La riforma delle concessioni balneari italiane, oggetto di un lungo negoziato con Bruxelles, è stata alla fine approvata dopo un vertice d’urgenza tra la premier Giorgia Meloni e i suoi vice, Antonio Tajani e Matteo Salvini, convocato pochi minuti prima dell’inizio del Consiglio dei Ministri.

La nuova normativa, negoziata dal Ministro per gli Affari Europei, il PNRR, la Coesione e il Sud, Raffaele Fitto, con la Commissione Europea, si inserisce in un quadro di adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione Europea, in particolare rispetto alla liberalizzazione dei servizi e alla concorrenza leale sul mercato interno. L’articolo 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e la Direttiva Bolkestein (2006/123/CE) sulla libera circolazione dei servizi impongono infatti che le concessioni di beni pubblici, come le spiagge, siano assegnate tramite procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie. Pertanto, il compromesso raggiunto è stato strutturato per evitare il rischio di sanzioni e per chiudere una procedura d’infrazione avviata dalla Commissione contro l’Italia.

La soluzione normativa elaborata è un decreto legge che modifica gli articoli 3 e 4 della legge del 5 agosto 2022, n. 118, prevedendo la proroga delle concessioni in essere fino al 30 settembre 2027, con l’obbligo per i Comuni di indire le gare entro il 30 giugno dello stesso anno. Tuttavia, la norma consente ai sindaci di anticipare l’avvio delle procedure, subordinatamente alla presentazione di una motivazione congrua e documentata, una disposizione che ha l’obiettivo di dimostrare che non si tratti di una proroga automatica e generalizzata, ma di una scelta amministrativa autonoma basata su considerazioni di interesse pubblico locale. Questo aspetto è rilevante nel contesto giuridico europeo, in quanto riduce il rischio di ulteriori contenziosi dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) per violazione delle norme sugli aiuti di Stato e sulla concorrenza.

Il decreto in questione, che fa parte di un provvedimento legislativo più ampio volto a sanare altre procedure d’infrazione comunitarie nei confronti dell’Italia, stabilisce anche che le concessioni potranno essere ulteriormente prorogate fino al 31 marzo 2028, ma solo in presenza di contenziosi giurisdizionali pendenti o altre difficoltà oggettive che ostacolino l’effettuazione delle gare pubbliche. Questo termine aggiuntivo rappresenta una clausola di salvaguardia per garantire che le procedure di gara possano essere espletate in condizioni di piena legalità e trasparenza. Per quanto concerne gli indennizzi, il decreto prevede che i concessionari uscenti abbiano diritto a un compenso corrispondente al valore degli investimenti non ancora ammortizzati, inclusi quelli effettuati in risposta a eventi calamitosi, al netto di qualsiasi aiuto o sovvenzione pubblica ricevuta e non restituita. Inoltre, si stabilisce che questi indennizzi devono includere una quota che assicuri una remunerazione equa per gli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni. Tale valore dovrà essere determinato mediante una perizia asseverata, il che comporta l’applicazione di standard oggettivi e trasparenti per evitare disparità di trattamento.

Un ulteriore elemento rilevante del riordino normativo riguarda la durata delle nuove concessioni, che sarà compresa tra 5 e 20 anni. Questa durata sarà determinata dai Comuni sulla base di criteri oggettivi, quali la natura degli investimenti richiesti e le specificità del contesto territoriale. Inoltre, le autorità locali dovranno fornire una motivazione chiara in caso di mancata suddivisione delle aree in lotti separati e stabilire il numero massimo di lotti che ciascun operatore può aggiudicarsi, in modo da evitare concentrazioni economiche che potrebbero distorcere il mercato. I bandi dovranno essere pubblicati per almeno trenta giorni sull’albo pretorio online del Comune e, per i titoli di interesse regionale o nazionale, anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Per le concessioni superiori a dieci anni sarà obbligatoria anche la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il sistema di gara è strutturato per assicurare una competizione leale, includendo una serie di criteri premiali principalmente riguardanti clausole sociali e ambientali: si tratta di offerte che tengono conto dell’esperienza e dell’anzianità dei concessionari uscenti, della capacità tecnica e professionale dimostrata in attività comparabili, del numero di lavoratori che l’offerente si impegna ad assumere dal concessionario uscente e della corrispondenza degli impianti alle tradizioni locali. Questa impostazione mira a bilanciare il principio della libera concorrenza con la necessità di tutelare le specificità locali e le microimprese, evitando che i grandi operatori possano monopolizzare il settore.

In sintesi, la nuova regolamentazione delle concessioni balneari rappresenta un tentativo di coniugare le esigenze di adeguamento al diritto dell’Unione Europea con la tutela degli interessi nazionali e locali. Il compromesso raggiunto, come evidenziato da una nota ufficiale di Palazzo Chigi, riflette un equilibrio tra l’apertura del mercato delle concessioni e la protezione delle legittime aspettative degli attuali concessionari, un equilibrio che era divenuto imprescindibile per la stabilità giuridica e politica del Paese. La Commissione Europea ha accolto favorevolmente questa iniziativa, pur precisando che la valutazione definitiva dell’adeguatezza del quadro normativo sarà oggetto di ulteriori esami.

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