La terza vita del collegio consultivo tecnico
Il D.Lgs. n. 36/2023 reintroduce il collegio consultivo tecnico tra gli strumenti di A.D.R., con l’obiettivo di ridurre il contenzioso giurisdizionale nella materia dei contratti pubblici, insieme a altri strumenti come l’accordo bonario, la transizione, l’arbitrato e i pareri di precontenzioso Anac.
Questo collegio, inizialmente previsto dal Codice (art. 207 del D.Lgs. n. 50/2016) e successivamente abrogato (art. 121 del D.Lgs. n. 56/2017), è stato reintegrato con il “Decreto sblocca-cantieri” (art. 1 del D.L. n.32/2019, conv. in L. n. 55/2019). Poi, è stato nuovamente riformato con il “Decreto semplificazioni” (art. 6 del D.L. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020) ed ulteriormente integrato dal “Decreto semplificazioni-bis” (art. 51 del D.L. n. 77/2021, conv. in L. n. 108/2021).
Il nuovo Codice ha mantenuto l’istituto, introducendo novità sull’ambito di applicazione, sulle valutazioni del collegio e stabilendo un regime di immediata applicabilità.
Ora, il collegio consultivo tecnico è obbligatorio non solo per lavori di valore elevato, come previsto dal “Decreto Semplicazioni-bis”, ma anche per forniture e servizi di valore superiore a un milione di euro. Il parere del collegio diventa mandatorio in caso di sospensioni, sia volontarie che coattive, del contratto.
Tuttavia, il Codice conferma la possibilità di istituire il collegio anche “ante operam“, per risolvere controversie che potrebbero emergere prima dell’inizio del contratto.
L’ambito del collegio facoltativo è più vasto rispetto a quello obbligatorio. Il primo può intervenire già in fase di gara, mentre il secondo si occupa esclusivamente di “dispute tecniche di ogni natura“.
L’obiettivo principale è garantire l’esecuzione del contratto nel modo più rapido possibile, rispettando il principio del risultato. Il collegio consultivo tecnico è uno strumento che riflette il principio della fiducia, sottolineando l’importanza dei rapporti tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici.
Il collegio ha anche la capacità di valutare diverse soluzioni in caso di sospensione del contratto, come previsto dall’art. 216 del D.Lgs. n. 36/2023.
Va sottolineato che la decisione del collegio non ha natura di lodo contrattuale secondo l’articolo 808-ter del codice di procedura civile. Solo in situazioni specifiche, come in presenza di gravi problemi tecnici, la decisione può avere l’efficacia di un lodo.
In ogni scenario, non rispettare la decisione del collegio ha delle implicazioni legali, mentre il suo rispetto può proteggere dalle responsabilità.
L’organizzazione e il funzionamento del collegio sono attualmente dettati dall’Allegato V.2 al Codice, ma sono destinati a cambiare. Il Codice stesso stabilisce che queste regolazioni saranno sostituite da nuovi regolamenti e linee guida.
Infine, va ricordato che la normativa sul collegio prevista dal nuovo Codice era già in vigore, applicandosi ai collegi già attivi dalla data del D.Lgs. n. 36/2023, mentre altre disposizioni sono diventate effettive dal 1° luglio 2023