Sensori angolo cieco: potestà normativa dei comuni in materia di circolazione stradale
Con la sentenza n. 1884 del 26 febbraio 2024, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità delle delibere con cui il Comune di Milano ha introdotto il divieto di accesso e di circolazione all’interno delle zone a traffico limitato cc.dd. “Area B” e “Area C” dei veicoli ingombranti sprovvisti di sensori per segnalare la presenza di pedoni e ciclisti in coincidenza con il c.d. “angolo cieco”, cioè la fascia spaziale che sfugge alla visibilità del guidatore. Il divieto, in vigore dal 1° ottobre scorso, era venuto meno per effetto della sentenza n. 2770 del 23 novembre 2023, con la quale il TAR milanese aveva annullato gli atti adottati dall’amministrazione comunale, ritenendo che la regolazione della circolazione stradale per ragioni di ordine e sicurezza pubblica non rientrasse tra le competenze assegnate ai comuni dal Codice della Strada (v. articolo 7 del Decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285). Il Consiglio di Stato, invece, ha analizzato più approfonditamente la normativa contenuta nel Codice della Strada e ha evidenziato che il potere degli enti locali (comuni compresi) di disciplinare la circolazione sul proprio territorio attraverso l’istituzione di zone a traffico limitato non è limitato alle sole esigenze di prevenzione dell’inquinamento e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale. Infatti, i comuni possono anche delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato in considerazione degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. Quindi, le delibere adottate dal Comune di Milano si inseriscono nell’ambito delle competenze che la normativa di settore riserva ai comuni, affinché questi possano disciplinare la circolazione stradale nella maniera più confacente alle esigenze del proprio territorio, in attuazione del principio di prossimità territoriale. Tale principio, di derivazione eurounitaria, significa che le decisioni devono essere prese dagli enti che operano il più vicino possibile ai loro destinatari. Nel caso specifico, si tratta dei comuni, che possono decidere di introdurre delle limitazioni al traffico veicolare urbano sulla base delle esigenze locali di regolamentazione e contenimento del traffico o della distribuzione delle funzioni urbanistiche (ad es., per limitare il transito dei mezzi pesanti nel centro abitato e salvaguardare il centro storico). Riconosciuto il potere dei comuni di introdurre un divieto di circolazione a tutela degli interessi specifici del territorio, il Consiglio di Stato ha riconosciuto anche che tale potere consente di prevedere delle deroghe a tale divieto, limitandolo dal punto di vista spaziale, temporale, dei veicoli destinatari e delle loro caratteristiche. Per tali ragioni, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di primo grado e ha ritenuto legittimo il divieto di accedere e circolare in determinate zone della città, in determinati orari e giorni della settimana imposto dal Comune ai veicoli ingombranti privi di sistemi capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede (c.d. “angolo cieco”) e di emettere un segnale di allerta. Il divieto risulta giustificato dalla finalità di fare tutto il possibile per ridurre considerevolmente gli incidenti, purtroppo anche mortali, che vedono coinvolti utenti deboli della strada e veicoli ingombranti, riconducibili all’assenza di sistemi avanzati in grado di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti situati nelle immediate vicinanze del veicolo stesso. Nella pratica, il divieto di circolazione contenuto nelle delibere del Comune di Milano si applica ai seguenti tipi di veicoli, secondo la classificazione operata dal Codice della Strada (articolo 47 del Decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285):
- destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t (categoria M2);
- destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t (categoria M3);
- destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t (categoria N2);
- destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t (categoria N3).
L’accesso e la circolazione di tali veicoli all’interno della zona a traffico limitato saranno sempre possibili il sabato, la domenica, nei giorni festivi e nei giorni lavorativi dalle 19,30 alle 7,30, mentre nei giorni lavorativi dalle 7,30 alle 19,30 saranno consentiti esclusivamente se i veicoli siano dotati di dispositivi per il superamento del pericolo dell’angolo cieco e di un apposito adesivo che segnali tale pericolo.