Lo scorso mercoledì 30 ottobre 2024 è stato approvato il cosiddetto “Decreto Salva infrazioni” (D.L. 131/2024), recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dell’Italia. In attesa che passi al vaglio del Senato, il testo provvisorio contiene alcune rilevanti modifiche alle disposizioni relative alle concessioni demaniali marittime (contenute all’articolo 1), rappresentando il nodo più ostico da sciogliere. Da tempo, infatti, queste concessioni sono oggetto di dibattiti non solo ai vertici di Governo, ma anche tra le associazioni di categoria, nonché al centro delle trattative con Bruxelles, stante l’urgente necessità di riordino della legislazione italiana in conformità con quanto stabilito dalla Direttiva 2006/123/CE (Direttiva Bolkestein), che impone l’indizione di procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento delle concessioni balneari scadute o in scadenza.

Il decreto legge è stato emanato in risposta alle procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia per la mancata applicazione della Direttiva Bolkestein, relativa ai servizi nel mercato interno. Le disposizioni sulle concessioni demaniali marittime rappresentano un nodo cruciale, considerata l’importanza economica del settore turistico-balneare nel Paese e le implicazioni per gli operatori esistenti.

Il testo così approvato prevede una proroga al 30 settembre 2027 per le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali in essere alla data di entrata in vigore del decreto. Impone ai Comuni il ricorso a gare pubbliche per l’affidamento ai nuovi concessionari, da concludersi entro il 30 giugno 2027, con facoltà per i Sindaci di anticipare i bandi previa adeguata motivazione. È fatta salva la possibilità di dilazionare tale termine a marzo 2028 nel caso di oggettive difficoltà nell’esecuzione delle procedure o di pendenza di contenziosi.

I nuovi titoli concessori avranno una durata compresa tra 5 e 20 anni. È lasciata alla discrezionalità dei singoli Comuni la possibilità di non suddividere le concessioni in lotti (scelta che deve essere adeguatamente motivata), nonché l’eventuale previsione di vincoli di aggiudicazione.

I criteri di assegnazione delle nuove concessioni sono volti a:

  • Tutela delle microimprese e delle realtà locali.
  • Valorizzazione delle tradizioni e delle specificità territoriali, attraverso la corrispondenza degli impianti alle tradizioni locali e l’offerta di servizi che valorizzano il territorio.
  • Considerazione dell’esperienza tecnica e professionale pregressa in attività comparabili.
  • Riconoscimento della titolarità nei cinque anni precedenti di una concessione come prevalente fonte di reddito personale.
  • Valutazione del numero di lavoratori che l’offerente si impegna ad assumere dal concessionario uscente.
  • Penalizzazione della concentrazione delle concessioni in capo a un singolo soggetto, valutando il numero di concessioni di cui l’offerente è già titolare nel territorio concedente.

Sebbene sia stata mantenuta la previsione di indennizzi a carico del concessionario entrante a favore di quello uscente, sono state però bocciate sia la proposta relativa al riconoscimento in capo a quest’ultimo di un diritto di prelazione, sia quella volta al rialzo del valore delle indennità. Non è infatti passata la proposta di eliminare il limite degli ultimi cinque anni nel calcolo dell’importo dell’indennizzo e di includere, nel computo, il valore aziendale d’impresa (con riferimento all’avviamento e alle immobilizzazioni materiali e immateriali). Queste previsioni sono state ritenute incompatibili con il diritto comunitario, in particolare con i principi di concorrenza e parità di trattamento.

Al contrario, è stato approvato un emendamento che esclude dall’ambito applicativo della Direttiva Bolkestein (e, dunque, dall’obbligo di gare pubbliche) tutte le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali se l’utilizzo riguarda lo svolgimento di attività sportive in via stabile e principale da parte di società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive, che perseguono esclusivamente finalità sociali e ricreative, a condizione che non si sfrutti il demanio per attività economiche.

Infine, il testo al vaglio del Senato risulta emendato anche in tema di prefabbricati: è concesso ai titolari uscenti di lasciare installati i manufatti amovibili—strutture adibite a depositi o ambienti di lavoro, nonché roulotte, camper e imbarcazioni—fino all’aggiudicazione della gara, anche nel periodo di sospensione stagionale, fatti salvi eventuali provvedimenti di demolizione adottati prima dell’entrata in vigore del decreto.

Nonostante le lunghe e intense trattative, però, il disegno di legge non sembra, nel complesso, risolutivo della questione. Questo è il motivo principale che ha portato oltre 50 giuristi e accademici a rivolgere un appello al Presidente della Repubblica affinché non proceda alla promulgazione della legge di conversione. Essi evidenziano che si configurerebbe nuovamente una gestione della risorsa pubblica basata sull’ennesimo schema di proroghe e rinnovi, contribuendo a creare ulteriore confusione nelle amministrazioni e ipotizzando, ancora una volta, uno schema non conforme al diritto dell’Unione Europea. In particolare, sottolineano la possibile violazione dei principi di concorrenza, non discriminazione e trasparenza, con il rischio di ulteriori procedure di infrazione da parte dell’UE.

È importante ricordare che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è già espressa in materia di concessioni demaniali, affermando l’incompatibilità delle proroghe automatiche con il diritto comunitario (sentenze C-458/14 e C-67/15). Tali pronunce sottolineano l’obbligo per gli Stati membri di garantire l’assegnazione delle concessioni attraverso procedure trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto dei principi fondamentali del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

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