Nel trasporto marittimo, un settore cruciale per l’economia globale, la legislazione dell’Unione Europea gioca un ruolo centrale, bilanciando la libera prestazione dei servizi con norme stringenti in ambito di concorrenza, sicurezza, condizioni di lavoro e standard ambientali.

Il quadro legislativo dell’UE si basa sull’articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che si integra con le disposizioni generali sui trattati sulla concorrenza e sulla libera prestazione dei servizi. L’obiettivo è l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi nell’UE, assicurando il rispetto delle norme di concorrenza. Il trasporto marittimo rientra inoltre nella politica marittima integrata (PMI) dell’Unione.

L’evoluzione del settore si evidenzia negli orientamenti e nelle comunicazioni della Commissione, come il memorandum del 1985 e la comunicazione del 2009 che hanno posto le basi per una strategia marittima nuova e comprensiva. In particolare, la comunicazione del 2009 ha identificato sfide quali la globalizzazione dei mercati, il bisogno di competenze marittime, e l’obiettivo di un trasporto marittimo ecologico e sicuro.

Nell’accesso ai mercati, il primo pacchetto legislativo marittimo del 1986 e il successivo del 1992 hanno rappresentato passi cruciali verso la liberalizzazione del cabotaggio nazionale. Il regolamento (CEE) n. 4056/86, abrogato dal regolamento (CE) n. 1419/2006, ha esteso l’applicazione delle regole di concorrenza ai servizi di cabotaggio e ai servizi internazionali di trasporto con navi da carico non regolari.

Sul fronte della concorrenza, la Commissione ha adottato nel 2008 orientamenti sull’applicazione delle regole di concorrenza al settore marittimo, e nel 2013 ha deciso di non prorogare le linee guida sui cartelli, indicando il raggiungimento degli obiettivi desiderati. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato, nel 1997 e nel 2004 la Commissione ha adottato quadri che autorizzavano gli Stati membri ad attuare regimi di aiuti di Stato al settore.

In termini di condizioni di lavoro, la direttiva 1999/63/CE e altre direttive successive hanno imposto standard elevati per l’orario di lavoro e le condizioni di vita della gente di mare. La convenzione sul lavoro marittimo del 2006 ha rappresentato un importante passo avanti, creando un quadro unico e completo per le norme sul lavoro marittimo.

Per quanto riguarda le norme ambientali, sono state adottate diverse misure, come la direttiva 2000/59/CE sugli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e il regolamento (CE) n. 782/2003 sul divieto dei composti organostannici sulle navi. Anche la direttiva 2012/33/UE, conosciuta come la “direttiva zolfo”, ha avuto un ruolo significativo nel ridurre l’inquinamento.

Durante la crisi della COVID-19, l’UE ha adottato misure specifiche per affrontare le sfide del settore, inclusi orientamenti sulla protezione della salute dei marittimi e regolamenti specifici per il rinnovo o la proroga di certificati e licenze.

Infine, l’UE ha adottato il pacchetto “Pronti per il 55 %” come parte del Green Deal europeo, che include proposte specifiche per il settore marittimo, come l’inclusione delle emissioni del trasporto marittimo nel sistema di scambio di quote di emissione dell’UE e la proposta FuelEU Maritime.

Il Parlamento europeo ha svolto un ruolo attivo nel plasmare la politica dei trasporti marittimi, adottando risoluzioni che promuovono lo sviluppo sostenibile e la competitività del settore, e recentemente ha rafforzato notevolmente i requisiti e il livello di ambizione in regolamenti come AFIR e FuelEU Maritime.

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