{"id":6954,"date":"2016-03-29T14:44:52","date_gmt":"2016-03-29T14:44:52","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/?p=6954"},"modified":"2016-03-29T14:44:52","modified_gmt":"2016-03-29T14:44:52","slug":"la-privacy-batte-la-pubblicita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/2016\/03\/29\/la-privacy-batte-la-pubblicita\/","title":{"rendered":"La privacy batte la pubblicit\u00e0"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/files\/2016\/03\/Bel\u00e9n-e1459260655285.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-7018\" src=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/files\/2016\/03\/Bel\u00e9n-e1459260655285.jpg\" alt=\"Bel\u00e9n\" width=\"550\" height=\"304\" \/><\/a><\/p>\n<p>La difesa della propria <strong>privacy<\/strong> prevale anche sui contratti pubblicitari che generalmente consistono in una cessione dei <strong>diritti d&#8217;immagine<\/strong> tramite foto e video. La\u00a0sentenza 1748 del 29 gennaio 2016 della <strong>Corte di Cassazione<\/strong> ha, infatti, affrontato la tematica dell\u2019utilizzo a fini pubblicitari di fotografie, senza il consenso dell\u2019interessato.\u00a0Il principio che ne \u00e8 derivato \u00e8 che <span style=\"text-decoration: underline\"><strong>la divulgazione dell\u2019immagine, senza il consenso, \u00e8 lecita soltanto qualora sia connessa ad esigenze di pubblica informazione, tra cui non possono essere ricomprese le finalit\u00e0 pubblicitarie<\/strong><\/span>. Insomma, se una modella o un calciatore firmano un contratto pubblicitario e diventano protagonisti di una campagna, possono sempre recedere dal loro obbligo in nome del loro <strong>diritto alla riservatezza<\/strong>. Persino un personaggio sempre in copertina come <strong>Bel\u00e9n Rodr\u00edguez<\/strong> (e che proprio grazie al <strong>gossip<\/strong> riesce ad aumentare la propria notoriet\u00e0) potrebbe scegliere di venire meno a una pattuizione se ritenesse lesa la propria privacy.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/files\/2014\/07\/gandini-2.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignleft size-medium wp-image-5510\" src=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/files\/2014\/07\/gandini-2-300x224.jpg\" alt=\"gandini 2\" width=\"300\" height=\"224\" srcset=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/files\/2014\/07\/gandini-2-300x224.jpg 300w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/files\/2014\/07\/gandini-2-1024x767.jpg 1024w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/files\/2014\/07\/gandini-2.jpg 1431w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>\u00ab<span style=\"text-decoration: underline\"><strong>Il consenso \u00e8 un negozio unilaterale<\/strong><\/span> (un atto giuridico che manifesta la volont\u00e0 di una sola parte, come il testamento;ndr) <span style=\"text-decoration: underline\"><strong>avente ad oggetto il diritto all\u2019immagine e, bench\u00e9 inserito in un contratto, rimane distinto ed autonomo rispetto alla pattuizione e pu\u00f2 sempre essere revocato<\/strong><\/span>\u00bb, spiega\u00a0<strong>Claudio\u00a0Gandini<\/strong>,\u00a0avvocato specializzato nella tutela della\u00a0propriet\u00e0 intellettuale. \u00abLa Corte Suprema di Cassazione ha precisato preliminarmente, secondo un indirizzo gi\u00e0 affermato in precedenza, che ai sensi dell\u2019articolo 110 della Legge sul diritto d\u2019autore, che la pubblicazione di immagini deve ritenersi lecita soltanto se connessa ad esigenze di pubblica informazione, tra cui non possono essere ricomprese le finalit\u00e0 pubblicitarie\u00bb, aggiunge.\u00a0La Cassazione\u00a0ha inoltre rammentato che <span style=\"text-decoration: underline\"><strong>la <\/strong><strong><span style=\"text-decoration: underline\">C<\/span>orte\u00a0europea dei diritti dell\u2019uomo<\/strong><\/span>, in relazione all\u2019articolo 8 della <strong>Convenzione<\/strong>, il cui comma primo dispone che \u00abogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza\u00bb, <span style=\"text-decoration: underline\"><strong>ha segnato i confini della nozione di vita privata, estendendone il significato a numerosi aspetti dell\u2019identit\u00e0 di un individuo, con riferimento all\u2019integrit\u00e0 fisica e morale della persona, ricomprendendo quindi il nome e tutti gli elementi riferiti all\u2019immagine<\/strong><\/span>.<\/p>\n<p>La sentenza della Cassazione si origina da un atto di citazione, notificato il 30 maggio 2008, con il quale l&#8217;attrice M.V.