{"id":6952,"date":"2016-04-10T14:36:47","date_gmt":"2016-04-10T14:36:47","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/?p=6952"},"modified":"2016-04-10T14:36:47","modified_gmt":"2016-04-10T14:36:47","slug":"tempi-duri-per-i-furbetti-dellimitazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/2016\/04\/10\/tempi-duri-per-i-furbetti-dellimitazione\/","title":{"rendered":"Tempi duri per i furbetti dell&#8217;imitazione"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/files\/2016\/04\/dolores.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-7104\" src=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/files\/2016\/04\/dolores.jpg\" alt=\"dolores\" width=\"550\" height=\"366\" srcset=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/files\/2016\/04\/dolores.jpg 550w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/files\/2016\/04\/dolores-300x200.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 550px) 100vw, 550px\" \/><\/a><\/p>\n<p>La Cassazione, con una recente sentenza, ha ristretto ulteriormente i margini di manovra per chi pratica la concorrenza sleale e l&#8217;imitazione dei prodotti altrui.\u00a0Una societ\u00e0 attiva nel settore della produzione e commercializzazione di impianti di illuminazione ha realizzato una <strong>pubblicit\u00e0 comparativa<\/strong> attribuendo ai propri prodotti pregi e caratteristiche di prodotti di un\u2019altra societ\u00e0 concorrente.\u00a0Quest\u2019ultima si \u00e8 rivolta all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, denunciando che tale condotta poteva configurarsi come\u00a0<strong>concorrenza sleale<\/strong> (<span style=\"text-decoration: underline\"><strong>d<\/strong><\/span><em><strong><span style=\"text-decoration: underline\">iffondere notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull\u2019attivit\u00e0 di un concorrente, idonei a determinar<\/span>ne il discredito, oppure appropriarsi\u00a0di pregi dei prodotti o dell\u2019impresa di un concorrente<\/strong><\/em>).\u00a0Il giudice di primo grado e la Corte d\u2019Appello condividevano la tesi della seconda societ\u00e0 e\u00a0condannavano l&#8217;impresa denunciata\u00a0al risarcimento dei danni.<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline\">La societ\u00e0 soccombente\u00a0ha proposto\u00a0ricorso in Cassazione, affermando l\u2019<strong>assenza di confondibilit\u00e0<\/strong> dei prodotti confrontati\u00a0e sosteneva che la pubblicit\u00e0 che poteva confondere aveva in realt\u00e0 <strong>mera funzione descrittiva<\/strong>, mentre il <strong>Codice Civile<\/strong>\u00a0censurerebbe solo i casi in cui i prodotti vengono presentati come simili o identici a quelli del concorrente.\u00a0La societ\u00e0 sottolineava inoltre come i prodotti della concorrente erano comunque privi di <strong>tutela brevettuale<\/strong><\/span>.\u00a0<span style=\"text-decoration: underline\"><strong>La Cassazione ha rigettato le tesi della ricorrente e confermato la decisione impugnata<\/strong><\/span>.\u00a0Infatti il Tribunale aveva stabilito che <span style=\"text-decoration: underline\">la societ\u00e0 condannata aveva presentato i propri prodotti come simili a quelli di un concorrente noto, sfruttandone la rinomanza e gli standard qualitativi da quelli raggiunti, nonch\u00e9 usandone indebitamente il marchio famoso<\/span>: in questo modo <span style=\"text-decoration: underline\"><strong>la societ\u00e0 aveva potuto accreditare i propri prodotti presso la clientela senza sforzi di investimento<\/strong><\/span>.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/files\/2014\/07\/gandini-21.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignleft size-medium wp-image-5511\" src=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/files\/2014\/07\/gandini-21-300x224.jpg\" alt=\"gandini 2\" width=\"300\" height=\"224\" srcset=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/files\/2014\/07\/gandini-21-300x224.jpg 300w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/files\/2014\/07\/gandini-21-1024x767.jpg 1024w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/files\/2014\/07\/gandini-21.jpg 1431w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>La corte di Cassazione ha ritenuto che la condotta tenuta dalla predetta societ\u00e0 non\u00a0rappresenti\u00a0semplicemente un caso di \u00ab<span style=\"text-decoration: underline\"><strong>imitazione servile<\/strong><\/span>\u00bbcio\u00e8 <span style=\"text-decoration: underline\"><strong>l<\/strong><strong><span style=\"text-decoration: underline\">a<\/span>\u00a0concorrenza sleale\u00a0che\u00a0si pratica con\u00a0l\u2019imitazione fedele e pedissequa dei prodotti di un concorrente tale da creare confusione nel pubblico sulla provenienza degli stessi<\/strong><\/span>. L\u2019imitazione servile deve riguardare le parti appariscenti o comunque esterne del prodotto, mentre ne sono escluse tutte le forme idonee a costituire oggetto di protezione brevettuale.