{"id":8311,"date":"2020-04-21T22:17:42","date_gmt":"2020-04-21T22:17:42","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/?p=8311"},"modified":"2020-04-21T22:17:42","modified_gmt":"2020-04-21T22:17:42","slug":"scuola-e-learning-e-privacy","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/2020\/04\/21\/scuola-e-learning-e-privacy\/","title":{"rendered":"Scuola, e-learning e privacy"},"content":{"rendered":"<p>Come <a href=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/files\/2020\/04\/Scuola-Coronavirus-690x362-e1587506994558.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-8314\" src=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/files\/2020\/04\/Scuola-Coronavirus-690x362-e1587506994558.jpg\" alt=\"Scuola-Coronavirus-690x362\" width=\"550\" height=\"289\" \/><\/a><\/p>\n<p>Uno dei pi\u00f9 evidenti effetti dell\u2018attuale contesto emergenziale di contrasto alla diffusione del <strong>Covid-19<\/strong> \u00e8 stato quello di provocare un\u2019accelerazione nell\u2019utilizzo generalizzato delle nuove tecnologie come strumento di interazione sociale e professionale. Tra i settori interessati da tale fenomeno vi \u00e8 sicuramente quello dell\u2018<strong>istruzione<\/strong>, in cui \u00e8 sorta l\u2019esigenza di ricorrere a piattaforme e servizi tecnologici di didattica a distanza quale effetto della sospensione delle attivit\u00e0 didattiche \u201cin presenza\u201d nelle scuole, nelle universit\u00e0 e nelle istituzioni di alta formazione disposta con il dl 6\/2020 e i successivi Dpcm 8 marzo 2020 e 10 aprile 2020. In sostanza <span style=\"text-decoration: underline\"><strong>l\u2019emergenza ha catapultato improvvisamente il sistema scolastico italiano in una \u201cdimensione tecnologica\u201d a cui non era ancora adeguatamente preparato, obbligandolo a gestire l\u2019istruzione, e la formazione, con modalit\u00e0 nuove<\/strong><\/span>.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/files\/2020\/04\/Alessandro-Vasta.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignleft size-medium wp-image-8313\" src=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/files\/2020\/04\/Alessandro-Vasta-300x200.jpg\" alt=\"Alessandro-Vasta\" width=\"300\" height=\"200\" srcset=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/files\/2020\/04\/Alessandro-Vasta-300x200.jpg 300w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/files\/2020\/04\/Alessandro-Vasta-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/files\/2020\/04\/Alessandro-Vasta.jpg 1329w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Come spiegato gli avvocati <strong>Alessandro Vasta<\/strong> e <strong>Giulia Lorandi<\/strong> dello <strong>Studio Tonucci &amp; Partners<\/strong>, \u00abtali modalit\u00e0 che, comportando il trattamento informatizzato di grandi quantit\u00e0 di dati personali di alunni, anche minori, studenti, genitori, insegnanti (i c.d. interessati:), alcuni anche particolarmente sensibili come lo stato di salute, l\u2019appartenenza ad un credo religioso, ecc., hanno reso opportuno l\u2019intervento del <strong>Garante Privacy<\/strong> il quale, con provvedimento del 26 marzo 2020, ha fornito utili indicazioni per promuovere la consapevolezza in merito alle norme, alle garanzie e ai diritti da rispettare nel contesto dell\u2019emergenza e dell\u2019attivit\u00e0 di didattica a distanza\u00bb.<\/p>\n<p>Innanzitutto, il Garante ha individuato nel perseguimento <strong>dell\u2019interesse pubblico<\/strong> all\u2019istruzione ed alla formazione in ambito scolastico, professionale, superiore od universitario (cfr. art. 6, parr. 1, lett. e), 3 lett.b), art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 2016\/679, ed artt. 2 ter e sexies D. Lgs. 196\/2003) la <strong>base giuridica<\/strong> che legittima i Titolari del trattamento (i.e. Scuole ed Universit\u00e0) a trattare i dati personali degli interessati. Non sar\u00e0 pertanto <strong>necessario<\/strong> richiedere lo <strong>specifico consenso <\/strong>di questi ultimi<strong>, <\/strong>fermo <strong>l\u2019obbligo di fornire loro adeguata informativa, <\/strong>con linguaggio chiaro e comprensibile, in merito alle specifiche finalit\u00e0 ed alle caratteristiche del trattamento che li riguarda.