principio della <span style=\"text-decoration: underline\"><strong>confondibilit\u00e0 concettuale o etimologica tra marchi<\/strong><\/span>. Secondo il Tribunale, \u00abNeve\u00bb \u00e8 confondibile con \u00abNivea\u00bb in quanto quest\u2019ultima deriva etimologicamente dal latino <em>niveus\/nivea\/niveum<\/em>, ossia \u00abbianco come la neve\u00bb. Proprio il richiamo alla neve di Nivea rende illecito l\u2019uso di \u00abNeve\u00bb\u00a0da parte dei concorrenti nel settore dei prodotti di bellezza. Il Tribunale ha cos\u00ec dichiarato la nullit\u00e0 del marchio Neve della concorrente e ne ha vietato l\u2019utilizzazione. <span style=\"text-decoration: underline\"><strong>Anche quando le parole che costituiscono i marchi sono apparentemente diverse, stabilisce il giudice,\u00a0vi pu\u00f2 essere confondibilit\u00e0 e quindi uso illecito quando il consumatore possa \u201cassociare\u201d mentalmente i due segni e quindi i rispettivi prodotti<\/strong><\/span>. Tale associazione pu\u00f2 crearsi anche in via per cos\u00ec dire \u00absubliminale\u00bb per motivi legati all\u2019origine storica ed etimologica delle parole.\u00a0In buona sostanza, <span style=\"text-decoration: underline\"><strong>il Tribunale di Milano ha riconosciuto il valore economico del brand internazionalmente riconosciuto e ha tutelato gli investimenti effettuati nel corso degli anni dall&#8217;azienda detentrice per promuoverlo<\/strong><\/span>.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/files\/2015\/09\/conigliettilindt-e1441722557343.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignleft size-thumbnail wp-image-6649\" src=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/files\/2015\/09\/conigliettilindt-150x150.jpg\" alt=\"conigliettilindt\" width=\"150\" height=\"150\" \/><\/a>Un&#8217;esigenza che non sempre viene riconosciuta: <span style=\"text-decoration: underline\"><strong>qualche anno fa, infatti, fu rigettata dell&#8217;istanza presentata da Lindt alla Corte di Giustizia Ue per registrare globalmente l&#8217;immagine del coniglietto di cioccolato con incarto dorato e nastro rosso<\/strong><\/span>. <span style=\"text-decoration: underline\"><strong>Lo stop \u00e8 stato un danno economico perch\u00e9 consente a qualsiasi produttore di dolciumi\u00a0di replicare a grandi linee le forme del famoso animaletto<\/strong><\/span>. Ecco perch\u00e9 ne abbiamo parlato con <strong>Claudio\u00a0Gandini<\/strong>,\u00a0avvocato specializzato nella tutela della\u00a0propriet\u00e0 intellettuale.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/files\/2014\/07\/gandini-21.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignleft size-medium wp-image-5511\" src=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/files\/2014\/07\/gandini-21-300x224.jpg\" alt=\"gandini 2\" width=\"300\" height=\"224\" srcset=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/files\/2014\/07\/gandini-21-300x224.jpg 300w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/files\/2014\/07\/gandini-21-1024x767.jpg 1024w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/files\/2014\/07\/gandini-21.jpg 1431w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>\u00abMi capita spesso di dover difendere l\u2019importanza della registrazione di marchi dalla diffusa diffidenza verso procedure ritenute lunghe ed onerose. <span style=\"text-decoration: underline\"><strong>Un marchio ci contraddistingue, parla di noi, immediatamente<\/strong><\/span>. E non vale solo per i grandi nomi, le grandi imprese. <span style=\"text-decoration: underline\"><strong>Vale ancora di pi\u00f9 per le piccole imprese, per chi gioca e scommette su se stesso<\/strong><\/span>. Un marchio \u00e8 un messaggio importantissimo, che ci rende visibili. Non possiamo per\u00f2 limitarci a renderlo graficamente allettante. <span style=\"text-decoration: underline\"><strong>Deve essere registrato e difeso, con forza se necessario<\/strong><\/span>\u00bb.<\/p>\n<p>Fondamentale \u00e8 il deposito del marchio presso l&#8217;<span style=\"text-decoration: underline\"><strong>Uami<\/strong><\/span> (Ufficio per l&#8217;armonizzazione del mercato interno), l&#8217;agenzia dell&#8217;Unione europea competente per la registrazione di marchi, disegni e modelli validi in tutti i 27 paesi della Ue.\u00a0\u00abQuesta procedura consente di fare una ricerca anticipata e di ottenere un estensione valida su tutto il territorio europeo. Se invece pensiamo al mondo ci rivolgeremo a Wipo, agenzia delle Nazioni Unite. <span style=\"text-decoration: underline\"><strong>La ricerca presso le banche dati di Uami consente di verificare se ci sono situazioni di conflitto con altri marchi simili, anche se poi sar\u00e0 l\u2019organismo presso cui si deposita a portare alla luce i possibili conflitti<\/strong><\/span>\u00bb.