Un Commissario straordinario per la crisi edilizia e urbanistica di Milano

La crisi urbanistica che ha colpito la città di Milano negli ultimi mesi costituisce una delle emergenze amministrative più rilevanti e strutturate del quadro nazionale contemporaneo. Essa si è manifestata attraverso un blocco sistemico del comparto edilizio, una paralisi prolungata degli uffici comunali competenti e un diffuso stato di incertezza giuridica che ha determinato la sospensione di centinaia di cantieri, il rallentamento degli investimenti e la perdita di fiducia dei cittadini e degli operatori economici nella capacità dell’amministrazione locale di garantire la regolare gestione del territorio.
In tale contesto si colloca il Disegno di Legge n. 1671, presentato nei giorni scorsi e recante “Disposizioni urgenti per il superamento della crisi edilizia e urbanistica nella città di Milano”. Il provvedimento mira a introdurre un meccanismo di intervento straordinario a carattere temporaneo, affidato a una figura commissariale di nomina governativa, in grado di superare il blocco procedurale e assicurare, in tempi certi, la definizione delle pratiche edilizie sospese o irregolari.
La ratio del Ddl si fonda sul presupposto, esplicitato nella relazione illustrativa, che l’ordinaria struttura amministrativa del Comune di Milano non sia oggi in grado di far fronte, da sola, alla mole di contenziosi, sospensioni e istruttorie pendenti che hanno reso di fatto inoperante la macchina urbanistica cittadina. Il legislatore, riconoscendo la natura eccezionale di tale situazione, ritiene necessario un intervento sostitutivo dello Stato, volto a garantire la funzionalità amministrativa attraverso l’attribuzione di poteri straordinari a un Commissario straordinario del Governo, individuato come soggetto terzo e neutrale rispetto agli interessi in conflitto.
Il Ddl 1671 individua tre livelli di emergenza che giustificano il ricorso a poteri eccezionali. Il primo livello è costituito dallo stallo urbanistico e dalla paralisi amministrativa degli uffici comunali, determinati da un insieme di fattori che comprendono inchieste giudiziarie in corso, carenze organizzative e difficoltà gestionali interne, con ritardi strutturali nell’evasione delle pratiche edilizie e l’impossibilità di fornire risposte tempestive a cittadini e imprese.
Il secondo livello riguarda l’impatto socio-economico sulle famiglie e sui soggetti che hanno acquistato in buona fede unità immobiliari in edifici oggetto di contestazione dei titoli abilitativi, i quali si trovano oggi privi della possibilità di disporre pienamente del proprio bene e del relativo valore patrimoniale.
Il terzo livello attiene al riflesso macroeconomico e ambientale della crisi, che incide sulla rigenerazione urbana, sulla tenuta del mercato immobiliare e sulla qualità complessiva dell’ambiente costruito, determinando un pregiudizio per l’interesse pubblico al corretto e ordinato sviluppo del territorio cittadino.
La proposta legislativa a questa triplice emergenza è rappresentata dall’istituzione del Commissario straordinario del Governo per Milano, figura centrale dell’intero disegno di legge. La nomina del Commissario deve avvenire entro quindici giorni dall’entrata in vigore della legge, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Presidente della Regione Lombardia.
Il mandato ha durata determinata e scade il 31 dicembre 2027, a conferma della natura eccezionale e non permanente dell’incarico. Il legislatore individua requisiti rigorosi: il Commissario deve possedere comprovata esperienza gestionale e amministrativa e non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, potendo essere scelto anche tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione, al fine di valorizzare competenze tecniche e manageriali in grado di assicurare una gestione efficace, indipendente e orientata al risultato.
Tale impostazione, coerente con la prassi delle più recenti esperienze commissariali nel settore infrastrutturale, mira a garantire professionalità e autonomia decisionale, evitando che le stesse inefficienze che hanno generato la crisi si riproducano all’interno del meccanismo di risanamento.
Il Commissario straordinario esercita una funzione di carattere tecnico-amministrativo con due compiti principali: individuare gli interventi edilizi realizzati o avviati a partire dal 2018 nel territorio comunale di Milano i cui titoli edilizi siano stati rilasciati o si siano formati tacitamente in assenza dei presupposti di legge e applicare, per ciascuno di essi, una sanzione pecuniaria proporzionata al valore delle opere o delle loro parti, determinata in misura pari a un decimo del valore venale delle opere stesse, come stimato dall’Agenzia delle Entrate in accordo con l’amministrazione comunale.