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/files\/2020\/04\/Giulia-Lorandi.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignleft size-medium wp-image-8312\" src=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/files\/2020\/04\/Giulia-Lorandi-300x200.jpg\" alt=\"Giulia Lorandi\" width=\"300\" height=\"200\" srcset=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/files\/2020\/04\/Giulia-Lorandi-300x200.jpg 300w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/wallandstreet\/files\/2020\/04\/Giulia-Lorandi.jpg 1024w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Un aspetto a cui il Garante dedica particolare attenzione \u00e8 rappresentato dall\u2019importanza della <strong>scelta della piattaforma o servizio on line <\/strong>mediante il quale espletare la didattica a distanza nelle sue varie forme (es. classi virtuali, videolezioni, chat, condivisione documenti didattici, ecc.); scelta che dovr\u00e0 essere ispirata da alcuni criteri quali: (i) privilegio ai fornitori di servizi che garantiscano il rispetto dei principi di <em>privacy by design e by default<\/em>, adottando adeguate misure tecniche ed organizzative volte ad attuare i principi di corretto trattamento dei dati e di protezione dei diritti degli interessati; (ii) preferenza per servizi che non consentano un monitoraggio sistematico degli utenti o non ricorrano a soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (es. biometria o geolocalizzazione); (iii) utilizzo del c.d. \u201cregistro elettronico\u201d istituito da qualche anno per le relazioni tra professori ed alunni\/genitori o, in caso di utilizzo di piattaforme \u201cgeneraliste\u201d, che non eroghino cio\u00e8 servizi esclusivamente finalizzati alla didattica, necessit\u00e0 di attivare in default solo tali ultimi servizi, minimizzando qualit\u00e0 e quantit\u00e0 di dati raccolti, evitando l\u2019offerta, soprattutto verso i minori, di prodotti o servizi non strettamente pertinenti nonch\u00e9 il perseguimento di finalit\u00e0 diverse da quella della didattica a distanza.<\/p>\n<p>Quanto al ruolo dei fornitori di tali servizi on line, gli stessi vengono correttamente inquadrati nella figura del Responsabile del trattamento ex art. 28 del Reg. UE 2016\/679, quale soggetto che tratta i dati per conto del Titolare. All\u2019atto della nomina le istituzioni scolastiche e universitarie dovranno assicurarsi che i dati personali degli interessati siano trattati, per loro conto, solo a fini di didattica a distanza e dovranno impartire \u201c<em>specifiche istruzioni, tra l\u2019altro, sulla conservazione dei dati, sulla cancellazione &#8211; al temine del progetto didattico &#8211; di quelli non pi\u00f9 necessari, nonch\u00e9 sulle procedure di gestione di eventuali violazioni di dati personali<\/em>\u201d. \u00a0Indicazione del Garante corretta, ma che, dal punto di vista pratico, potrebbe scontrarsi con la ritrosia dei grandi gestori di piattaforme o servizi on line ad accettare istruzioni di trattamento diverse da quelle dagli stessi unilateralmente, ed impropriamente, imposte ai propri clienti \/ interlocutori.<\/p>\n<p>Ultimo, ma non meno importante, \u00e8 il richiamo del Garante privacy al rispetto di presupposti e condizioni per il legittimo impiego di strumenti tecnologici nel contesto lavorativo, evitandone un utilizzo finalizzato a controlli a distanza del personale dipendente, ad indebite indagini sulla sfera privata o ad interferenze con la libert\u00e0 di insegnamento.<\/p>\n<p><strong>Wall &amp; Street<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><p>Come Uno dei pi\u00f9 evidenti effetti dell\u2018attuale contesto emergenziale di contrasto alla diffusione del Covid-19 \u00e8 stato quello di provocare un\u2019accelerazione nell\u2019utilizzo generalizzato delle nuove tecnologie come strumento di interazione sociale e professionale. 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