<\/p>\n<p>\u00ab<span style=\"text-decoration: underline\"><strong>Esistono per\u00f2 regole da seguire<\/strong><\/span>. Tutte le persone fisiche o giuridiche possono effettuare una registrazione di un marchio comunitario presso l\u2019Ufficio di Alicante, pagando la relativa tassa. I funzionari di Uami\u00a0procedono alla verifica formale della regolarit\u00e0 della domanda. In contemporanea gli esaminatori redigono una ricerca sui marchi e sulle domande di registrazione depositate precedentemente. La relazione di ricerca viene trasmessa a colui che ha richiesto la registrazione. <span style=\"text-decoration: underline\"><strong>U<\/strong><strong><span style=\"text-decoration: underline\">n<\/span> marchio pu\u00f2 essere depositato per una o pi\u00f9 classi, che fanno riferimento alle attivit\u00e0 che il marchio vuole tutelare. Chi deposita sceglie le aree per le quali intende depositare il marchio<\/strong><\/span>. Quando gli uffici di Uami decidono di pubblicare il marchio, informano di questa pubblicazione i titolari di marchi comunitari o di domande di marchio comunitario anteriori. <span style=\"text-decoration: underline\"><strong>Entro tre mesi dalla pubblicazione, i titolari di marchi depositati anteriormente a livello comunitario o nazionale, possono presentare opposizione alla registrazione<\/strong><\/span>. Quando perviene notizia di un\u2019opposizione non ci si deve spaventare: infatti occorre verificare se le classi richieste siano le stesse. Inoltre <span style=\"text-decoration: underline\"><strong>se l\u2019opposizione si fonda su un marchio registrato da pi\u00f9 di cinque anni, il richiedente pu\u00f2 chiedere a colui che si oppone di provare che il marchio anteriore sia stato effettivamente utilizzato per i prodotti o servizi per i quali esso \u00e8 stato registrato<\/strong><\/span>. In mancanza di questa prova, l\u2019Uami considera il marchio di colui che si oppone decaduto per non uso e rigetta d\u2019ufficio l\u2019opposizione, senza entrare nel merito. \u00c8\u00a0la divisione di opposizione dell\u2019Ufficio di Alicante a decidere, ma contro questa decisione \u00e8 previsto il ricorso avanti alle Commissioni di ricorso. <span style=\"text-decoration: underline\"><strong>Le relative decisioni possono essere oggetto di due ulteriori istanze di ricorso, davanti al Tribunale dell\u2019Unione Europea e successivamente davanti alla Corte di giustizia dell\u2019Unione europea, giudice quest\u2019ultimo di sola legittimit\u00e0<\/strong><\/span>. Se \u00e8 consentito questo livello di difesa, evidentemente la legislazione ha capito che un marchio \u00e8 una ricchezza che va tutelata e che devono essere ascoltate le richieste di tutti\u00bb.<\/p>\n<p><strong>Wall &amp; Street<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><p>&nbsp; Il marchio \u00e8 veramente l&#8217;asset pi\u00f9 importante per un&#8217;azienda. Una recente sentenza del Tribunale di Milano ha stabilito che la parola \u00abNeve\u00bb non pu\u00f2 essere utilizzata come marchio nel settore cosmetico perch\u00e9 troppo simile a Nivea, brand internazionale del gruppo tedesco Beiersdorf (assistito in questa causa dallo Studio Trevisan &amp; Cuonzo).\u00a0La sentenza afferma il principio della confondibilit\u00e0 concettuale o etimologica tra marchi. Secondo il Tribunale, \u00abNeve\u00bb \u00e8 confondibile con \u00abNivea\u00bb in quanto quest\u2019ultima deriva etimologicamente dal latino niveus\/nivea\/niveum, ossia \u00abbianco come la neve\u00bb. Proprio il richiamo alla neve di Nivea rende illecito l\u2019uso di \u00abNeve\u00bb\u00a0da parte dei concorrenti nel [&hellip;]<\/p>\n&nbsp;&nbsp;<div class=\"readmore\"><a href=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/2015\/09\/08\/il-marchio-e-lasset-piu-importante\/\">Continua a leggere...<\/a><\/div><\/p>","protected":false},"author":1006,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[36416],"tags":[52821,74536,74483,60193,52820,74478,74537,74482,74477,30976,8512,74532,52819,74535,44633,23538,74479,4698,74480],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6639"}],"collection":[{"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1006"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6639"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6639\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6699,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6639\/revisions\/6699"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6639"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6639"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6639"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}