Ricevo da un commensale (che ringrazio) una circolare dell’agenzia delle entrate che è meglio di un trattato di cinquecento pagine, o di un’indagine dei professoroni, sul motivo per il quale l’Italia e l’Europa, se continua così, sono morte. Morte. O diciamo meglio. Se continua così l’unica nostra forma di difesa diventa la ribellione civile.
Delle tasse abbiamo parlato. Ma quasi peggio di esse sono le leggi, le norme, i regolamenti, la burocrazia che ci ammazza. I solerti funzionari, che pagati da noi, ci dicono cosa dobbiamo fare nel minimo dettaglio. Perfino come trattare fiscalmente le patatine fritte. A questo siamo arrivati. Leggere per credere.

OGGETTO: IVA – Cessioni patate prefritte surgelate – aliquota applicabile –
Consulenza giuridica – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Con la richiesta di consulenza giuridica indicata in oggetto, ALFA ha
chiesto chiarimenti in merito all’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4 per cento alle patate prefritte surgelate, ai sensi del n. 6) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Quesito ALFA aderisce a Confindustria e rappresenta sul piano nazionale molti e differenziati settori produttivi, tra cui quello dei prodotti surgelati.

Sotto il profilo della qualificazione, per “patate prefritte surgelate” si
intende il prodotto composto esclusivamente da patate che hanno subito un
trattamento di prefrittura e successivo surgelamento.
Pertanto, il prodotto si presenta senza aggiunta di ingredienti diversi da
patate e olio e perciò si distingue da quello preso in considerazione dalla
risoluzione 9 febbraio 2004, n. 13, ossia dalle patate prefritte alle spezie
(ingredienti: patate, olio vegetale, olio extravergine di oliva, sale, spezie – rosmarino, aglio e salvia – e aromi naturali) alle quali è stata riconosciuta applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento, ai sensi del punto 70) della Tabella Direzione Centrale Normativa A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633 [ortaggi e piante mangerecce (esclusi i tartufi) preparati o conservati senza aceto o acido acetico (v.d. ex 20.02)].

Parere dell’Agenzia delle Entrate
In merito all’aliquota IVA applicabile alle cessioni del prodotto “patate
prefritte surgelate”, descritto da ALFA, sulla base del parere tecnico rilasciato ad ALFA dall’Agenzia delle Dogane con nota prot. n. … del … marzo 2012, allegata all’istanza, si esprimono le seguenti considerazioni.
Il prodotto in questione, definito “patate prefritte surgelate”, consiste in
patate surgelate previamente sottoposte ad un processo non più complesso della semplice prefrittura, senza aggiunta di altri ingredienti oltre a patate e olio.
Secondo l’Agenzia delle Dogane, “I prodotti sopra descritti, così come
peraltro confermato da numerose Informazioni Tariffarie Vincolanti rilasciate
recentemente sia dall’Italia che da numerosi stati della Comunità Europea, sono da classificare al codice NC 2004 1010 come “altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006; – Patate: — semplicemente cotte”.
A tale classificazione l’Agenzia delle Dogane è pervenuta anche tenendo
conto di quanto indicato dalle Note esplicative alla Nomenclatura Combinata,
che proprio al codice 2004 1010 precisano testualmente: “rientrano in
particolare in questa sottovoce i prodotti di cui alle note esplicative del SA [Sistema Armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, ndr], voce 2004, secondo comma, punto 1”. In base a quest’ultimo punto, tra i prodotti più frequentemente posti in commercio della voce 2004.10 (Patate) rientrano le patate (fritte) interamente o parzialmente cotte nell’olio e poi congelate.
La stessa Agenzia delle Dogane precisa, altresì, che, diversamente dal
prodotto cui si riferisce la risoluzione n. 13/E del 2004, nel caso di specie non vi è alcuna aggiunta né di spezie né di altre erbe aromatiche.
Tanto premesso, per quanto concerne l’esatta individuazione dell’aliquota
IVA applicabile alla commercializzazione di tali prodotti, si rileva che il n. 6) della tabella A, parte II, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento per “ortaggi e piante mangerecce, anche cotti congelati o surgelati”, richiamando la voce doganale 07.02.
Come precisato dall’Agenzia delle Dogane, “la voce 0702 500 (patate)
con l’entrata in vigore il 1° gennaio 1988 della nuova Nomenclatura Combinata, è stata suddivisa in due nuove voci, la 0710 1000 e la 2004 1010”. In particolare, la voce 0710 1000 individua le patate nell’ambito della voce che comprende gli “Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati”, mentre gli stessi ortaggi o legumi preparati o conservati con procedimenti diversi dalla cottura in acqua o al vapore, rientrano nel Capitolo 20 e, nello specifico, la patate, come sopra ricordato, rientrano nella voce 2004 1010.
Pertanto, in base al richiamo contenuto nel n. 6) della Parte II della
Tabella A alla citata voce doganale 07.02 – corrispondente alla voci 0710 1000 e 2004 1010 della tariffa doganale vigente (Taric), nella quale, in particolare, l’Agenzia delle Dogane ha fatto rientrare il prodotto “patate prefritte surgelate” senza aggiunta di altri ingredienti oltre patate e olio – alle cessioni dei citati prodotti surgelati si rende applicabile l’aliquota IVA del 4 per cento.

IL DIRETTORE CENTRALE

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