Con l’approvazione definitiva in Senato, avvenuta il 6 novembre, il cosiddetto “decreto infrazioni” (D.L. 131/2024) – contenente disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione Europea e per la gestione delle procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dell’Italia – è diventato legge.

Il testo finale del decreto, la cui conversione in legge doveva essere completata entro il 15 novembre, introduce significative modifiche in materia di concessioni demaniali marittime, disciplinate all’articolo 1.

Questa tematica si è rivelata essere il nodo centrale e più complesso da affrontare. Da anni, infatti, le concessioni demaniali marittime sono oggetto di intensi dibattiti sia a livello di Governo che tra le associazioni di categoria, nonché al centro delle trattative con la Commissione Europea, a fronte dell’urgente esigenza di conformare la normativa italiana alla Direttiva 2006/123/CE (Direttiva Bolkestein). Tale direttiva impone, per l’affidamento delle concessioni balneari scadute o in scadenza, il ricorso a procedure di evidenza pubblica, garantendo la trasparenza e la competitività nel settore.

Il decreto è stato promulgato in risposta alle procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia per la mancata applicazione della Direttiva Bolkestein nel settore dei servizi. Le disposizioni relative alle concessioni demaniali marittime rappresentano un aspetto particolarmente delicato, in considerazione del ruolo strategico del comparto turistico-balneare nell’economia italiana e delle potenziali ripercussioni per gli operatori attualmente attivi.

Nel testo di legge è stata introdotta una proroga delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali in essere alla data di entrata in vigore del decreto, estendendone la validità sino al 30 settembre 2027. Ai Comuni viene imposto l’obbligo di bandire gare pubbliche per l’assegnazione delle nuove concessioni, da concludersi entro il 30 giugno 2027, con la possibilità per i Sindaci di anticipare i bandi di gara previa motivazione adeguata. È inoltre prevista una facoltà di proroga sino a marzo 2028, qualora si riscontrassero difficoltà oggettive nell’espletamento delle procedure o se fossero pendenti contenziosi.

I nuovi titoli concessori avranno una durata variabile, compresa tra i 5 e i 20 anni. La norma conferisce ai Comuni la discrezionalità di non suddividere le concessioni in lotti (decisione che dovrà essere debitamente motivata) e di introdurre eventuali vincoli aggiuntivi all’aggiudicazione delle concessioni. I criteri di assegnazione previsti per le nuove concessioni mirano a promuovere i seguenti obiettivi:

  1. La tutela delle microimprese e delle realtà locali.
  2. La valorizzazione delle tradizioni e delle specificità territoriali, tramite la corrispondenza degli impianti alle tradizioni locali e l’offerta di servizi che esaltino le peculiarità del territorio.
  3. La considerazione dell’esperienza tecnica e professionale pregressa in attività analoghe.
  4. Il riconoscimento della titolarità di una concessione quale principale fonte di reddito personale nei cinque anni precedenti.
  5. La valutazione del numero di lavoratori che l’offerente si impegna ad assumere dal concessionario uscente.
  6. La penalizzazione della concentrazione delle concessioni in capo a un unico soggetto, tenendo conto del numero di concessioni già detenute dall’offerente nel territorio di riferimento.

È stato confermato, inoltre, il diritto del concessionario uscente di ricevere un indennizzo a carico del concessionario subentrante. Tuttavia, non sono state accolte le proposte di riconoscere in capo al concessionario uscente un diritto di prelazione, né quella di incrementare il valore delle indennità. Non è passata, altresì, la proposta di eliminare il limite temporale degli ultimi cinque anni nel calcolo dell’indennizzo, né quella di includere nel computo il valore aziendale (tenendo conto dell’avviamento e delle immobilizzazioni materiali e immateriali). Tali proposte sono state giudicate incompatibili con il diritto dell’Unione Europea, in particolare con i principi di concorrenza e parità di trattamento.

È stato, per contro, accolto un emendamento che esclude dall’ambito applicativo della Direttiva Bolkestein – e quindi dall’obbligo di indizione di gare pubbliche – tutte le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali qualora siano utilizzate da società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive, le quali perseguano finalità sociali e ricreative e svolgano attività sportive in via stabile e principale, a condizione che non venga sfruttato il demanio a scopi economici.

Infine, il testo, che ha ricevuto l’approvazione del Senato, ha subito modifiche anche in relazione ai manufatti prefabbricati. Ai concessionari uscenti viene consentito di mantenere installate le strutture amovibili – come depositi, ambienti di lavoro, roulotte, camper e imbarcazioni – fino all’aggiudicazione della nuova concessione, inclusi i periodi di sospensione stagionale, salvo provvedimenti di demolizione già disposti prima dell’entrata in vigore del decreto.

Malgrado l’intensa fase di concertazione e il lungo iter legislativo, tuttavia, il disegno di legge non sembra aver risolto definitivamente la questione. Questa insoddisfazione ha portato oltre cinquanta giuristi e accademici a lanciare un appello al Presidente della Repubblica affinché non proceda alla promulgazione della legge di conversione. Essi rilevano che il decreto si limita a perpetuare una gestione della risorsa pubblica basata su reiterate proroghe e rinnovi, generando ulteriore incertezza tra le amministrazioni e prospettando, di nuovo, un assetto non conforme al diritto dell’Unione Europea. In particolare, segnalano la possibile violazione dei principi di concorrenza, non discriminazione e trasparenza, paventando il rischio di ulteriori procedure di infrazione da parte della Commissione Europea.

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