L’articolo 2 della legge 7 gennaio 2026, n. 1 (c.d. Legge Foti), ha introdotto nell’ordinamento contabile una clausola destinata a rimodellare il rapporto fra amministrazioni e funzione consultiva della Corte dei conti: «è esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi», con la simmetrica previsione, al comma successivo, di un termine perentorio di trenta giorni per la pronuncia della Sezione adita. Il combinato disposto trasforma la richiesta di parere da strumento di orientamento facoltativo — valutabile dal giudice contabile come indizio di diligenza ma privo di efficacia esimente automatica — in vero e proprio presidio di tutela preventiva contro la responsabilità erariale. Poiché nel paradigma della responsabilità amministrativa il dolo e la colpa grave sono i titoli ordinari di imputazione, l’esclusione della seconda equivale, in fatto, a una protezione pressoché totale, restando come soglia di rilevanza la sola condotta dolosa. È inevitabile, dunque, che il problema applicativo dei presupposti della garanzia polarizzi la prassi contabile dei prossimi mesi, e che le prime pronunce delle sezioni regionali, intente a fissarne il perimetro, vadano seguite con attenzione. Tra queste la deliberazione n. 160/2026/PAR della Sezione regionale di controllo per la Lombardia, depositata il 30 aprile, offre un’indicazione di metodo destinata a orientare i comportamenti delle amministrazioni e, presumibilmente, l’autovalutazione delle stesse sezioni in sede di rilascio del parere.

La Sezione lombarda aveva già ricostruito l’inquadramento sistematico dell’articolo 2 con le precedenti deliberazioni nn. 75, 84, 102 e 114/2026/PAR, riconoscendone la portata ampia e generale anche alla luce del termine perentorio e degli effetti del silenzio della Corte; nella n. 160 ne propone invece una declinazione applicativa, incentrata sulla qualità della prospettazione come condizione di operatività dello scudo. La pronuncia, formalmente dedicata a una richiesta di un Ente Locale in tema di incentivi tecnici, contiene un passaggio destinato a divenire massima ricorrente: la portata esimente dell’articolo 2 non si attiva «alla luce della sommarietà della fattispecie prospettata in rapporto alla soluzione specifica cui si vuole accedere». L’enunciato, pur formulato in un obiter applicativo, ha vocazione sistemica perché tocca il presupposto logico della copertura. La garanzia presuppone un parere reso su una fattispecie compiutamente delineata, dal momento che solo a fronte di una rappresentazione fattuale circostanziata il principio di diritto restituito dalla Sezione può davvero rispecchiarsi nell’atto poi adottato; se la rappresentazione iniziale è sommaria o parziale, il parere si limita necessariamente a enunciare la regola in astratto, e il margine di discrezionalità rimasto in ombra — con la corrispondente responsabilità — torna in capo all’amministrazione.

Il caso di specie illumina il punto. Il Comune chiedeva se potesse riconoscere l’incentivo dell’articolo 113 del d.lgs. 50/2016 — applicabile ratione temporis in forza dell’articolo 226, comma 2, lettera a), del d.lgs. 36/2023 — al direttore dell’esecuzione di un appalto di manutenzione del verde pubblico da 1.962.000 euro, suddiviso in lotti di valore unitario inferiore a 500.000 euro e gestiti da un unico DEC, agronomo comunale diverso dal RUP. La prospettazione faceva leva sull’unitarietà progettuale e sulla nomina di un solo direttore per giustificare l’incentivo a fronte del superamento, in chiave cumulata, della soglia di 500.000 euro che condiziona, ai sensi del punto 10.2 delle Linee guida ANAC n. 3, l’attivazione del meccanismo negli appalti di servizi e forniture. La Sezione respinge la lettura. Ciascun lotto, una volta legittimamente articolato per ragioni funzionali, prestazionali o quantitative ai sensi dell’articolo 58 del d.lgs. 36/2023, è gara autonoma anche sotto il profilo economico (Cons. Stato, Sez. V, n. 1070/2020; Sez. III, n. 3135/2020): la soglia si misura sul singolo lotto, e su quello stesso parametro va commisurato l’accantonamento del fondo nei limiti del due per cento del valore posto a base di gara. Nel sotto-soglia, peraltro, la corresponsione resta possibile soltanto in presenza dei requisiti di «particolare complessità» tipizzati alle lettere b) e d) del medesimo punto 10.2, da accertare con motivazione documentata e in coerenza con la natura derogatoria al principio di onnicomprensività della retribuzione che le disposizioni incentivanti rivestono (Sez. Aut. n. 18/SEZAUT/2016/QMIG; n. 2/SEZAUT/2019/QMIG; SRC Veneto n. 301/2019/PAR; SRC Emilia-Romagna n. 11/2021/PAR). Nella vicenda esaminata la manutenzione ordinaria del verde non appare prima facie riconducibile a tale paradigma derogatorio, e la valutazione della complessità — anche sotto il profilo agronomico — resta affidata alla responsabilità esclusiva dell’ente.

Su tutto, però, sovrasta il rilievo metodologico: è la qualità della richiesta, più ancora del merito della soluzione, a sbarrare l’accesso alla garanzia esimente. Una prospettazione che non espone gli elementi fattuali idonei a sostenere la soluzione invocata non consente alla Sezione di pronunciarsi su un terreno reale, e il principio di diritto reso si limita a restituire indicazioni generali — come del resto è tenuto a fare, nei limiti della funzione consultiva e con esclusione di ingerenze nella concreta attività gestionale dell’ente — senza generare la copertura esimente sulla decisione specifica. Vi si coglie, in filigrana, una riaffermazione del nesso di causalità giuridica fra parere e atto adottato: la conformità di cui parla l’articolo 2 non è formale, riducibile alla coincidenza letterale del dictum, ma sostanziale, e presuppone che il giudice consultivo abbia potuto pronunciarsi sui medesimi elementi di fatto sui quali l’amministrazione poi delibera.

Ne discende, per gli enti che intendano avvalersi della nuova garanzia, una lezione operativa di immediata traduzione: la richiesta di parere va costruita come istruttoria documentale, non come quesito teorico. Nel caso degli incentivi tecnici questo significa allegare alla nota l’atto di nomina del DEC, il regolamento interno per la ripartizione del fondo, il quadro economico con l’accantonamento del due per cento e una motivazione puntuale sulla particolare complessità degli interventi, dando conto dei criteri e delle modalità seguiti in conformità alle previsioni regolamentari — nel caso di Rho l’articolo 1, comma 5 del Regolamento dell’Ente. Più in generale, ogni qualvolta un’amministrazione si rivolga alla Sezione contando sull’efficacia esimente del responso, occorre offrire una rappresentazione tale da consentire al giudice consultivo un giudizio aderente alla concreta vicenda gestionale. Solo a queste condizioni il parere reso esplica l’efficacia esimente che l’articolo 2 della legge n. 1/2026 ricollega alla conformità dell’atto adottato; in difetto, la richiesta consegna all’ente un orientamento interpretativo prezioso, ma non la copertura. La distinzione, in apparenza ovvia, è destinata a segnare la giurisprudenza contabile dei prossimi mesi e a innalzare il livello qualitativo medio dell’interlocuzione fra amministrazioni e sezioni regionali di controllo, restituendo alla funzione consultiva quella centralità preventiva che la riforma del 2026 ha inteso assegnarle.

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