\u00a0chiamava in giudizio davanti al Tribunale di Bologna la <strong>Segafredo Zanetti<\/strong>, chiedendo di accertare che quest\u2019ultima aveva utilizzato ed utilizzava l\u2019immagine della diretta interessata, senza o contro il consenso della stessa. L\u2019attrice chiedeva quindi il risarcimento dei danni subiti, oltre alla rimozione e distruzione di tutti i ritratti e le fotografie illecitamente utilizzati, nonch\u00e9 alla pubblicazione della sentenza su uno o pi\u00f9 giornali a diffusione nazionale e locale. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo che l\u2019uso delle immagini effettuato in Italia ed all\u2019estero non fosse abusivo, avendo l\u2019attrice acconsentito espressamente alla divulgazione delle fotografie e dei ritratti con un contratto stipulato con la societ\u00e0 austriaca <strong>Rock &amp; Partner<\/strong>, la quale, secondo il giudice di primo grado, avrebbe avuto altres\u00ec la possibilit\u00e0 di cedere l\u2019immagine anche a terzi.\u00a0La decisione venne impugnata in appello, ma il ricorso fu subito dichiarato inammissibile.\u00a0Contro la decisione della Corte d\u2019Appello, l\u2019attrice ha poi proposto ricorso in Cassazione,\u00a0lamentando di aver revocato nel 2007 il consenso alla diffusione della propria immagine\u00a0e\u00a0recedendo dal contratto con la societ\u00e0 austriaca del 5 giugno 2000 e diffidando\u00a0Rock &amp; Partner oltre a Segafredo Zanetti\u00a0&#8211; che nel frattempo aveva diffuso a scopo pubblicitario le foto ed i ritratti dell\u2019attrice &#8211; a non utilizzare in alcun modo la sua immagine.\u00a0<span style=\"text-decoration: underline\"><strong>\u00abLa trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere approvata per iscritto\u00bb, ha ricordato la Cassazione\u00a0e Segafredo Zanetti\u00a0non aveva in alcun modo dimostrato di essere divenuta titolare del diritto di utilizzazione dell\u2019immagine dell\u2019attrice.\u00a0Da qui l\u2019annullamento della sentenza del Tribunale di Bologna ed il successivo rinvio ad altro collegio<\/strong><\/span>.<\/p>\n<p>Ovviamente le conseguenze economiche di una simile decisione possono essere molto rilevanti perch\u00e9 le campagne pubblicitarie richiedono investimenti ingenti. In questo caso si trattava di foto che la Segafredo Zanetti aveva esposto in bar ed aeroporti. Ma pensiamo a una campagna declinata con spot, manifesti, affissioni e decalcomanie sui mezzi pubblici. <span style=\"text-decoration: underline\"><strong>\u00c8 molto probabile che in futuro le societ\u00e0 tuteleranno i loro budget introducendo severe penali in caso di esercizio del sacrosanto diritto di recesso dal consenso alla pubblicazione delle proprie immagini<\/strong><\/span>.<\/p>\n<p><strong>Wall &amp; Street<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><p>La difesa della propria privacy prevale anche sui contratti pubblicitari che generalmente consistono in una cessione dei diritti d&#8217;immagine tramite foto e video. La\u00a0sentenza 1748 del 29 gennaio 2016 della Corte di Cassazione ha, infatti, affrontato la tematica dell\u2019utilizzo a fini pubblicitari di fotografie, senza il consenso dell\u2019interessato.\u00a0Il principio che ne \u00e8 derivato \u00e8 che la divulgazione dell\u2019immagine, senza il consenso, \u00e8 lecita soltanto qualora sia connessa ad esigenze di pubblica informazione, tra cui non possono essere ricomprese le finalit\u00e0 pubblicitarie. Insomma, se una modella o un calciatore firmano un contratto pubblicitario e diventano protagonisti di una campagna, possono sempre [&hellip;]<\/p>\n&nbsp;&nbsp;<div class=\"readmore\"><a href=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/2016\/03\/29\/la-privacy-batte-la-pubblicita\/\">Continua a leggere...<\/a><\/div><\/p>","protected":false},"author":1006,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[26],"tags":[6544,52821,121613,121610,68057,121608,121609,121614,54558,121612,23317,121607,49761],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6954"}],"collection":[{"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1006"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6954"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6954\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7019,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6954\/revisions\/7019"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6954"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6954"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6954"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}