Il meccanismo delineato si fonda sul principio di proporzionalità e funzione ripristinatoria della sanzione, che assume il valore di strumento di regolarizzazione amministrativa. L’articolo 1, comma 2, del disegno di legge stabilisce che il pagamento integrale della sanzione produca gli stessi effetti amministrativi e civili del permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’articolo 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
L’effetto sanante discende automaticamente dall’adempimento pecuniario, senza necessità di ulteriori provvedimenti autorizzativi, garantendo certezza e semplificazione. È altresì precisato che la regolarizzazione amministrativa non estingue le eventuali responsabilità penali, che rimangono di competenza dell’autorità giudiziaria, conformemente al principio di autonomia delle diverse sfere di responsabilità.
L’intervento, sotto il profilo operativo, è supportato da una struttura amministrativa dedicata composta da un massimo di sette unità di personale, di cui una con qualifica dirigenziale non generale e sei di livello non dirigenziale, selezionate tra il personale delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell’ambito di tale contingente potranno essere nominati fino a tre esperti o consulenti esterni, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di comprovata esperienza, con compenso non superiore a cinquantamila euro annui.
Il personale proveniente da altre amministrazioni sarà collocato in posizione di comando o fuori ruolo e la struttura cesserà le proprie funzioni contestualmente alla scadenza del mandato commissariale. Il trattamento economico accessorio sarà equiparato a quello del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando uniformità e neutralità di bilancio.
Sotto il profilo finanziario, il disegno di legge si fonda su un principio di autosufficienza economica. Tutte le spese di funzionamento della struttura commissariale, inclusi i compensi del Commissario e del personale, saranno coperte dai proventi delle sanzioni irrogate; qualora tali proventi non siano sufficienti, la norma prevede la possibilità di attingere ai fondi già acquisiti dal Comune di Milano a titolo di contributi di costruzione versati per gli stessi edifici oggetto di regolarizzazione.
A garanzia della trasparenza gestionale, è istituita una contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiranno le entrate derivanti dalle sanzioni e le eventuali risorse comunali utilizzate in via sussidiaria. Il provvedimento è espressamente qualificato come neutro per la finanza pubblica, poiché non determina nuovi o maggiori oneri per lo Stato.
Tale assetto garantisce equilibrio economico, tracciabilità e controllo contabile, in conformità ai principi di responsabilità amministrativa.
Sotto il profilo sostanziale, il Ddl 1671 persegue il ripristino della legalità amministrativa e la riattivazione del ciclo edilizio milanese mediante un intervento straordinario circoscritto e proporzionato. La regolarizzazione introdotta non ha carattere premiale ma funzione ordinante: essa consente di ristabilire la certezza giuridica dei rapporti amministrativi e di restituire commerciabilità agli immobili, assicurando nel contempo la riscossione di risorse pubbliche a titolo compensativo.
Gli effetti attesi si proiettano su tre piani. Sul piano giuridico, la norma dovrebbe restituire stabilità agli atti edilizi e certezza al mercato; sul piano economico, dovrebbe consentire la ripresa dei cantieri e il riavvio della filiera delle costruzioni; sul piano amministrativo, dovrebbe alleggerire il carico degli uffici comunali e rafforzare la capacità dell’amministrazione di pianificare e controllare il territorio.
Il Ddl 1671 si colloca, pertanto, nel solco della tradizione commissariale italiana, in cui l’intervento straordinario è concepito come strumento di garanzia dell’interesse pubblico in presenza di un’inefficienza temporanea dell’apparato ordinario. L’istituzione del Commissario straordinario per la città di Milano costituisce un modello equilibrato di esercizio dei poteri sostitutivi del Governo ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione, essendo limitata nel tempo, finalizzata al ripristino della legalità e fondata su un preciso perimetro di competenze.
L’adozione di tale figura, in una fase di grave crisi amministrativa, risponderebbe all’esigenza di assicurare la continuità dell’azione pubblica, del suo buon andamento (art. 97 della Costituzione) e la salvaguardia dell’interesse generale, senza alterare in modo permanente l’autonomia dell’ente locale, restituendo certezza, operatività e fiducia all’intero comparto.

