L’articolo 2 della legge 7 gennaio 2026, n. 1, ha introdotto nell’ordinamento contabile una clausola destinata a rimodellare il rapporto fra amministrazioni e funzione consultiva della Corte dei conti: «è esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi», con la simmetrica previsione, al comma successivo, di un termine perentorio di trenta giorni per la pronuncia della Sezione adita. Il combinato disposto trasforma la richiesta di parere da strumento di orientamento facoltativo — valutabile dal giudice contabile come indizio di diligenza ma privo di efficacia esimente automatica — in vero e proprio […]