La Camera riscrive le proprie regole: approvata la più ampia riforma del Regolamento degli ultimi trent’anni
In un clima di sostanziale disattenzione mediatica, ieri si è consumato un passaggio di notevole rilievo istituzionale: l’Assemblea della Camera dei deputati ha approvato quella che può essere qualificata come la più incisiva revisione del proprio Regolamento non soltanto dell’attuale legislatura, ma dell’intero ultimo trentennio. L’ultimo intervento di analoga ampiezza sistematica risale, infatti, al 1997; da allora le modifiche regolamentari avevano assunto prevalentemente carattere manutentivo o settoriale, senza incidere in modo organico sull’architettura complessiva del procedimento parlamentare.
È vero che l’entrata in vigore è differita alla prossima legislatura. Tuttavia, la scelta di posticiparne l’efficacia rafforza, e non attenua, la valenza ordinamentale dell’intervento: sottraendo la riforma alle contingenze politiche della legislatura in corso, la si colloca in una prospettiva strutturale, coerente con la funzione attribuita dall’articolo 64 della Costituzione all’autonomia regolamentare delle Camere. Le innovazioni introdotte, lette unitamente ai due precedenti pacchetti approvati nella XIX legislatura, delineano — a una prima analisi — un disegno sistematico orientato a rafforzare funzionalità, prevedibilità e bilanciamento nei lavori della Camera e, più in generale, del Parlamento nel suo complesso, con non pochi profili di riallineamento rispetto alla disciplina vigente al Senato.
Il primo asse di intervento riguarda la razionalizzazione del procedimento legislativo, in particolare nella fase in sede referente. La riscrittura dell’articolo 79 tipizza in modo più compiuto i poteri ordinatori del presidente della Commissione, cui è attribuita la determinazione dei modi e dei tempi dell’istruttoria, inclusa la programmazione delle attività conoscitive anche su richiesta delle opposizioni. Particolare rilievo assume la disciplina degli emendamenti del Governo e del relatore nelle fasi finali dell’esame: la presentazione oltre i termini ordinari è ammessa solo in presenza di circostanze sopravvenute o di eccezionale rilevanza, con contestuale previsione di termini per i subemendamenti. Si tratta di una scelta che mira a ricondurre a sistema una prassi che, nel tempo, aveva generato tensioni in ordine alla certezza del procedimento e all’effettività del contraddittorio parlamentare.
Contestualmente, viene codificato il meccanismo delle “segnalazioni” degli emendamenti da porre in votazione, con una ripartizione tra i Gruppi in parte eguale e in parte proporzionale alla consistenza numerica. La logica è quella di coniugare economia procedurale e tutela del pluralismo, evitando tanto la paralisi derivante da un uso indiscriminato della potestà emendativa quanto una compressione eccessiva delle prerogative delle minoranze.
Di particolare rilievo sistematico è l’abolizione del termine minimo di ventiquattro ore tra la posizione della questione di fiducia e la relativa votazione. La soppressione di tale vincolo temporale incide su una delle prassi più consolidate del rapporto tra Governo e Parlamento, senza tuttavia alterare la struttura della votazione nominale né le fasi successive del procedimento. La scelta va letta in combinazione con l’introduzione di strumenti alternativi volti a contenere il ricorso alla fiducia quale tecnica acceleratoria. In particolare, si prevede l’applicabilità del contingentamento dei tempi anche ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge qualora il Governo non intenda porre la questione di fiducia, garantendo comunque il rispetto dei termini costituzionali di cui all’articolo 77 della Costituzione. Si amplia inoltre la possibilità di fissare un termine finale per l’approvazione di progetti di legge dichiarati urgenti, rafforzando la programmazione dei lavori quale strumento ordinario di governo del tempo parlamentare.
Un secondo ambito di intervento concerne lo statuto delle opposizioni. La riforma rafforza la tutela delle quote di calendario loro riservate, prevedendo che ai progetti di legge iscritti su richiesta di un Gruppo di opposizione sia dedicata almeno una seduta e che la relativa data non possa essere differita senza il consenso del Gruppo interessato. Su tali argomenti non sono ammesse richieste di inversione dell’ordine del giorno o di rinvio dell’esame, salvo consenso del Gruppo proponente. In sede referente, l’abbinamento e la scelta del testo base richiedono il coinvolgimento del Gruppo richiedente, con la previsione che eventuali modifiche non condivise siano comunque sottoposte al voto dell’Assemblea. Si formalizza inoltre la prassi secondo cui la presidenza della Giunta delle elezioni e della Giunta per le autorizzazioni spetta a un esponente dell’opposizione, con previsione di decadenza in caso di passaggio alla maggioranza. Si tratta di un intervento che consolida in norma positiva un principio di equilibrio istituzionale già affermato nella prassi.
Significativi sono anche gli interventi in materia di controllo parlamentare. È prevista una relazione semestrale del Governo sullo stato di attuazione delle mozioni e risoluzioni approvate, con rafforzamento del circuito di responsabilità politica. Si interviene sulle interpellanze urgenti riducendo le sottoscrizioni necessarie e ampliando la possibilità di presentazione; il question time viene ridefinito, prevedendo la presenza del Presidente del Consiglio almeno una volta per programma dei lavori e introducendo meccanismi compensativi in caso di indisponibilità. Si tratta di misure che, pur non incidendo sul piano costituzionale delle prerogative governative, tendono a rendere più effettivo l’esercizio della funzione di indirizzo e controllo.
Di forte valenza simbolica e funzionale è l’abolizione del processo verbale in Assemblea e in Commissione. L’atto, ormai ridotto a documento meramente formale e privo di autonoma capacità certificativa rispetto ai resoconti stenografici e alle trasmissioni audiovisive, viene superato in favore di strumenti di pubblicità più coerenti con l’evoluzione tecnologica e con le esigenze di trasparenza.