\u00a0Perch\u00e9 si possa ravvisare concorrenza sleale per imitazione servile dei prodotti altrui, non \u00e8 necessario che i prodotti imitati siano protetti da brevetti, poich\u00e9 l\u2019obbligo di differenziare i propri prodotti rispetto a quelli gi\u00e0 esistenti sul mercato ricorre anche al di fuori di queste\u00a0ipotesi di tutela. Questo per evitare che il consumatore medio possa essere tratto in inganno e, credendo di acquistare un determinato prodotto, ne acquisti, invece, un altro similare di diversa provenienza. \u00ab<span style=\"text-decoration: underline\"><strong>Nel caso di cui stiamo parlando la societ\u00e0 non ha semplicemente realizzato prodotti imitando le forme e gli aspetti distintivi di quelli realizzati dalla concorrente, al fine di creare confusione con quelli messi in commercio da quest\u2019ultima, ma ha presentato al pubblico dei consumatori prodotti propri, attribuendone per\u00f2 virt\u00f9 tipiche e caratteristiche di quelli realizzati dalla concorrente<\/strong><\/span>\u00bb, spiega <strong>Claudio Gandini<\/strong>, avvocato milanese specializzato in tutela della <strong>propriet\u00e0 intellettuale<\/strong>.<\/p>\n<p>\u00ab<span style=\"text-decoration: underline\">Nel\u00a0caso in esame la pubblicit\u00e0 comparativa realizzata dalla ricorrente non era volta a denigrare i prodotti altrui, ma anzi mirava ad &#8220;agganciare&#8221;\u00a0indebitamente i propri prodotti all\u2019altrui notoriet\u00e0, generando comunque confusione presso i consumatori e contaminandone i criteri di scelta<\/span>\u00bb, aggiunge.\u00a0Da qui l\u2019ipotesi di <span style=\"text-decoration: underline\"><strong>concorrenza sleale per appropriazione di pregi<\/strong><\/span>, ove per <em>pregio<\/em> si intende una dote o qualit\u00e0 positiva del prodotto, riconducibile alle sue caratteristiche o al suo processo produttivo, o al suo luogo di provenienza, nel caso in cui questo sia determinante ai fini delle qualit\u00e0.<\/p>\n<p>\u00abIn questo modo, ed \u00e8 confortante, si \u00e8 smontato un sistema \u201csubdolo\u201d e meno costoso di accaparrarsi clienti da parte di chi millantava caratteristiche che in realt\u00e0 i propri prodotti in vendita non avevano, ma che erano invece specifiche e unanimemente riconosciute ai prodotti realizzati dalla concorrente\u00bb, conclude Gandini.<\/p>\n<p><strong>Wall &amp; Street<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><p>La Cassazione, con una recente sentenza, ha ristretto ulteriormente i margini di manovra per chi pratica la concorrenza sleale e l&#8217;imitazione dei prodotti altrui.\u00a0Una societ\u00e0 attiva nel settore della produzione e commercializzazione di impianti di illuminazione ha realizzato una pubblicit\u00e0 comparativa attribuendo ai propri prodotti pregi e caratteristiche di prodotti di un\u2019altra societ\u00e0 concorrente.\u00a0Quest\u2019ultima si \u00e8 rivolta all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, denunciando che tale condotta poteva configurarsi come\u00a0concorrenza sleale (diffondere notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull\u2019attivit\u00e0 di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, oppure appropriarsi\u00a0di pregi dei prodotti o dell\u2019impresa di un concorrente).\u00a0Il giudice di primo grado e la Corte [&hellip;]<\/p>\n&nbsp;&nbsp;<div class=\"readmore\"><a href=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/2016\/04\/10\/tempi-duri-per-i-furbetti-dellimitazione\/\">Continua a leggere...<\/a><\/div><\/p>","protected":false},"author":1006,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[36416],"tags":[121758,27113,52821,121761,68048,68057,121759,121760,52819],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6952"}],"collection":[{"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1006"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6952"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6952\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7105,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6952\/revisions\/7105"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6952"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6952"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6952"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}