Le procedure di pianificazione, programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche
L’articolo 39 del Codice dei Contratti Pubblici affronta il tema delle infrastrutture strategiche in Italia.
Questa norma nasce con l’obiettivo di inserire in un percorso “agevolato” la pianificazione, la progettazione e l’implementazione delle infrastrutture vitali per il paese. Il cuore di questa riforma è l’inserimento delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale all’interno del Documento di Economia e Finanza (DEF).
Il DEF è un documento di pianificazione economica e finanziaria a lungo termine che viene elaborato annualmente dal governo italiano. La sua principale funzione è quella di definire le priorità di spesa e gli obiettivi di bilancio per il paese nei prossimi anni. Da quest’anno includerà anche l’identificazione e la promozione delle infrastrutture strategiche che saranno fondamentali per lo sviluppo del paese. In altre parole, il governo utilizza il DEF per stabilire quali progetti infrastrutturali debbano essere considerati di importanza cruciale per il progresso economico e sociale del Paese.
L’art. 39 stabilisce i criteri che vengono utilizzati per definire un’infrastruttura come “strategica” e di “preminente interesse nazionale”: questi criteri comprendono il rendimento infrastrutturale, i costi associati al progetto, gli obiettivi che si intendono raggiungere e i tempi di realizzazione dell’opera stessa.
Inoltre, l’infrastruttura deve contribuire al riequilibrio socio-economico tra le diverse regioni del paese, garantire la sostenibilità ambientale e la sicurezza strategica, nonché contenere i costi dell’approvvigionamento energetico nazionale. Questi criteri riflettono la volontà del legislatore di assicurare che le infrastrutture prioritarie siano scelte in modo oculato, con attenzione sia ai benefici economici che all’impatto ambientale.
Il testo della norma stabilisce chiaramente le procedure per l’inclusione delle infrastrutture strategiche nel DEF., le quali possono essere attivate su proposta dei Ministeri competenti, sentite le regioni interessate, o anche su proposta delle regioni stesse, previa consultazione dei Ministri competenti.
Una volta identificate, queste infrastrutture vengono inserite nel DEF definendone:
- i criteri di rendimento attesi, i quali indicano quali benefici ci si aspetta di ottenere dall’infrastruttura in termini di sviluppo infrastrutturale, riequilibrio socio-economico, sostenibilità ambientale, sicurezza strategica e contenimento dei costi energetici.
- gli esiti della valutazione delle alternative progettuali, infatti si deve includere una valutazione approfondita delle possibili alternative progettuali all’infrastruttura, in modo da garantire che la soluzione scelta sia la più vantaggiosa.
- i costi stimati e relativi stanziamenti, in quanto è importante fornire un’indicazione chiara dei costi previsti per la realizzazione dell’infrastruttura e dei finanziamenti disponibili per coprire tali costi.
- il cronoprogramma di realizzazione, il quale indica i tempi previsti per la realizzazione dell’opera, garantendo un monitoraggio accurato del progresso del progetto.
L’Articolo 39 pone anche una notevole attenzione sul monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per prevenire e reprimere tentativi di infiltrazione mafiosa. Il monitoraggio avviene secondo procedure approvate dal CIPESS (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e il Coordinamento delle Politiche di Spesa), garantendo una sorveglianza accurata sul progresso dei progetti.
La norma, inoltre, introduce la possibilità di poter sostituire le procedure standard di approvazione dei progetti con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in caso di dissensi qualificati. Questo meccanismo accelera ulteriormente il processo decisionale in situazioni in cui è necessaria un’azione rapida.
Un elemento importante da considerare è il confronto con la legislazione precedente. Il Decreto Legislativo n. 36 del 2023 sostituisce interamente il quadro regolatorio stabilito dal Decreto Legislativo n. 50 del 2016. Mentre la legislazione precedente aveva introdotto strumenti come il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) e il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP), il nuovo art. 39 semplifica ulteriormente le procedure e stabilisce il DEF come principale strumento di pianificazione.
Le opere strategiche rappresentano una componente essenziale, la loro realizzazione non solo stimola la crescita economica e l’occupazione, ma migliora anche la qualità della vita delle persone, promuove la competitività globale, contribuisce alla riduzione delle disuguaglianze regionali e può essere progettata con un occhio attento alla sostenibilità ambientale.
La legislazione che stabilisce criteri e procedure per l’identificazione e la promozione di queste opere, come l’articolo citato, è fondamentale per garantire una gestione efficiente, trasparente e sostenibile delle infrastrutture prioritarie. È un segnale importante che queste opere siano inserite nel DEF poiché ciò dimostra l’impegno del Governo nell’assicurare una pianificazione a lungo termine e un adeguato finanziamento per le infrastrutture strategiche.